Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18665 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22839/2020 proposto da:

O.K.I., rappresentato e difeso dall’avv. MICHELE

CAROTTA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1183/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da O.K.I. avverso l’ordinanza del 27.9.2018, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione O.K.I., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione inesistente, l’omesso esame di un fatto decisivo, nonchè la violazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe violato i criteri legali fissati per la valutazione della sua storia personale, ritenendola erroneamente non credibile.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese perchè aveva investito un pedone mentre si trovava alla guida di un furgoncino; era quindi stato aggredito e picchiato da coloro che avevano assistito al fatto, ed in seguito perseguitato dal padre della vittima, che era un uomo ricco ed influente. La Corte di Appello ha evidenziato numerose contraddizioni nel racconto, evidenziando, in particolare:

– che il ricorrente aveva dichiarato di aver guidato lo stesso mezzo per oltre tre anni, ma non era stato in grado di descriverne alcuna caratteristica;

– che il predetto non aveva chiarito come mai, per sfuggire alla vendetta dei parenti della vittima, si era risolto addirittura a lasciare il proprio Paese, essendo quest’ultimo (la Nigeria) molto estesa;

– che non aveva saputo spiegare come mai egli aveva “sentito” che ignoti stavano distruggendo la sua abitazione;

– che non aveva, infine, saputo giustificare la scelta di non rivolgersi alle autorità per ottenere tutela.

Nessuno di questi aspetti viene attinto dal motivo in esame, con il quale il ricorrente propone censure generiche, sganciate tanto dal suo racconto individuale, che dalla valutazione che, di esso, è stata fatta dal giudice di merito. La censura, dunque, si risolve in una richiesta di riesame del convincimento del giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, nonchè la violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè la Corte lagunare avrebbe omesso di riconoscere la protezione sussidiaria, nelle forme di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, richiamato art. 14, lett. b) e c), senza assumere informazioni specifiche sulla condizione del Paese di provenienza del richiedente.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata esamina il contesto esistente nel Paese di provenienza del richiedente, indicando le C.O.I. consultate e dando atto delle specifiche notizie da esse tratte (cfr. pagg. 7 e ss.). Il ricorrente indica, alle pagine 10 e ss. del ricorso, fonti informative anche diverse da quelle utilizzate dal giudice di merito, senza tuttavia aver cura di indicare in modo specifico il profilo in relazione al quale queste ultime non sarebbero idonee, o conterrebbero informazioni non specifiche o non adeguatamente aggiornate, o comunque smentite da C.O.I. successive. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

La verificata indicazione, da parte della Corte distrettuale, delle C.O.I. consultate esclude, evidentemente, la sussistenza di qualsiasi profilo di apparenza della motivazione.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, l’omesso esame di un fatto decisivo, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 35 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, D.P.R. n. 349 del 1999, artt. 11 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe denegato anche la protezione umanitaria, senza considerare il percorso di integrazione lavorativa del richiedente.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente non allega alcuno specifico profilo di integrazione socio-lavorativa in Italia, limitandosi alla generica affermazione di avere un “regolare contratto” (cfr. pag. 18 del ricorso), senza tuttavia aver cura di specificare di quale tipologia di contratto si tratterebbe, quali sarebbero le sue caratteristiche (durata, mansioni, retribuzione), in tal modo omettendo di specificare eventuali elementi, ritualmente acquisiti agli atti del giudizio di merito, che la Corte territoriale abbia trascurato, o valutato in modo non adeguato.

L’inammissibilità di tutti e tre i motivi importa l’inammissibilità dell’intero ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

 

 

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