Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18661 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23716/2020 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Bozzoli, del

foro di Padova, domiciliato in Padova presso lo studio in via

Trieste 49;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Padova, rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge;

– intimati –

avverso la sentenza n. 571/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/05/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 25/08/2017 e notificata il 23/11/2017 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino senegalese D.M..

2. La Corte d’Appello, premesso il provvedimento impugnato era stato comunicato in data 23/11/2017 e che l’atto introduttivo dell’appello era stato depositato il 2/01/2018, ha rilevato il decorso del termine di 30 giorni per proporre tempestiva impugnazione.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. Va preliminarmente scrutinata la questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla tempestività del ricorso per cassazione.

3.1. La sentenza impugnata risulta pubblicata il 17/02/2020 ed il ricorso notificato telematicamente in data 3/09/2020 (cfr. documentazione informatica relativa alla notifica a mezzo PEC prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso) risulta tempestivo, poichè “nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate ratione temporis secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado” (Cass. 14821/2020). 3.2. Il ricorso risulta per tale profilo ammissibile.

4. Il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per errata individuazione del dies ad quem di decadenza dal termine per la proposizione dell’appello, rilevando che l’appello avverso l’ordinanza con natura decisoria emessa all’esito del giudizio con rito sommario ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., era pacificamente proposto con atto di citazione e che, solo a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2105, art. 19, comma 9 e della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 28575 dell’8/11/2018 si è ritenuto che l’appello andasse proposto con ricorso e che pertanto, il dato cronologico al quale fare riferimento fosse il deposito dell’atto anzichè la data di spedizione per la notificazione alla controparte. Invoca il principio di affidamento sulla perpetuazione della precedente giurisprudenza, essendo l’appello in esame di data antecedente l’overruling.

5. Il ricorso è fondato.

5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, di recente, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. 8 novembre 2018, n. 28575). Nella specie, invece, il gravame è stato introdotto con una citazione depositata in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prescritto per l’impugnazione. Ciò non esaurisce, però, la trattazione del tema. Le richiamate Sezioni Unite hanno infatti aggiunto che la detta “innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overruling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento “sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c., risultava proponibile con citazione”. In base a tale principio, cui il Collegio presta osservanza, va dunque valorizzato l’affidamento dell’odierno istante nel perdurare della regola per cui il gravame doveva proporsi con citazione.

5.2. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.

6. Nella specie, la comunicazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado era intervenuta il 23/11/2017 e la notificazione dell’atto di appello il 22/12/2017. Questo rilievo ha costituito l’esclusiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, come attestato dal dispositivo che stabilisce l’inammissibilità dell’appello. Non costituiscono, di conseguenza, rationes decidendi autonome quelle poste a base dell’infondatezza, esse sono ininfluenti, e da considerarsi introdotte ad abundantiarn, come ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 11675 del 2020 così massimata: “Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione”.

7. La pronuncia impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che esaminerà l’intera vertenza facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà, anche, a statuire anche sulle, spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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