Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18664 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. un., 11/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 11/07/2019), n.18664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12841-2018 proposto da:

M.F., C.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato CRISTINA MARIA CIALDINI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – ROMA, in persona del

Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4639/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. D’ANTONIO ENRICA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.A. e M.F., ex dipendenti della polizia di Stato, hanno impugnato davanti al TAR Lazio i decreti prefettizi con cui era stato intimato il pagamento di Euro 135.417,90 al primo, ed Euro 79296,49 al secondo, a titolo di canoni arretrati per la detenzione dei rispettivi alloggi di servizio.

Hanno riferito che originariamente l’amministrazione tratteneva il canone dagli stipendi;che,una volta cessata la riscossione mediante le trattenute, l’amministrazione aveva omesso di comunicare le modalità di pagamento e l’ufficio a cui versare i canoni; che nel 2004 l’Agenzia del Demanio aveva comunicato che avrebbe provveduto a quantificare i canoni e che solo nel 2012 aveva richiesto il pagamento delle somme di cui sopra.

I ricorrenti hanno, quindi, esposto che avevano proposto ricorso al TAR il quale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ravvisando quella del giudice ordinario e che, riassunto il giudizio davanti al Tribunale ordinario di Roma in funzione di giudice del lavoro, questi aveva dichiarato a sua volta il difetto di giurisdizione e la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di Roma secondo cui la fattispecie era riconducibile ai rapporti di pubblico impiego non contrattualizzati, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1, sottratti alla giurisdizione ordinaria.

2. Con il presente ricorso i ricorrenti hanno chiesto a questa Corte accertarsi la giurisdizione del giudice ordinario. La Prefettura ed il Ministero dell’Interno hanno depositato controricorso con cui insistono per la giurisdizione del G.A ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c…

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. I ricorrenti hanno rilevato che la fattispecie era riconducibile al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133 in base al quale sono devolute al G.A. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite al Tribunale delle Acque e che la fattispecie aveva contenuto meramente patrimoniale e, dunque,era riconducibile alle controversie che l’art. 133 citato sottraeva alla cognizione del giudice amministrativo.

Deducono che la domanda non mirava a contestare il cattivo uso di un potere amministrativo, ma le modalità con cui si era attuata la pretesa dell’amministrazione di natura sostanzialmente privatistica.

4. Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che il richiamo al D.Lgs. n. 165 del 2001, effettuato dal Tribunale ordinario, non è pertinente.

La domanda dei ricorrenti, infatti, prescinde dal rapporto di lavoro pubblico che ha avuto rilievo solo per avere consentito ai ricorrenti di ottenere, a suo tempo, la disponibilità di immobili di proprietà del Ministero.

La fattispecie riguarda esclusivamente la determinazione del canone che i ricorrenti devono corrispondere per gli alloggi a loro assegnati, anche con riferimento al periodo decorrente dalla loro messa in quiescenza in cui gli immobili restarono occupati senza titolo.

5. La norma applicabile è, dunque, l’art. 133 CPA secondo cui sono devolute al G.A. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite al Tribunale delle Acque. Nella specie infatti, è in discussione solo l’entità della somma dovuta dai ricorrenti a titolo di canoni la cui misura, come accertata dal Ministero, è oggetto di contestazione. La controversia ha, pertanto, contenuto meramente patrimoniale ovvero relativo a presunti inadempimenti di natura contrattuale connessi al godimento dell’alloggio da parte dei ricorrenti, senza involgere poteri discrezionali della P.A.

5. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa davanti al Tribunale di Roma anche l- liquidazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Roma anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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