Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18663 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 23/09/2016), n.18663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1170/2010 proposto da:

P. & R. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE MARINO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 109/2008 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

uditi per il ricorrente gli Avvocati GIZZI e NIGRO per delega

dell’Avvocato MARINO che hanno chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato dello Stato PISANA che ha

chiesto di verificare la regolarità della notifica del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle Entrate di Voghera, a seguito di una verifica eseguita nei confronti della P. & R. S.p.A. (già S.I.R. Industriale S.p.A., di seguito “la società accertata”) dalla Guardia di Finanza, emetteva avviso di accertamento in materia di Irpeg e Iva per l’anno di imposta (OMISSIS), contestando: a) la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 2-bis, nel testo vigente ratione temporis, accertando una maggiore imposta pari a Euro 315.824, oltre a sanzioni per pari importo e interessi di conseguenza. La ripresa concerneva la valutazione della partecipazione nella SPREA Chemical S.p.A.: secondo i verificatori, per la valutazione in bilancio era stato utilizzato il metodo del patrimonio netto previsto dall’art. 2426 c.c., n. 4, per cui la società accertata avrebbe dovuto adeguare il valore della partecipazione all’andamento assunto dal patrimonio netto di quest’ultima nel corso dell’annualità. Le minusvalenze dedotte precedentemente costituivano una plusvalenza tassabile; b) versamento di Iva inferiore a quella dovuta.

2. La società accertata, richiamando anche la dichiarazione della società di revisione KPMG, impugnava l’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Voghera, che accoglieva il ricorso relativamente all’Irpeg e lo respingeva in materia di Iva.

La Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza del 6 novembre 2008 accoglieva sia l’appello dell’Agenzia delle entrate per quanto concerneva l’Irpeg, sia l’appello incidentale della società verificata per le sanzioni Iva. Compensava le spese.

3. Avverso la sentenza del giudice di appello la società accertata ricorre per i seguenti motivi: 1) nullità della pronuncia per la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1: la sentenza, nella parte relativa allo svolgimento del processo era manoscritta con grafia illeggibile, che non consentiva dl verificare il rispetto della corretta ricostruzione dei fatti oggetto della controversia, “con compromissione del diritto ad un’intera ed agevole comprensione dell’atto”; 2) omessa e/o insufficiente e/o apodittica motivazione della sentenza impugnata su un punto di fatto controverso decisivo del giudizio: erroneamente, in base ad una incompleta e parziale valutazione dei documenti contabili, la sentenza impugnata aveva affermato che la società accertata aveva valutato la partecipazione nella Sprea Chemical S.p.A. con il metodo del patrimonio netto della partecipata al 31 12.1998. Invece, richiamando le vicende societarie che avevano portato alla svalutazione della partecipazione, la società accertata afferma che detta partecipazione era stata iscritta sulla base del costo sostenuto per l’acquisizione, per cui legittimamente in conseguenza delle perdite e in applicazione del Principio Contabile n. 20 aveva rettificato il costo storico allineandolo al patrimonio netto; 3) insufficiente motivazione della sentenza impugnata su di un punto di fatto controverso e decisivo del giudizio; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2423 e 2423-bis c.c., in uno con il documento n. 21 dei Principi Contabili Nazionali: la sentenza impugnata non aveva motivato sufficientemente sull’eccezione sollevata dalla società accertata, secondo cui legittimamente non aveva proceduto alla rivalutazione della partecipazione, trattandosi di risultato non consolidato, attese le cospicue perdite subite nei quattro esercizi precedenti. A conclusione delle sue argomentazioni, la ricorrente formula il quesito di diritto sul punto se per le regole di “rappresentazione veritiera e corretta” e di “prudenza” sia legittimo in sede di redazione del bilancio d’esercizio omettere di rivalutare la partecipazione in società in presenza di pregresse e consistenti perdite di valori della medesima, quando i maggiori valori siano da considerarsi temporanei e non strutturali, e ciò a prescindere dal metodo di valutazione adottati; 4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2426 c.c., comma 1, n. 4) e del previgente D.P.R. 917 del 1986, art. 59, comma 4, per aver la sentenza impugnata affermato che vi era l’obbligo da parte della società accertata di applicare correttamente il criterio del patrimonio netto e di rivalutare la partecipazione, “trascurando i principi di prudenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e contabile della società”. Dipendendo la ripresa fiscale dal valore della partecipazione iscritta nel bilancio, l’amministrazione finanziaria doveva astenersi dal riprendere a tassazione maggiori valori inesistenti civilisticamente. Formula il quesito di diritto, sul punto se per il principio di prudenza nella redazione del bilancio la società accertata poteva non rivalutare la partecipazione detenuta e se, per conseguenza, ciò determinava l’impossibilità di rivalutazione ai fini fiscali; 5) contesta la compensazione delle spese disposta nel primo grado di giudizio e formula il quesito di diritto se la parte che risulti totalmente soccombente nel corso del giudizio debba, in forza dell’art. 91 c.p.c., essere condannata al rimborso delle spese in favore della parte totalmente vittoriosa.

4. La società accertata ha depositato memoria in cui richiama le difese e, in subordine, invoca la rideterminazione delle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento, in applicazione della norma più favorevole introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. f).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. Quanto al primo motivo, il tema della sentenza scritta con grafia illeggibile è stato più volte affrontato dalle sezioni penali di questa Corte che hanno affermato il principio, utilizzabile anche in questa sede, che la indecifrabilità della grafia della sentenza redatta a mano non determina alcuna nullità, ma eventualmente abilita ogni interessato a richiedere alla cancelleria copia conforme dattiloscritta ai sensi degli artt. 743 e 746 c.p.c., in quanto il rilascio di copia degli atti non può che riferirsi a copie leggibili e comprensibili per cui, ove l’atto tale non sia, l’Ufficio dovrà provvedere a fornirne copia che di tali caratteristiche sia dotato.

La legge non prevede quale causa di nullità della sentenza l’illegibilità della sentenza, nè la stessa può farsi rientrare nella mancanza di motivazione, dovendosi intendere quest’ultima riferita esclusivamente alla mancanza grafica e non ad altri vizi formali di diversa natura.

Peraltro, nel caso in esame tale situazione non ricorre perchè l’esame della sentenza manoscritta, acquisita agli atti in copia conforme, rende certi che ne è oggettivamente possibile la lettura, sia pure con qualche difficoltà, dovuta alla cattiva qualità della fotocopia (problema che non si pone certamente per l’originale a disposizione della parte).

2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, essendo diretti a confutare gli elementi posti a fondamento del decisum, sono parimenti infondati.

La sentenza impugnata ha correttamente argomentato, con pertinente richiamo all’art. 2426 c.c., comma 1, n. 4 e art. 2423 bis c.c., nella previgente formulazione, che la prima valutazione della partecipazione nel bilancio della società accertata era avvenuta con il metodo del patrimonio netto che poteva essere cambiato solo in casi eccezionali (nel caso non esistenti e non dedotti), con la prescrizione che “la nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.

La conferma dell’originario criterio di valutazione è stata desunta con motivazione corretta – priva dei vizi denunciati nel secondo motivo – dalle note integrative ai bilanci degli anni (OMISSIS) dove chiaramente è espresso che soltanto la valutazione della partecipazione della Sprea Chemical, a differenza delle altre partecipazioni, è avvenuta con il metodo del patrimonio netto.

Di nessun pregio, sul punto è il richiamo, peraltro effettuato per estratto solo nella parte espositiva del ricorso, all’opinione espressa dalla società di revisione, perchè postumo e non coevo.

Per conseguenza, dopo le plurime svalutazioni della partecipazione, che aveva avuto effetti anche ai fini fiscali consentendo alla società di dedurre gli importi come componenti negativi del reddito, era obbligo della società accertata adeguare il valore della partecipazione, iscritta in bilancio, all’andamento assunto dal patrimonio netto della società che, come si legge nella sentenza, aveva generato utili negli anni (OMISSIS) con andamento costante.

Il criterio della prudenza, posto nella nota integrativa a giustificazione dell’inalterato valore della partecipazione non può essere utilizzato per la deliberata sottostima di ricavi o per l’utilizzo delle c.d. “politiche di bilancio” al fine di occultare gli effettivi risultati dell’esercizio (terzo e quarto motivo).

3. Il quinto motivo è palesemente infondato. La ricorrente si duole che il giudice di appello abbia confermato la compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado pur essendo stata integralmente accolta l’impugnazione. Ai sensi dell’art. 336 c.p.c., la sentenza di riforma emessa dal giudice di appello spiega immediato effetto sulla sentenza di primo grado, sostituendosi sin dalla pubblicazione alla sentenza riformata. In caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata il giudice d’appello deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in quanto il relativo onere dev’essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (così Cass. n. 15483 del 11/06/2008, n. 4052 del 19/02/2009).

Nel caso in esame, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, anche nel giudizio di appello vi è stata parziale soccombenza, con esiti invertiti per Irpeg e Iva rispetto al primo grado, sicchè rientrava indubbiamente nei poteri del giudice di appello compensare le spese.

4. La richiesta di rideterminazione delle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento, in applicazione della norma più favorevole introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. f), non ha pregio: a norma dell’art. 32 del D.Lgs. “Le disposizioni di cui al Titolo 2^ del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017”, per cui la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo non è ancora efficace.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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