Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18662 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.27/07/2017),  n. 18662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24095-2014 proposto da:

A.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato SERENA

SAMMARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO PECCI, UGO

FAENZA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

NEWLAT S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. KIRCHER 7,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONSI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANTONELLA PERRUSO, MARIA COSTANZA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 346/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/03/2014 R.G.N. 1936/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato UGO FAENZA;

udito l’Avvocato BARBARA PIROCCHI per delega avvocato MARIA COSTANZA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 25 marzo 2014, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso di A.G. nei confronti della Newlat Spa volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato con effetto dal 9 maggio 2009 in violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 223 del 1991, con le conseguenti statuizioni reintegratorie e risarcitorie previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

La Corte territoriale, premessa “la necessaria specificità ed immodificabilità da parte dell’attore dei vizi della procedura ex L. n. 223 del 1991 che si intendano far valere”, ha rilevato che nel ricorso di primo grado il lavoratore aveva sostanzialmente solo lamentato “la ingiustificata soppressione di un maggior numero di posizioni nel reparto manutenzione rispetto a quanto preventivato con precedente procedura”, per cui solo entro tali limiti potevano essere valutate le doglianze attoree; ha ribadito che il sindacato del giudice è limitato alla correttezza procedurale dell’operazione imprenditoriale; ha ritenuto irrilevante il lamentato utilizzo di ditte esterne così come l’attribuzione di un ulteriore punteggio rispetto al quale l’ A. sarebbe rimasto in ogni caso perdente nella comparazione con altri lavoratori che comunque lo precedevano.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A.G. con quattro motivi. Ha resistito la società con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere respinto sulla base delle ragioni già in parte espresse da questa Corte in analoga controversia giudiziaria originata dalla medesima procedura di licenziamento collettivo (v. Cass. n. 3176 del 2017) e dalle quali non vi è ragione di discostarsi.

Invero, con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si sostiene testualmente che “il provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive veniva sottoposto al vaglio del Giudice di prime cure e di quello di appello al fine di verificare se lo stesso fosse corrispondente all’accertamento dell’esistenza dei presupposti di fatto legittimanti la procedura di licenziamento collettivo, così come all’accertamento della correttezza della procedura posta in essere in ordine all’operazione di licenziamento ed al nesso causale tra il progetto di ridimensionamento dell’azienda e i singoli provvedimenti adottati”. Si sostiene che “dalle risultanze processuali di primo e di secondo grado risulta evidente che il procedimento posto in essere dalla società resistente viola ogni presupposto di fatto e di diritto, risultando tale affermazione anche confermata dalle prove testimoniali rese in primo grado”.

Il motivo, oltre a confondere temi legati al licenziamento individuale con quelli pertinenti alla riduzione di personale oggetto del giudizio, così formulato è palesemente inammissibile.

Come più volte ribadito da questa Corte (tra tante: Cass. n. 25761 del 2014), ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del 2011, Cass. n. 3756 del 2013). In particolare, si è precisato (ad ex. Cass. n. 5444 del 2006) che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, laddove, nel caso dell’omessa motivazione, l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia.

Nella specie parte ricorrente lamenta così del tutto impropriamente una omessa pronuncia da parte dei giudici d’appello, in realtà lamentando una mancata valutazione di aspetti legati alla prova dei fatti, di pertinenza esclusiva del giudice del merito, per di più con l’insolito invito rivolto a questa Corte “di voler verificare quanto finora illustrato in narrativa acquisendo maggiori informazioni dalla lettura delle risultanze processuali del giudizio di primo grado”, come se i giudici di legittimità avessero accesso diretto ed esplorativo agli atti del giudizio di merito a prescindere da specifiche formulazioni di critiche vincolate ed autosufficienti del ricorso per cassazione.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, dell’art. 24Cost. e degli artt. 101 e 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale non considerato che “il ricorso introduttivo è caratterizzato dalla domanda di dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato, censurando di conseguenza la procedura adottata in ogni sua parte”, per cui “l’eccezione inerente l’irregolarità della comunicazione di avvio della procedura rappresenta una eccezione implicita contenuta nel petitum e che non introduce un nuovo tema di indagine essendo volta unicamente a precisare una domanda già proposta in primo grado”.

Il motivo è infondato perchè la pronuncia impugnata è coerente con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo appunto Cass. n. 3176 del 2017) secondo cui, nell’ipotesi che la domanda abbia per oggetto la richiesta dell’accertamento della illegittimità di un licenziamento collettivo intimato in sede di procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991, la domanda deve presentare un minimo di specificità e non già risolversi in una generica contestazione della procedura (cfr. Cass. n. 14173 del 1999; Cass. n. 2533 del 1989); con la conseguenza che la causa petendi rimane circoscritta agli specifici motivi di impugnazione addotti in primo grado per cui non possono essere proposti nel giudizio di appello altri motivi (Cass. n. 18119 del 2008; Cass. n. 22153 del 2004). In particolare sussiste violazione dell’art. 437 c.p.c. (v. sul tema: Cass. n. 9855 del 2002, in motivazione) quando, essendo contestata in primo grado la legittimità di un licenziamento collettivo sotto il profilo del difetto degli elementi sostanziali, si alleghi in appello il mancato rispetto delle procedure stabilite per detto licenziamento (cfr. Cass. n. 1743 del 1991) ovvero anche per l’ipotesi di nuova prospettazione di irregolarità dell’iter procedurale diverse da quelle dedotte in primo grado (Cass. n. 13797 del 2000). Più di recente si è altresì chiarito che nel giudizio di impugnativa di un licenziamento intimato a conclusione della procedura diretta al collocamento di lavoratori in mobilità, a norma della L. n. 223 del 1991, art. 4 il giudice di merito non può rilevare d’ufficio eventuali ragioni di illegittimità della procedura, incombendo sulla parte l’onere di allegare, tempestivamente, tutte le circostanze che giustificano la proposizione della domanda, inclusi i vizi di forma o di sostanza dei quali intenda avvalersi ai fini della inefficacia o annullabilità della procedura (Cass. n. 20436 del 2015).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, artt. 5 e 24 e dell’art. 112 c.p.c., evidenziando che, in assenza di organigramma pregresso che indichi quali fossero le mansioni del ricorrente precedentemente al licenziamento, i criteri di “polifunzionalità”, “mobilità interna”, “organizzazione” o “riqualificazione professionale” risultassero criteri assolutamente vuoti e aspecifici che non consentono alcun confronto tra le singole professionalità, illecitamente ponendo la scelta nella totale discrezione del datore di lavoro.

Anche tale motivo non merita accoglimento.

Esso inammissibilmente censura “sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” la violazione dell’art. 112 c.p.c., che invece deve essere prospettato secondo i dettami imposti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (tra le altre v. Cass. 13842 e 13866 del 2014). Inoltre non è adeguatamente specificato in qual modo la Corte territoriale sarebbe incorsa nelle molteplici violazioni della L. n. 223 del 1991 denunciate, traducendosi piuttosto le doglianze in una richiesta di rivisitazione degli accertamenti e delle, valutazioni in fatto esplicate dal giudice del merito circa i criteri di scelta e la loro attuazione, rivisitazione certamente preclusa in questa sede di legittimità, anche avuto riguardo alla pretesa invalidità della comunicazione di avvio della procedura.

4. Con il quarto mezzo si denuncia “violazione di legge ex art. 360 c.p.c. in ordine a criteri di scelta per individuazione lavoratori da assoggettare a licenziamento”. Si assume che “i giudici avrebbero dovuto accertare la veridicità dei punteggi attribuiti ad ogni dipendente”.

Si tratta di censura totalmente priva di specificità, anche nell’individuazione dei suoi presupposti normativi, che peraltro involge l’accertamento di fatto compiuto dai giudici del merito, non sindacabile da questa Corte oltre i limiti imposti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, novellato, così come rigorosamente interpretato secondo gli enunciati prescritti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici).

5. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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