Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18667 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO

2/a, presso lo studio dell’avvocato BAZZANI GINO, che lo rappresenta

e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5872/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10.7.08, depositata il 29/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 29 ottobre 2008, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’impugnazione proposta da P.G. avverso il licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimatogli dalla societa’ Poste Italiane, alle dipendenze della quale aveva lavorato.

Il giudice del gravame, per quanto ancora rileva in questa sede, ha considerato inammissibile, perche’ circostanza nuova dedotta in appello per la prima volta, quella concernente il periodo di ferie maturato per il lavoratore, che, ove conteggiato, avrebbe escluso il superamento del suddetto periodo.

Per la cassazione della sentenza il P. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

La societa’ intimata ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo denuncia vizio di motivazione e critica la sentenza impugnata perche’, dopo avere ritenuto circostanza nuova, introdotta per la prima volta in appello, quella concernente le ferie maturate, ha omesso di verificare se il periodo di comporto fosse stato superato, escludendo i giorni di ferie. Si assume, in particolare, che oltre alla nullita’ del recesso ai sensi dell’art. 40 del ccnl all’epoca vigente, la contrattazione collettiva era stata richiamata nel suo insieme, per cui la questione relativa al mancato conteggio delle ferie rientrava sicuramente in quelle sollevate dal ricorrente e avrebbe dovuto essere esaminata dalla Corte territoriale.

Il motivo si conclude con l’enunciazione di un quesito di diritto cosi’ formulato: “Dica la Suprema Corte di Cassazione se il Giudice debba tenere conto della circostanza relativa all’omesso conteggio dei giorni di ferie per verificare il superamento del periodo di comporto, avendo gia’ eccepito nel ricorso introduttivo la nullita’ ed invalidita’ del recesso datoriale ai sensi dell’art. 40 del ccnl, non comportando tale specificazione l’inammissibilita’ dichiarata dal giudice della Corte d’appello”.

Il ricorso non puo’ essere accolto.

Oltre all’inosservanza delle disposizioni dettate dall’art. 369 cod. proc. civ. – non e’ stato infatti prodotto il contratto collettivo di lavoro richiamato – ed oltre alla mancata specificazione del contenuto della clausola del citato art. 40, si deve rilevare la genericita’ della deduzione della circostanza relativa all’esclusione delle ferie maturate – di cui neppure si indica nel presente ricorso il numero dei giorni – dal periodo di comporto con il mero rinvio “alla contrattazione collettiva nel suo insieme”, genericita’ che non consente di riscontrare quanto il ricorrente qui assume.

Non va poi tralasciato che in linea generale, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, e’ necessario ai fini della detrazione dal computo delle assenze per malattia dei giorni di ferie, che sia stata avanzata una espressa domanda in proposito da parte del lavoratore (v. per utili riferimenti, fra le altre, oltre alla pronuncia n. 29317 del 15 dicembre 2008, anche la n. 5078 del 3 marzo 2009 e la n. 15501 del 2 luglio 2009).

Il Collegio condivide le riferite osservazioni, contenute nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., e rispetto alle quali il ricorrente non ha affatto replicato.

Si deve percio’ concludere per il rigetto del ricorso.

Alla soccombenza segue il carico delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della societa’ resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Cosi’ deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

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