Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18662 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 08/09/2020), n.18662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18170/2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio degli avvocati FRANCO BOUCHE’, e ISABELLA

SETTANNI, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANDREA PAROLETTI, CAMILLO

PAROLETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5803/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/18 r.g.n. 5960/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione;

udito l’Avvocato SETTANNI ISABELLA;

udito l’Avvocato CARLEO LORENA, per delega verbale Avvocato PAROLETTI

ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.P. adiva il Tribunale di Roma ed esponeva di aver ricevuto nel dicembre 2010 una missiva della propria datrice di lavoro s.p.a. Banca Carige, con la quale si comunicava la sua collocazione a riposo, a far tempo dall’1/4/2011, avendo egli compiuto il 65 anno di età il 12/3/2011; riferiva che la società, nonostante egli versasse in stato di malattia dal (OMISSIS), dal successivo 1 aprile cessava di corrispondergli la retribuzione; precisava quindi, di aver presentato all’Inps domanda di pensione in data 30/8/2011 che gli era stata respinta, in quanto, pur avendo maturato i requisiti contributivi e dell’età richiesti dalla normativa in vigore, la prima finestra utile per il diritto alla pensione di vecchiaia si sarebbe aperta il 174/2012.

Sulla scorta di tali premesse, conveniva in giudizio l’istituto di credito chiedendo dichiararsi l’illegittimità del licenziamento, accertarsi il diritto a proseguire il rapporto sino all’1/4/2012 e condannarsi la società al pagamento del trattamento retributivo spettante dal 1/4/2011.

Ritualmente instaurato il contraddittorio con la parte convenuta, il giudice in parziale accoglimento del ricorso, condannava la Banca Carige alla corresponsione di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell’art. 52 c.c.n.l. di settore, alla cui stregua il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, in caso di malattia, per un periodo massimo di sei mesi.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale, che con sentenza resa pubblica il 16/1/2018 condannava la Banca Carige alla corresponsione del trattamento retributivo e contributivo dall’1/4/2011 al 30/9/2011 incluse le mensilità aggiuntive ed il tfr.

Nel pervenire a tale convincimento, la Corte distrettuale osservava che, ai sensi dell’art. 71 c.c.n.l. di settore, la risoluzione del rapporto di lavoro poteva essere disposta dalla parte datoriale nei confronti del lavoratore ultrasessantacinquenne in possesso dei requisiti pensionistici, non essendo necessario che fosse “in concreto, ammesso a pensione”.

Precisava al riguardo che il C. aveva già raggiunto nel 2010 i requisiti di età/contribuzione previsti per quell’anno dalla Tab. B all. art. 1 punto 2) della L. n. 247 del 2007, per la pensione di anzianità, perfezionando quelli relativi alla pensione di vecchiaia, il 12/3/2011, giorno del compimento del 65 anno di età. Deduceva al riguardo – richiamando in particolare, il tenore della circolare Inps n. 5702 del 6/3/2008 – che se il ricorrente avesse presentato domanda amministrativa di pensione di vecchiaia nel marzo 2011, avrebbe potuto conseguire l’accoglimento della domanda dal 174/2011, perchè aveva già avuto, anteriormente all’1/4/2011, l’apertura della c.d. “finestra” per la pensione di anzianità.

Infatti, con la summenzionata circolare, l’Inps aveva chiarito che, nel caso in cui il lavoratore il quale aveva conseguito il diritto alla pensione di anzianità e per il quale si era aperta la relativa finestra di accesso, avesse presentato domanda dopo aver raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia, non dovevano applicarsi le finestre di accesso per tale trattamento pensionistico, sicchè l’interessato poteva essere collocato in pensione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Nello specifico la finestra per usufruire della pensione di anzianità si era aperta per il C., il 1/1/2011 sicchè, se avesse presentato domanda amministrativa nel marzo dello stesso anno, avrebbe potuto conseguire il trattamento pensionistico al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età; avendo, tuttavia, avanzato l’istanza il 30/8/2011, avrebbe dovuto attendere l’apertura della “finestra” di dodici mesi per la erogazione della pensione di vecchiaia.

La Corte di merito, riformava parzialmente la sentenza di primo grado in punto di quantum, accertando la natura retributiva e non risarcitoria degli emolumenti riconosciuti in favore dei lavoratore in relazione al periodo di malattia ed emanando il consequenziale provvedimento di condanna al pagamento delle maggiorazioni spettanti e del t.f.r..

Avverso tale decisione C.P. interpone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. Resiste con controricorso la società intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, n. 5, lett. b, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, commi 1 e 2 e dell’art. 71, lett. B c.c.n.l. quadri direttivi dipendenti dalle imprese creditizie 2007.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito in ordine alla delibata questione, sul rilievo che il messaggio Inps n. 5702/2008 aveva rappresentato una deroga ad una norma di legge (L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, n. 5, lett. b), che l’Inps aveva assunto in via amministrativa, ma che certamente non poteva incidere su norme di livello legislativo.

Si osserva inoltre che, anche ratione temporis, le disposizioni applicate dalla Corte capitolina non si attagliavano alla fattispecie, regolata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Tale decreto, all’art. 12, commi 1 e 2, modificando il predetto regime, aveva stabilito – senza possibilità di deroga e con effetto dal 1/1/2011 – che coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico della previdenza per i lavoratori dipendenti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Quale corollario dei principi esposti, doveva ritenersi che, maturati i requisiti propri del trattamento pensionistico di vecchiaia al 12/3/2011, il diritto alla fruizione del relativo trattamento pensionistico sarebbe sorto trascorsi dodici mesi da tale data, quindi in data 1/4/2012, così come comunicato dell’Inps con missiva del 14/9/2011.

Il ricorrente prospetta altresì la violazione dell’art. 71, lett. B. c.c.n.l. di settore (secondo cui la risoluzione del rapporto può avvenire per il lavoratore ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro) sul rilievo che alla data dell’1/4/2011 egli non era in possesso dei requisiti pensionistici che comprendevano anche la “finestra”, la quale si sarebbe aperta solo il 174/2012.

2. Il secondo motivo prospetta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che la Corte di merito non abbia tenuto conto del provvedimento di reiezione della domanda di pensione da parte dell’Inps in data 14/9/2011 con la quale, pur avendo il ricorrente maturato i requisiti contributivi e dell’età richiesti dalla normativa vigente, la prima finestra utile per il diritto alla pensione di vecchiaia sarebbe stata il 1/4/2012.

3. Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento entro i termini che si vanno ad esporre.

Per un corretto inquadramento della questione delibata, occorre muovere dalla considerazione che, secondo la L. n. 108 del 1990, art. 4, comma 2, “Le disposizioni di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, come modificato dall’art. 1 della presente legge, e dell’art. 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 3 della presente legge e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 9”.

Pur in mancanza dell’esplicito riferimento alla pensione di vecchiaia, contenuto invece nella precedente disposizione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, argomenti testuali e sistematici inducono a ritenere che nessun mutamento ha subito il principio per cui è soltanto la maturazione dei diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum (v. Cass. 20/3/2014 n. 6537, avallata anche da Cass. SS.UU. 4/9/2015 n. 17589, Cass. 25/5/2018 n. 13181, Cass. 10/1/2019 n. 435).

La giurisprudenza di questa Corte, ha altresì affermato – specificamente in materia di pensione di anzianità ma evidentemente operante anche per la pensione di vecchiaia – il principio alla cui stregua la decorrenza della pensione di anzianità in base alle regole delle “finestre” indicate dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1 comma 29 e dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 6 e 8, rappresenta un elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l’insorgenza di siffatto diritto, che l’assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione (cfr. Cass. 9/9/2008 n. 23094, Cass. 24/9/2010 n. 20235, Cass. 26/6/2017 n. 15879).

In detta prospettiva, il momento di perfezionamento di tale diritto diventa il momento in cui questo tempo è decorso: momento che va identificato nella data di apertura della “finestra” indicata caso per caso dalla legge; e questa volontà normativa ha fondamento nella stessa natura del tempo, quale ulteriore integrazione dell’età anagrafica (Cass. n. 23094 del 2008 cit., cfr. pure Cass. n. 13626 del 2005, n. 18041 del 2007).

Sulla scia dei ricordati e condivisi insegnamenti, è stato quindi affermato che la possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore di lavoro all’applicabilità del regime della L. n. 300 del 1970, art. 18, è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, bensì dal momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall’interessato di guisa che il licenziamento intimato precedentemente non è sottratto all’applicazione dell’art. 18 pro tempore vigente (cfr. Cass. 25/5/2018 n. 13181).

I descritti approdi ai quali è pervenuta questa Corte di legittimità, rinvengono ulteriore conforto nella linea tracciata dai Giudici delle leggi i quali hanno ritenuto compatibile con la Costituzione la previsione del recesso ad nutum, sul principale rilievo secondo cui “in una società come quella attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottoccupazione, l’assenza di una piena tutela del diritto al lavoro (per difetto di garanzie di stabilità del posto) per i lavoratori che abbiano già conseguito la pensione di vecchiaia trova ragionevole giustificazione nel godimento, da parte loro, di tale trattamento previdenziale” (vedi, per tutte: Corte Cost. sentenze n. 15 del 1983; n. 309 del 1992; n. 225 del 1994; n. 174 del 1971; n. 45 del 1965, nonchè Cass. 26/5/2004, n. 10179), per cui il licenziamento ad nutum è ammissibile in quanto si “goda” del trattamento pensionistico di vecchiaia e non è sufficiente che si sia in attesa di esso, seppure la fruizione sia procrastinata di soli 12 mesi (vedi in motivazione Cass. cit. n. 13181/2018).

Alla luce delle sinora esposte argomentazioni, deve ritenersi che la pronuncia impugnata nel pervenire alla reiezione delle censure spiegate dall’appellante in via principale – facendo leva sul tenore del messaggio Inps n. 5702 del 6/3/2008 – non si sia conformata a diritto, affermando che il ricorrente aveva sin dal 12/3/2011 maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (contributi, età, finestra, idoneità della domanda ad essere accolta se presentata) e che avrebbe potuto fruire della pensione di vecchiaia dà 1/4/2011 se avesse proposto la domanda prima del 30/3/2011.

La Corte distrettuale ha infatti, argomentato che “al marzo del 2011 la necessità di apertura della “finestra” di 12 mesi non era richiesta per la erogazione della pensione di vecchiaia all’appellante, in quanto questi aveva già avuto, anteriormente al 1Thprile 2011, l’apertura della “finestra” per la pensione di anzianità”.

L’assunto, che trae fondamento dalla circolare Inps n. 5702 del 6/3/2008, non tiene conto dei principi regolatori della materia, definiti invece, dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 – vigente all’atto del licenziamento – secondo cui il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia decorre, per i lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (1/4/2011), in tal senso prospettandosi priva di rilievo la

circostanza rimarcata dai giudici del gravame, secondo cui anteriormente al 1 aprile 2011 si era verificata l’apertura della “finestra” per la pensione di anzianità (dato eterogeneo rispetto a quello richiesto ex lege).

Conclusivamente, alla stregua delle sinora esposte argomentazioni, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, successivo in ordine logico, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte designata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

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