Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18663 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 08/09/2020), n.18663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18495/2014 proposto da:

SIMET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DARIO MINELLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 898/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/08/2013 R.G.N. 1042/2012.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza dell’8.8.13, la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, ha condannato la società SIMET srl al pagamento della somma di Euro 278.220, a titolo di contributi dovuti ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6 (TUIR), oltre sanzioni.

2. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che i lavoratori erano tenuti all’espletamento della prestazione in luoghi sempre variabili e diversi, sicchè essi dovevano essere inquadrati nella categoria dei trasfertisti, con conseguente assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme corrisposte agli stessi a titolo di trasferta, in applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6 (TUIR).

3. Avverso tale sentenza ricorre la società per tre motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con i primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente, il ricorrente – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 – lamenta violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6 (TUIR) ed omesso esame di fatto decisivo discusso dalle parti, per avere la sentenza impugnata trascurato che per i lavoratori in questione era indicata nel contratto di assunzione una sede di lavoro, ove peraltro la gran parte della prestazione era resa, essendo corrisposta l’indennità di trasferta solo in correlazione con l’effettivo occasionale svolgimento di attività lavorativa in sede diversa. Sottolinea la ricorrente in particolare che la norma richiamata demandava a decreti ministeriali appositi la determinazione della categoria dei trasfertisti, e che, non essendo questi mai intervenuti, devono trovare applicazione i criteri fissati dai medesimi organi amministrativi (Ministero delle Finanze) con circolare 326/E del 1997, ripresa dall’INPS con messaggio amm. 027271 del 2008, secondo i quali ai fini dell’applicabilità del richiamato comma 6 devono sussistere congiuntamente le tre condizioni (la mancata indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro, lo svolgimento di un’attività lavorativa che richieda ai lavoratori continui spostamenti, la corresponsione al dipendente di un’indennità in misura fissa, non legata all’effettivo svolgimento dell’attività in trasferta), due della quali almeno nella specie non ricorrenti.

5. I motivi sono fondati.

6. Occorre premettere che la qualificazione delle modalità di espletamento della prestazione di un lavoratore ai fini dell’applicazione del regime della trasferta (rilevante ai fini del comma 5 della richiamata norma del TUIR) o del regime dei trasfertisti (rilevante ai fini del diverso comma 6) è riservata al giudice di merito, la cui valutazione costituisce giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile dal giudice di legittimità.

7. Spetta invece al giudice di legittimità le precisazione dei criteri legali differenziali tra le due fattispecie.

8. Al riguardo, va preliminarmente ricordato che la L. n. 153 del 1969, art. 12, come sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, prevede che per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell’art. 48 (oggi, all’esito della riforma del 2004, art. 51) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986. Ciò posto, l’art. 51, mentre al comma 5, prevede che le indennità percepite per trasferte prevede o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente l’importo dalla norma prevista, al comma 6 prevede che “le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità,… concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.

9. La norma è stata oggetto di interpretazione autentica con l’art. 7-quinquies, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. in L. 10 dicembre 2016, n. 225), il quale, nel dettare disposizioni in materia di “Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti”, ha disposto che “Il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”, debba interpretarsi “nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”. Si è poi precisato al comma 2, che “Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui del Testo Unico di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui del medesimo art. 51, comma 5”.

10. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 27093 del 15.11.2017, hanno ritenuto la conformità dell’art. 7 quinquies -quale norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica” – ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117 Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all’art. 6 della CEDU.

11. All’esito di tale pronuncia la giurisprudenza di questa Sezione della Corte (da ultimo Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21410 del 14/08/2019, Rv. 654809 – 02, e Sez. L, Ordinanza n. 12648 del 13/05/2019, Rv. 653763 – 01) ha costantemente ritenuto che in materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6, secondo l’interpretazione autentica di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 7 quinquies, conv., con modif., in L. n. 225 del 2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”.

12. Orbene, ai predetti criteri così come individuati da questa Corte ed alla luce dello ius superveniens non risulta essersi informata l’indagine di merito condotta nell’impugnata sentenza dalla Corte d’appello che – ritenendo non rilevante l’indicazione in contratto della sede di lavoro e non considerando la misura dell’indennità corrisposta a titolo di trasferta – ha qualificato i lavoratori in questione “trasfertisti” in base a criterio ormai non più decisivo nel nuovo quadro normativo e giurisprudenziale.

13. Il terzo motivo di ricorso – con il quale la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 2112 del 2000, art. 10 (Statuto del Contribuente), per avere la sentenza violato l’affidamento riposto dal contribuente nelle circolari amministrative in materia tributaria – resta assorbito.

14. La sentenza impugnata per quanto detto deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo; per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

 

 

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