Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18665 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Vice Presidente e

legale rappresentante pro tempore, (aderente al Fondo Interbancario

di Tutela dei Depositi, Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei

Paschi di Siena), elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCOGNAMIGLIO

CLAUDIO, giusta procura per atto Notaio Riccardo Coppini di Siena del

24 settembre 2009, rep. n. 52098, allegata in atti;

– ricorrente –

contro

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE

PROVINCIE 11, presso lo studio dell’avvocato MANCINI REMIGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PISAPIA CARLO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. R.G. 57/2008 del TRIBUNALE di SALERNO,

SEZIONE DISTACCATA di CAVA DE’ TIRRENI, depositata il 19/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel procedimento esecutivo promosso da S.B. in danno della Banca Monte dei Paschi di Siena, il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Cava dei Terreni, con ordinanza del 19 giugno 2009 ha assegnato al creditore procedente, a totale soddisfacimento del credito vantato per integrazione del trattamento pensionistico, previsto dalla convenzione in data 5 settembre 1985 fra la stessa banca e le organizzazioni sindacali, e di cui alla sentenza di condanna del medesimo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, n. 56/05, parte della somma depositata dalla debitrice ai sensi dell’art. 494 cod. proc. civ., comma 3, e precisamente l’importo di Euro 72.454,93 oltre alle spese e competenze del procedimento determinate in Euro 1.133,72, con attribuzione diretta all’avv. Carlo Pisapia, per dichiarata anticipazione.

Di tale ordinanza la predetta banca ha richiesto a questa Corte la cassazione.

Lo S. ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Alla relazione la ricorrente ha replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciascuno dei tre mezzi di annullamento nei quali è articolato il ricorso presenta l’enunciazione del relativo quesito di diritto e con essi la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 615 e 616 cod. proc. civ., nonchè dell’art. 112 c.p.c., lamenta, in sintesi, che il provvedimento impugnato non ha deciso la causa di opposizione all’esecuzione da essa proposta e non ha preso in esame nè i motivi da essa dedotti nella medesima opposizione, in particolare circa la mancanza del titolo esecutivo, essendo la sentenza richiamata dal creditore nel precetto solo di condanna generica all’esecuzione, nè le critiche alla consulenza tecnica di ufficio disposta dal giudice per determinare l’ammontare del credito.

Il ricorso è inammissibile. Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è rilevato che l’ordinanza di assegnazione o di somme depositate da parte del debitore, al fine di evitare il pignoramento, o comunque di crediti, costituendo l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata e configurandosi, quindi, essa stessa come atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o alla stessa ordinanza. Si è inoltre richiamata la giurisprudenza elaborata con riguardo al regime anteriore alla L. 24 febbraio 2006, n. 52, secondo cui l’ordinanza di assegnazione poteva essere impugnata con l’appello, quando la sua pronuncia avesse assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore. Il suddetto provvedimento non è invece mai soggetto al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 22 giugno 2007 n. 14574, e v. pure in precedenza Cass. 2 agosto 1997 n. 7166, Cass. 8 febbraio 2007 n. 2745, e da ultimo Cass. 23 febbraio 2010 n. 4337).

Si è altresì rilevato come nella specie la banca debitrice neppure abbia prospettato che il provvedimento di assegnazione aveva inciso su posizioni sostanziali del creditore o del debitore, avendo essa lamentato che l’ordinanza di assegnazione non aveva preso in considerazione i motivi proposti dalla debitrice nel diverso giudizio di opposizione all’esecuzione, e perciò la relazione ha ritenuto che anche dopo le modifiche apportate dalla citata normativa n. 52 del 2006 la citata ordinanza di assegnazione, non avendo statuito su posizioni sostanziali della debitrice, potesse essere oggetto di ricorso per Cassazione.

Tali osservazioni sono condivise dal Collegio e non possono ritenersi adeguatamente confutate dalla banca con le deduzioni svolte in memoria. J Senza dubbio la fattispecie in esame ricade nella vigenza della disciplina dettata dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, ma questa non ha apportato modifiche all’art. 530 cod. proc. civ.. L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione decide sull’istanza di assegnazione e così come quella con cui dispone l’assegnazione, sono provvedimenti del processo esecutivo impugnabili, secondo quanto dispone la stessa norma, con l’opposizione agli atti esecutivi, e non sono perciò suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., rimedio che richiede la definitività del provvedimento, che cioè non possa essere impugnato in altro modo.

Nè a nulla rileva che il giudice dell’esecuzione non avesse delibato sull’opposizione all’esecuzione che la banca, secondo il suo assunto, aveva pure proposto, avendo il medesimo giudice omesso, come la ricorrente sottolinea in memoria, di adottare i provvedimenti ex artt. 615 e 616 cod. proc. civ., poichè la funzione dell’opposizione agli atti esecutivi che la banca avrebbe dovuto tempestivamente proporre, all’udienza di audizione delle parti fissata dal giudice dell’esecuzione per provvedere sull’istanza di assegnazione delle somme depositate dalla stessa debitrice, è quella, come evidenziato dalla dottrina, di far accertare dal giudice l’inesistenza della regolarità formale o sostanziale degli atti esecutivi, con un processo di cognizione autonomo e separato.

Nè può ritenersi che l’omessa pronuncia sulle eccezioni di mancanza del titolo esecutivo asseritamente proposte dalla banca con l’opposizione al precetto ed al pignoramento, con cui aveva domandato anche la sospensione dell’esecuzione, comporti la trasformazione dell’ordinanza di assegnazione in un provvedimento decisorio, dovendo osservarsi la permanenza dell’irregolarità formale da far valere sempre con l’opposizione agli atti esecutivi, anche con riferimento alla mancata sospensione del processo esecutivo in conseguenza dell’opposizione proposta (v. per utili riferimenti Cass. 22 giugno 1999 n. 6331).

In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, vanno distratte in favore del difensore del resistente, per dichiarata anticipazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione diretta all’avv. Carlo Pisapia, per dichiarata anticipazione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

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