Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18661 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.27/07/2017),  n. 18661

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20801-2015 proposto da:

Z.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE SANTO 10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FOSCHIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE PONSANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177 pal. A int. 5, presso lo studio

dell’avvocato FERNANDO ARISTE’ STRIPPOLI, rappresentato e difeso

dagli avvocati MARIA ANTONIETTA MASIA, GIAN LUIGI GIUSEPPE MASTIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2014 della CORTE D’APPELLO CAGLIARI –

SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 20/08/2014 R.G.N. 222/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FOSCHIANI ALESSANDRO per delega verbale Avvocato

PONSANO MICHELE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 225/2014, depositata il 20 agosto 2014, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza del Tribunale di Nuoro nella parte in cui, pronunciando sulle domande di Z.G. nei confronti del Condominio (OMISSIS), aveva ritenuto perfezionata la comunicazione per iscritto dei motivi del licenziamento L. n. 604 del 1966, ex art. 2 e di conseguenza efficace il recesso, sul rilievo del tentativo di consegna di una lettera raccomandata a mani da parte di uno dei condomini e del rifiuto alla sottoscrizione del lavoratore.

La Corte osservava come tali fatti dovessero considerarsi accertati sulla base della deposizione del teste che aveva proceduto al tentativo di consegna della lettera per conto dell’Amministratore del Condominio, deposizione che era da ritenersi esente da rilievi di incapacità a deporre e di inattendibilità.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con unico motivo; il Condominio ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con unico motivo, deducendo la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, degli artt. 1334,1423,2725 e 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale, ai fini della prova dell’esistenza dell’atto formale della comunicazione dei motivi, e quindi dell’efficacia del licenziamento, erroneamente considerato sufficiente la deposizione del teste Carzedda, nonostante che per tale atto (come per il recesso) fosse prevista la forma ad substantiam, con i conseguenti limiti alla prova testimoniale previsti dall’art. 2725 c.c., e che il suddetto teste, diversamente da quanto peraltro sommariamente ritenuto in sentenza, fosse privo di attendibilità.

Il ricorso non può essere accolto.

Si deve premettere che “in tema di consegna dell’atto di licenziamento nell’ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell’obbligato ed alla regola della presunzione di conoscenza dell’atto desumibile dall’art. 1335 c.c.”. (Cass. n. 20272/2009; conforme Cass. n. 12571/1999).

Nella specie, la Corte di appello ha accertato che lo Z., dopo avere richiesto la motivazione per iscritto del recesso con nota in data 4/5/2004, il giorno successivo “si è rifiutato di sottoscrivere la comunicazione del 5/5/2004 in cui l’Amministratore gli specificava i motivi del licenziamento”: accertamento che la Corte ha fondato sulle risultanze delle dichiarazioni rese, in ordine al fatto dell’avvenuta consegna della missiva, dal testimone che ebbe a riceverne l’incarico da parte dell’Amministratore del Condominio e su una valutazione di attendibilità del testimone, la quale, ove sorretta (come nel caso in esame) da congrua, e comunque non contestata, motivazione, rientra nelle competenze proprie del giudice di merito.

D’altra parte, è da rilevare come il motivo risulti privo di autosufficienza, e sia pertanto da considerare inammissibile, nella parte in cui il ricorrente afferma di avere sempre contestato, sin dall’atto introduttivo del giudizio, l’esistenza medesima di una comunicazione per iscritto dei motivi del licenziamento, non essendo stati trascritti gli atti processuali dai quali poter fare emergere tale contestazione.

Come più volte precisato da questa Corte, “il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 14784/2015).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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