Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18662 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

57, presso lo studio dell’avvocato BILOTTA ROBERTO, rappresentata e

difesa dagli avvocati LEPERA GIUSEPPE, LEPERA FRANCESCO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 489/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 5/03/09, depositata il 14/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 14 maggio 2009, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del Ministero della salute da M.M.. Costei aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, per l’epatite di tipo C, contratta a seguito delle trasfusioni cui era stata sottoposta durante il ricovero in ospedale tra il (OMISSIS), a seguito di parto cesareo.

Nel rigettare l’impugnazione della M., il giudice del gravame, per quanto ancora qui rileva, riportandosi al principio elaborato dalla pronuncia di questa Corte 24 giugno 2008 n. 17158, ha ritenuto che l’epatite da cui essa era affetta, ancorchè comportante una lesione dell’integrità psico-fisica, non è indennizzabile ai sensi della L. n. 210 del 1992, in quanto in fase di quiescenza e senza complicanze di tipo irreversibile.

La cassazione della sentenza è ora domandata dalla soccombente con ricorso basato su tre motivi.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi denunciano entrambi vizi di motivazione e addebitano alla sentenza impugnata di avere escluso rispettivamente l’esistenza di complicazioni irreversibili dell’epatopatia, malgrado i disturbi lamentati dalla M., e la presenza di attività istologica della malattia alla luce del quadro complessivo clinico della appellante, sebbene il consulente tecnico di ufficio si fosse espresso nel senso che il riscontro della normalità del dato concernente le transaminasi non autorizzava a negare un interessamento del fegato, occorrendo per una diagnosi certa in proposito una biopsia epatica.

Il terzo motivo, nel denunciare falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1 e 3, e art. 4, comma 4, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il beneficio previsto dalla citata normativa spetti solo se l’infermità, pur compresa in una delle categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, comporti una perdita della capacità lavorativa generica, interpretazione questa, ad avviso della ricorrente, lesiva del fondamentale diritto della persona alla salute.

Il ricorso è infondato.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è osservato che il contrasto giurisprudenziale a cui ha fatto cenno la ricorrente fra Cass. 4 maggio 2007 n. 10214 e Cass. 24 giugno 2008 n. 17158, circa l’indennizzabilità ai sensi della L. n. 210 del 1992 delle epatiti conseguenti a trasfusioni, prive di danni funzionali, è stato risolto di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 8064 del 1^ aprile 2010. Esse hanno affermato che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore compatibile con il principio di assistenza sociale (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cast.), la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria”.

La sentenza impugnata ha deciso in linea con tale principio, condiviso dal Collegio e rispetto al quale la parte privata non ha opposto alcuna considerazione di dissenso.

Il ricorso va perciò rigettato.

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado fu instaurato con ricorso depositato nell’anno 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

 

 

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