Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18662 del 04/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18662 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 6309-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA LICEO SCIENTIFICO STATALE VITO VOLTERRA, in persona
del Ministro e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente
contro

COPPA RITA;
– intimata –

Data pubblicazione: 04/09/2014

avverso la sentenza n. 870/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 7/02/2012, depositata il 16/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

delr01/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI.

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Ric. 2012 n. 06309 sez. ML – ud. 01-07-2014
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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
«Con ricorso spedito a mezzo racc. a. r. in data 5 marzo 2012, il MIUR ha
impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 870 del 2012, del 16 febbraio
2012, che aveva rigettato l’appello del medesimo Ministero in ordine alla sentenza di
primo grado che aveva dichiarato il diritto della Coppa all’indennità integrativa speciale
sulle ore eccedenti le 18 ore settimanali, con conseguente condanna al pagamento della
somma di euro 884,81, oltre rivalutazione ed interessi.
Il MIUR prospetta un motivo di impugnazione con cui deduce la nullità della
sentenza e violazione/falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 132, 156,
161,429 e 430 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cpc.
Non si è costituita l’intimata.
Il ricorso appare inammissibile in quanto il ricorrente non ha prodotto l’avviso di
ricevimento della notifica a mezzo posta, essendo allegato al ricorso la sola accettazione
delle due raccomandate spedite in data 5 marzo 2012.
La notifica a mezzo del servizio postale – anche se con la consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti internittivi ad essa connessi per il notificante non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del
relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc.
civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento
idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità
della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne segue che, ove tale mezzo sia stato
adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di
ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l’inesistenza della notificazione (della
quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc.
civ.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e
valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della
proposizione dell’impugnazione (Cass., n. 4900 del 2004)».
Il Collegio ritiene che essendo stati prodotti gli avvisi di ricevimento della
notifica a mezzo posta del ricorso, la controversia può essere esaminata nel merito.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei sensi di seguito indicati, in conformità ai
principi già enunciati da Cass. n. 14484 del 2014, che di seguito si richiamano.
In questa sede va, pertanto, riaffermato il principio secondo cui in tema di
trattamento economico del personale docente del Ministero della pubblica istruzione,
l’art. 70, primo comma, del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995 (che richiama
l’art. 88, quarto comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 limitatamente al mero
criterio di calcolo) va interpretato nel senso che “il compenso spettante per le ore di
insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo è determinato con riferimento al solo
stipendio tabellare di cui all’art. 63 dello stesso contratto e, quindi, con esclusione
dell’indennità integrativa speciale.
Tale disciplina non suscita dubbi di legittimità costituzionale in riferimento
all’art. 36, in quanto la proporzionalità e l’adeguate77a della retribuzione vanno riferite
non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa (v. Corte cost. n. 470
del 2002), né si pone in contrasto con l’art. 4, primo comma, della Carta Sociale
Europea del 3 maggio 1996 (ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n.
30), secondo cui le parti si impegnano a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso
retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi
particolari, in quanto i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto lo straordinario
legale e non quello contrattuale” (così Cass. 1717/2011 cit.).

Il Fu

rieLatudiziario
Io TALARICO

Tale soluzione ermeneutica trova, del resto, conferma nella diversa
regolamentazione collettiva intervenuta nel luglio 2003 (CCNL 24 luglio 2003) che, con
decorrenza dal I° gennaio 2003 (art.76, comma 3, CCNL cit.), ha espressamente
previsto il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nella voce stipendio
tabellare, onde la predetta data del primo gennaio 2003 costituisce il discrimine
temporale, fissato dalle parti collettive, per l’inclusione, o meno, dell’indennità in esame
nel trattamento retributivo delle ore d’insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo.
Neanche trova condivisione l’assunto che pretenderebbe evincere il rinvio alla
fonte regolatrice normativa, e non pattizia, nell’art. 28 del contratto collettivo di
comparto del luglio 2003, all’uopo richiamando le disposizioni sulla computabilità
dell’indennità integrativa speciale per i supplenti (art. 6 d.P.R. n. 209 del 1987; art. 3 n.
10 cl.P.R. n. 399 del 1988).
La sentenza impugnata va, quindi, cassata e, per essere necessari ulteriori
accertamenti in ordine alla quantificazione del credito limitatamente al periodo dal 10
gennaio 2003 ( atteso che nel ricorso si fa riferimento all’anno 2005), la causa va
rimessa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ad altro Giudice, che si designa nella medesima
Corte d’Appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della
controversia alla stregua di quanto sinora detto.
Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione, anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il l ° luglio 2014

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