Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18666 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. un., 11/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 11/07/2019), n.18666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sezione –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21603/2017 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRAZIA PULVIRENTI delibera ammissione G.P. in data

18/4/17;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GIARRE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO LEOTTA;

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI CATANIA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato DANIELA CASTRONOVO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1572/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata l’8/11/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere MARIA GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G., destinataria di un’ordinanza con cui il comune di Giarre le aveva intimato il rilascio di un alloggio1facente parte di un programma costruttivo realizzato dallo IACP di Catania, non assegnato e da lei occupato, chiedeva al Tribunale di Catania che, previa sospensione del provvedimento impugnato, il Comune e l’Istituto fossero condannati ad assegnarle detto alloggio ed a stipulare il contratto di locazione, affermando di possedere i requisiti previsti dalla L.R.S. n. 11 del 2002.

Affermata la propria giurisdizione, il Tribunale adito rigettava la domanda, per insussistenza dei requisiti, ma la decisione veniva riformata dalla Corte di Catania, che, in accoglimento dell’appello incidentale condizionato dell’Ente territoriale, con sentenza dell’8.11.2016, declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo. I giudici a quibus osservavano che quando, come nella specie, nell’opporsi all’ordinanza di sgombero, la parte privata non avesse dedotto il proprio diritto a permanere nell’immobile in virtù di pregresso titolo legittimante, ma avesse invocato i presupposti per ottenere la regolarizzazione e l’assegnazione dell’alloggio in proprio favore, la controversia involgeva posizioni di interesse legittimo, evidenziando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono configurarsi posizioni di diritto soggettivo, solo, nella fase successiva all’assegnazione, mentre, prima di tale fase, il privato è portatore di un mero interesse legittimo, devoluto, appunto, al Giudice Amministrativo.

Per la cassazione della sentenza, S.G. ha proposto ricorso con due motivi, successivamente illustrati da memoria, ai quali il Comune e lo IACP di Catania hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente denuncia “l’error in procedendo ed in iudicando – art. 362 c.p.c.”, ed afferma che la competenza a decidere della controversia va riconosciuta al giudice ordinario, tenuto conto che, in base alla LRS n. 11 del 2002, il soggetto che chiede la sanatoria ed afferma di aver diritto alla stipula del contratto di locazione vanta una posizione di diritto soggettivo.

2. Entrambi i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità della doglianza, rilevandone il difetto di specificità, l’esposizione disorganica e la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione.

L’eccezione va disattesa. Ed, infatti, il controllo circa l’esistenza del potere giurisdizionale dipende soltanto dall’applicazione di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa e pertanto risulta sufficiente che si investa il giudice dell’impugnazione, come queste Sezioni Unite, della questione di giurisdizione, per impedire il formarsi del giudicato interno, senza che si possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata (Cass. SU n. 14288 del 2007). Peraltro, la giurisprudenza invocata dai controricorrenti in tema di formulazione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. SU n. 9100 del 2015 e successive conformi) non è richiamata a proposito:

la violazione della norma regionale, pur enunciata nel titolo del motivo, non risulta ulteriormente sviluppata, come del resto fa notare lo stesso Istituto, – che, per tale ragione, deduce, incongruamente, un ulteriore profilo d’inammissibilità del mezzo – e ciò in quanto la disposizione regionale è menzionata quale fonte del “diritto soggettivo perfetto alla stipula del contratto”, e, quindi, in funzione della postulata giurisdizione del giudice ordinario.

3. Il motivo, che contiene, dunque, un’unica censura, volta ad incidere sulla statuizione di difetto di giurisdizione, è fondato.

4. Secondo l’ormai consolidato indirizzo di queste Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 14956 del 2011; n. 3623 del 2012; n. 20589 del 2013, n. 9694 del 2013; n. 24148 del 2017), nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, ed anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, (codice del processo amministrativo), va tenuta distinta la prima fase antecedente all’assegnazione, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e correlativamente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario. E’ stato, in particolare, condivisibilmente, precisato che, al di fuori di un ipotetico procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante partecipi (non in quanto detentore di quel dato alloggio, ma) come titolare d’un interesse legittimo pretensivo ad essere utilmente collocato nella graduatoria di assegnazione, si radica la giurisdizione del giudice ordinario. E la sola postulazione d’un tale interesse in chiave difensiva ed oppositiva per paralizzare la pretesa di rilascio, non costituisce ex se alcun rapporto di diritto pubblico con l’ente proprietario (Cass. SU n. 24148 del 2017).

5. Nella specie, la S. si è opposta all’ordine di rilascio, sostenendo sussistere i requisiti previsti dalla Legge regionale siciliana n. 11 del 2002 per l’assegnazione in suo favore dell’immobile, in precedenza mai assegnato, quale soggetto che lo occupava alla data del 31 dicembre 2001, in possesso dei requisiti per l’assegnazione di cui al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 2, e successive modificazioni. E’ ben evidente che la domanda della ricorrente di regolarizzazione della sua posizione e le conseguenti statuizioni richieste prescindono del tutto dalla formazione di una graduatoria tra più aspiranti all’assegnazione dell’alloggio e si fondano sul suo supposto diritto all’assegnazione stessa ed alla stipula del contratto di locazione derivante direttamente dal dettato della legge: al lume del discrimen sopra precisato la giurisdizione del giudice amministrativo resta pertanto esclusa.

A tanto, va aggiunto che l’ordinanza di sgombero, diversamente da quanto mostra di ritenere la Corte catanese, non costituisce un atto autoritativo, ma un titolo esecutivo apprestato unilateralmente dalla pubblica amministrazione, e, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la controversia avente ad oggetto la contestazione circa la pretesa di rilascio di un bene da altri detenuto senza titolo rientra nell’ambito della giurisdizione ordinaria, in quanto attiene pur sempre al diritto di agire esecutivamente nella specifica situazione (cfr. S.U. 24148 del 2017 cit.; n. 9694 del 2013; n. 3623 del 2012; n. 14956 del 2011; n. 24764 del 2009).

6. Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, conclusione che non è preclusa dalla richiesta di condanna all’assegnazione ed alla stipula del contratto di locazione, pure formulata dalla ricorrente, le cui statuizioni potranno esser soggette ove, beninteso, ne sussistessero i presupposti- all’osservanza dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario in tema di condanna della pubblica amministrazione (o un concessionario di un pubblico servizio) a un facere.

7. Il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione della L.R. n. 11 del 2002, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per ottenere l’assegnazione dell’alloggio resta assorbito, dovendo a ciò provvedere la Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, cui va demandato, anche, di regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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