Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18667 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. un., 11/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 11/07/2019), n.18667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24073-2017 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MALDERA, rappresentata e difesa

dall’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO;

– ricorrente –

contro

ATER – AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE

DI ROMA, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAULUCCI DE’ CALBOLI 20/E,

presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente, rappresentata e difesa

dall’avvocato EDMONDA ROLLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1765/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/04/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.C. ha impugnato innanzi al TAR del Lazio il provvedimento del 2.3.2015, col quale l’ATER del Comune di Roma le aveva intimato di rilasciare l’alloggio sito in quella (OMISSIS), da lei occupato senza titolo. Il TAR adito ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e la decisione è stata confermata, con sentenza del 13.4.2017, dal Consiglio di Stato che, dopo aver accertato che l’oggetto della controversia era incentrato sul materiale rilascio dell’immobile occupato in assenza di titolo legittimante e che l’iniziativa dell’Ente non si era tradotta in alcun atto autoritativo, ha affermato che la causa era devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

C.C. ha proposto ricorso con un motivo, al quale l’ATER di Roma ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, si deduce che, nel declinare la propria giurisdizione, il Consiglio di Stato non ha tenuto conto che il settore dell’edilizia popolare è ricompreso nell’alveo dei pubblici servizi, e che, in conseguenza, la giurisdizione compete al Giudice Amministrativo, conclusione che resta confermata dal fatto che il giudice ordinario non ha il potere di annullare un atto amministrativo, che, come nella specie, si assuma viziato. La ricorrente, che richiama la giurisprudenza in tema di riparto di giurisdizione nella materia in esame, insiste, dunque, perchè sia dichiarata la giurisdizione amministrativa, pure stigmatizzando, in sede di difese, il defatigatorio comportamento processuale tenuto dall’ATER, che, in ogni sede giurisdizionale adita, formula eccezioni di difetto di giurisdizione, così contribuendo a creare una giurisprudenza contraddittoria al riguardo.

2. Il ricorso è infondato.

3. Secondo l’indirizzo di queste Sezioni unite (Cass. S.U. n. 14956 del 2011; n. 3623 del 2012; n. 20589 del 2013, n. 9694 del 2013; n 24148 del 2017), ormai consolidato e ribadito anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133 (codice del processo amministrativo), il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario nella materia in esame trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato.

Simmetricamente, dunque, ed a prescindere dalla strategia difensiva attuata dall’Amministrazione nelle diverse sedi processuali, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, risultando contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse.

4. Nella specie, C.C. si è semplicemente opposta al provvedimento di rilascio mediante il quale l’ATER ha inteso recuperare la disponibilità dell’alloggio, in relazione al quale essa ricorrente ammette di non possedere alcun titolo concessorio e neppure riferisce di aver presentato alcuna domanda d’assegnazione: la sua posizione non differisce, dunque, da quella di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo (o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti) in ambito privatistico.

La conclusione non muta per il fatto che, in questo caso, il titolo esecutivo è apprestato unilateralmente dalla pubblica amministrazione: ciò che viene contestato è pur sempre il diritto di agire esecutivamente nella specifica situazione, ed in tale contesto gli eventuali vizi di legittimità dell’atto rilevano, solo, al fine di pretenderne la disapplicazione da parte del giudice chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalle legge, per dare corso forzato al rilascio del bene (cfr. Cass. SU n. 14956 del 2011 cit.).

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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