Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18666 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24399/2020 proposto da:

A.A.O., rappresentata e difeso dall’avv. MICHELE

CAROTTA, e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5686/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da A.A.O. avverso l’ordinanza del 30.7.2018, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierna ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dalla medesima avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.A.O., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116,132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto personale della richiedente asilo.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, perchè la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il fatto che la richiedente è madre di tre bambini minori, nati nel 2016, nel 2018 e nel 2019.

Le due censure, suscettibili di essere esaminate congiuntamente, sono fondate.

La ricorrente aveva riferito di essere fuggita dal proprio Paese di origine per timore di subire abusi sessuali ad opera del padre; di esser poi stata oggetto di violenze ed abusi durante la sua permanenza in Libia; di essere infine giunta in Italia, con il proprio compagno, al quale è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari; di aver dato alla luce, durante la sua permanenza in Italia, tre bambini, rispettivamente nati nel 2016, nel 2018 e nel 2019. Le circostanze riferite dalla richiedente in relazione alla composizione del suo nucleo familiare risultano debitamente documentate mediante produzione, nel corso del giudizio di merito, delle certificazioni attestanti la nascita dei due figli più grandi -rispettivamente, A.R.A.N., nato a (OMISSIS) e A.R.M.Y.D., nato a (OMISSIS) – nonchè la gravidanza del terzo figlio, all’epoca ancora in corso.

La Corte di Appello ha ritenuto, quanto alla storia narrata dalla ricorrente, che la stessa sarebbe generica e contraddittoria, senza tuttavia indicare neppure un elemento concreto a sostegno di tale giudizio. Quanto invece alla condizione familiare della richiedente, la Corte distrettuale ne ha totalmente omesso l’esame, pur avendo dato atto che la protezione umanitaria, per la sua natura residuale ed aperta, si presta ad assicurare tutela ai soggetti vulnerabili, tra cui rientrano anche i minori, le donne in stato di gravidanza, le vittime di tratta e di torture o stupri (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, nella parte contenente il richiamo del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, lett. c) ter ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 1 bis).

In proposito, è opportuno evidenziare, da un lato, che la valutazione della credibilità del racconto del richiedente asilo deve essere condotta sul senso complessivo della narrazione, che non deve essere manifestamente inverosimile (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697), ma non può essere condotta valorizzando soltanto un elemento isolato, soprattutto quando si tratti di circostanza di valore marginale rispetto al nucleo essenziale della narrazione (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 8282 del 04/04/2013, Rv. 625812). In materia di protezione internazionale, infatti, “… la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193). Da ciò deriva l’irrilevanza del fatto che la ricorrente abbia riferito, nelle varie fasi del procedimento di asilo, in modo diverso taluni aspetti di dettaglio della propria storia, ancor più in vista della tragicità dei fatti riferiti e del considerevole impatto emotivo che le violenze subite possono averle causato. Soccorre, sul punto, il principio già affermato da questa Corte in relazione alle donne vittime di tratta, secondo cui “… nel caso in cui la domanda di asilo sia presentata da una donna e, nel giudizio, emerga un quadro indiziario, ancorchè incompleto, che faccia temere che quest’ultima sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (o anche all’esistenza di allegazione contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento dell’audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24573 del 04/11/2020, Rv. 659572). Detto principio, che attribuisce al giudice di merito la delicata funzione di interprete del disagio della donna che sia stata vittima di abusi sulla sua persona, è certamente estensibile anche all’ipotesi in cui la richiedente asilo riferisca -come nel caso di specie- di esser stata vittima di ripetute violenze domestiche o abusi sessuali. Anche in questo caso, infatti, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi in cui la donna sia coinvolta in un fenomeno di tratta, l’approccio del giudice di merito dev’essere diretto a far sì che la persona che riferisca di aver subito la lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti umani – del quale certamente fanno parte il diritto all’incolumità personale e quello alla libera scelta sessuale dell’individuo – sia posta in grado di far emergere il suo vissuto personale, anche in contrasto con l’apparente allegazione che la ricorrente possa aver prospettato, in una fase iniziale, per timore di subire ripercussioni per effetto delle vicende oggettivamente umilianti alle quali essa sia stata, senza colpa, sottoposta.

Dall’altro lato, il collegio ritiene di dare continuità al principio secondo cui “Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell’apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest’ultima nel suo complesso, e dall’altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell’inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, Rv. 660543).

Il fatto che una coppia di cittadini stranieri abbia fondato, in Italia, una famiglia, dando alla luce tre figli nell’arco di pochi anni, costituisce certamente una circostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare ai fini dell’apprezzamento della condizione di vulnerabilità della richiedente, in applicazione del principio secondo cui “… la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell’età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18188 del 01/09/2020, Rv. 659093). Detto principio, affermato da questa Corte in relazione alla disposizione di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 e dunque in riferimento alla condizione del minore, vale anche con riguardo al più ampio ambito della protezione umanitaria accordabile ai sensi del predetto D.Lgs. n. 286, art. 19, posto che la presenza di prole minore è uno degli elementi da considerare nell’apprezzamento generale della vulnerabilità della madre. Tale presenza, infatti, si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto della madre che della giovane prole, e dunque della famiglia nel suo complesso, e dall’altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, proprio in dipendenza dell’inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia, e quindi della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana. La sentenza impugnata non tiene assolutamente conto degli aspetti appena evidenziati, poichè la Corte lagunare ha totalmente pretermesso la considerazione dell’esistenza di un nucleo familiare costituito in Italia. La presenza di due figli minori, il primo di cinque anni ed il secondo di circa un anno di età all’epoca della decisione impugnata, e di un terzo in arrivo, rappresentava invece proprio una delle problematiche personali e familiari della richiedente asilo che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare ai fini della valutazione circa la sussistenza, in concreto, di profili di vulnerabilità della richiedente asilo.

In definitiva, entrambi i motivi del ricorso vanno accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio avrà cura di conformare la propria decisione ai principi di diritto esposti in motivazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA