Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18665 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 08/09/2020), n.18665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13829/2016 proposto da:

D.L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE AVIGNONE,

102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MONTELLA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO IACONE,

CATERINA GATTA;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OFANTO N.

18, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ESPOSITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO RUGGIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4265/2015 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 24/11/2015 r.g.n. 6595/2012.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la D.L. proponeva opposizione al precetto notificatole in data 5.1.12 ed in data 22.3.12, in esecuzione della sentenza n. 3736/11 del Tribunale di S. M. Capua Vetere (resa tra S.D. e DGR Racing s.a.s.).

Esperiva, con il primo ricorso, un’opposizione agli atti esecutivi, facendo valere un vizio del titolo, costituito dalla mancata contestuale notifica della sentenza.

A seguito dell’ulteriore notifica avvenuta il 22.3.12 del medesimo precetto unitamente alla sentenza ad esso sottesa, la D.L. proponeva contestualmente una opposizione agli atti esecutivi ed all’esecuzione, eccependo sia vizi determinanti la nullità del precetto sia l’inopponibilità della sentenza nei propri confronti, essendo stata estranea al giudizio instaurato con la DG Racing sas.

Entrambi i giudizi, riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c., venivano decisi con sentenza depositata il 24.11.15, dal Tribunale di SMCV che rigettava le opposizioni.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la D.L., affidato ad unico motivo, cui resiste lo S. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente denuncia una omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2313,2304,2395 e 2949 c.c..

Lamenta in particolare che il Tribunale, aderendo al principio affermato da Cass. S.U. n. 6070/13, (secondo cui dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese), non esaminò affatto l’eccezione di prescrizione del credito ritualmente proposta. A tal riguardo rammenta che la DG Racing s.a.s. venne cancellata dal registro delle imprese il 7.5.03 sicchè il termine prescrizionale quinquennale nei confronti del socio responsabile sarebbe decorso inutilmente il 7.5.08, ex art. 2949 c.c..

Debbono tuttavia esaminarsi le eccezioni pregiudiziali sollevate dallo S..

a) La prima, inerente l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura è infondata, essa risultando dal ricorso in atti.

b) E’ invece fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza inerente l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, in quanto tale impugnazione doveva proporsi con appello (cfr. Cass. ord. n. 5712/20, n. 3722/20, sent. n. 3866/16). L’impugnazione proposta è quindi inidonea, anche solo in astratto, a configurare l’instaurazione di un regolare rapporto processuale, nè l’appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacchè difetta dei requisiti di validità dell’atto nel quale dev’essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7), strutturalmente diverso, cfr. altresì Cass. n. 5712/20. Ed invero, a prescindere dalla eventuale necessità di separare l’opposizione agli atti esecutivi dall’opposizione all’esecuzione (Cass. n. 3866/16), occorre evidenziare che il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all’opposizione agli atti esecutivi, statuizione non impugnata in questa sede; che la D.L. ha del resto ed in sostanza proposto una opposizione all’esecuzione investendo l'”an” dell’azione esecutiva (e non il quomodo) proponendo tuttavia direttamente (ed inammissibilmente) ricorso per cassazione ex art. 618 c.p.c., laddove l’unica impugnazione esperibile era l’appello avverso la sentenza del Tribunale.

Il presente ricorso deve dunque dichiararsi inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

 

 

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