Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18661 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. un., 11/07/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 11/07/2019), n.18661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5710-2018 proposto da:

REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE e, per essa, l’Ambasciata della

Repubblica della Guinea Equatoriale presso la Repubblica Italiana,

in persona dell’Ambasciatore pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE

PORCELLINIS, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.F.N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

180, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO VIOLA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

29006/2017 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio, respinga il regolamento di giurisdizione

proposto, e dichiari la giurisdizione del Tribunale ordinario di

Roma in funzione del Giudice del lavoro, con le conseguenze di

legge.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso proposto ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi 48 e ss. N.F.D.S. ha convenuto in giudizio l’Ambasciata della Repubblica della Guinea Equatoriale in Italia esponendo:

1.1. di aver lavorato presso l’Ambasciata convenuta fin dal 9 luglio 2009 svolgendo mansioni di autista, percependo un compenso mensile di Euro 1.486,00 e prestando la sua attività in favore dell’Ambasciatrice, dalla quale erano autorizzati permessi e ferie, con orario dalle 9,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì;

1.2. che in data 27 febbraio 2017 gli era stato interdetto l’ingresso in Ambasciata ed era stato oralmente licenziato dall’ambasciatore senza alcuna giustificazione;

1.3. che in data 10.3.2017 aveva impugnato il licenziamento verbale deducendo di non aver ricevuto al riguardo alcuna comunicazione scritta; di aver messo a disposizione le sue energie lavorative e chiesto, in ogni caso, il pagamento di quanto a lui spettante a titolo di competenze arretrate, T.F.R., ferie e riposi non goduti;

2. Ha chiesto, pertanto, al giudice del lavoro di accertare e dichiarare la nullità del licenziamento e disporre la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato, condannando la convenuta al risarcimento del danno ed alla regolarizzazione contributiva. In via subordinata, poi, previo accertamento dell’illegittimità del recesso, ha chiesto di essere reintegrato e la condanna della convenuta al pagamento di un’indennità risarcitoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 nella misura massima di 12 mensilità di retribuzione. In ulteriore subordine, previo accertamento della ingiustificatezza del recesso, ha domandato la condanna dell’Ambasciata al pagamento di un’indennità, L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5, nella misura massima di 24 mensilità o in quella diversa ritenuta di giustizia ovvero, ancora subordinatamente, ai sensi del comma 6 dell’art. 18 citato, in dodici mensilità, con ordine, in ogni caso, di regolarizzare la posizione contributiva e condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. 429 c.p.c.. In estremo subordine, infine, ha chiesto la separazione delle domande estranee alla competenza del giudice L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, con mutamento del rito.

3. Si è costituita l’Ambasciata della Repubblica della Guinea Equatoriale presso la Repubblica Italiana per resistere al ricorso ed ha eccepito preliminarmente, e per quanto qui interessa, la carenza di giurisdizione del giudice italiano a pronunciare sul licenziamento e su tutte le domande spiegate.

4. Il Tribunale, autorizzato il deposito di note illustrative sulla questione di giurisdizione, nel cui contesto il lavoratore ricorrente ha dichiarato di voler optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, con ordinanza in data 9 gennaio 2018 ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a decidere la controversia osservando che, in applicazione del principio della c.d. immunità ristretta, l’esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno, oltre che nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi aventi ad oggetto attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, anche nel caso in cui sia chiesta una decisione che attenga solo ad aspetti patrimoniali e non sia perciò idonea ad incidere o interferire sulle funzioni dello stato sovrano. Ha rilevato quindi che nello specifico il lavoratore aveva optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione e dunque la controversia investiva solo aspetti patrimoniali con conseguente giurisdizione del giudice italiano.

5. Avverso l’ordinanza con la quale è stata affermata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, l’Ambasciata della Repubblica della Guinea Equatoriale ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., sostenendo, per contro, il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

5.1. A tale proposito la ricorrente ha osservato che il Tribunale avrebbe attribuito una valenza abnorme alla dichiarazione del ricorrente, contenuta nelle note autorizzate, di rinuncia ora per allora alla reintegrazione nel posto di lavoro in favore dell’indennità sostitutiva prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 3 nel testo novellato dalla L. 28 giugno 2012 n. 92 ed avrebbe trascurato, invece, di considerare che si tratta di una facoltà che il lavoratore può esercitare solo dopo che sia stata accolta la domanda di reintegrazione. Ha sottolineato poi che, per addivenire all’accoglimento della domanda, il giudice è tenuto a sindacare il provvedimento di licenziamento irrogato dall’Ambasciata e deve, peraltro, statuire anche sulla domanda risarcitoria conseguente. Ha sostenuto che lo scrutinio sulla legittimità del provvedimento di recesso investe direttamente il potere pubblicistico dell’ente straniero e comporta valutazioni che possono incidere o interferire su atti o comportamenti dello Stato estero o dell’ente attraverso il quale lo Stato opera, espressione di poteri sovrani di autorganizzazione. Ha evidenziato infine che il Tribunale, nel ritenere che la controversia rientri nella propria giurisdizione non avrebbe apprezzato il requisito della sicurezza nazionale ed avrebbe trascurato di considerare che, come risultava dalla denuncia presentata in data 25 febbraio 2007, in quello stesso giorno il S. aveva aggredito il Primo segretario dell’Ambasciata, che si trovava in un parco pubblico a fare ginnastica, minacciandolo e accusandolo di avere, circa un anno prima, gettato fuori della sala di attesa dell’Ambasciata la sua giacca. Tale comportamento minaccioso, non solo aveva minato il rapporto di fiducia, ma aveva del pari determinato un problema di sicurezza per l’Ambasciatrice al cui servizio il lavoratore era addetto.

5.2. N.F.N.S. si è costituito insistendo per la conferma della giurisdizione del giudice italiano.

5.3. Il Procuratore Generale ha concluso per la reiezione del ricorso e la conferma della declaratoria di giurisdizione del giudice italiano.

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. La questione sottoposta all’attenzione di queste sezioni unite è se rientri nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana la controversia avente ad oggetto l’accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento oralmente intimato da un’Ambasciata al suo dipendente, autista presso l’ambasciata stessa, che, successivamente alla proposizione del ricorso e nel corso del giudizio, abbia optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 comma 3.

6.1. In via generale va rammentato che al fine di contemperare l’esigenza di assicurare il riconoscimento delle prerogative proprie di uno Stato estero e la tutela dei diritti di coloro che lavorano in Italia (siano essi cittadini italiani o meno), la giurisprudenza di questa Corte, in linea con le opinioni condivise dalla dottrina internazionalistica, ha abbandonato la tesi della c.d. “immunità diffusa”, secondo cui lo Stato straniero è immune dalla giurisdizione italiana in ogni caso, ed ha accolto, invece, il principio della c.d. “immunità ristretta” o relativa.

6.2. Conseguentemente, in applicazione della regola consuetudinaria recepita dall’ordinamento italiano in forza del richiamo dell’art. 10 Cost., l’esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi per oggetto l’esecuzione di attività meramente ausiliare delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, oppure nel caso di controversie che, benchè promosse eventualmente anche da dipendenti con compiti strettamente inerenti a tali funzioni, comportino una decisione incidente solo su aspetti patrimoniali, pertanto inidonea ad interferire nell’esercizio delle predette funzioni (cfr. tra le altre Cass. Sez. U. ord. 26/01/2011 n. 1774, 18/06/2010n. 14703, Cass. Sez. U. sent. 09/01/2007 n. 118, 03/01/2007 n. 5, 10/07/2006n. 15628 e n. 15620 ma già Cass. Sez. U. 20/11/1989 n. 4968, 15/05/1989 n. 2329).

6.3. Per escludere la giurisdizione del giudice nazionale è necessario che l’esame sulla fondatezza della domanda comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale detto Stato opera per perseguire anche in via indiretta le sue finalità istituzionali), espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, vigendo in tali casi il principio generale “par in parem non habet iurisdictionem”.

6.4. L’orientamento giurisprudenziale che si è andato via via dettagliando ha perciò confermato la giurisdizione nazionale ove la controversia abbia ad oggetto rapporti di lavoro le cui prestazioni attengano ad attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto o, ancora, nel caso in cui il lavoratore chieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, non sia idonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano (cfr. tra le altre Cass. Sez. U. ord. 26/01/2011 n. 1774, 18/06/2010n. 14703 e Cass. Sez. U. sent. 09/01/2007 n. 118 ma già Cass. Sez. U. 20/11/1989 n. 4968). Per questo si è ritenuta la giurisdizione del giudice italiano in casi in cui in ragione della qualifica rivestita (operaia addetta alle pulizie, impiegata con mansioni di ordine) e della pretesa avanzata (differenze retributive) si è escluso un sindacato in merito all’esercizio dei poteri organizzativi sovrani riconducibili allo Stato ricorrente.

6.5. E’ stata invece esclusa la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di domanda diretta alla reintegrazione nel posto di lavoro, investendo detta pretesa in via diretta l’esercizio di poteri pubblicistici dell’ente straniero, anche per gli effetti della decisione sulla valutazione del codice deontologico e disciplinare posto sovente alla base del licenziamento (cfr. in termini Cass. Sez. U. 18/11/1992 n. 12315 nonchè Cass. Sez. U. n. 15620 del 2006 cit., secondo la quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano sussiste anche nel caso in cui il lavoratore opti, eventualmente, per il risarcimento del danno in sostituzione della domanda di reintegrazione nel posto di lavoro giacchè tale domanda, anche ridimensionata a pretesa a contenuto patrimoniale richiede pur sempre una valutazione del comportamento datoriale comportante una interferenza sui poteri organizzativi sovrani dell’ente straniero).

6.6. Sempre in ragione della possibile incidenza sui poteri organizzativi dello Stato estero, poi, è stata esclusa dalla giurisdizione del giudice nazionale la domanda di qualifica superiore, con contestuale più favorevole trattamento economico, comportando tale domanda valutazioni ed apprezzamenti strettamente inerenti, nel caso in cui si tratti di mansioni fiduciarie, ai poteri di autorganizzazione dell’ente straniero (cfr. Cass. Sez. U. 16/01/1990 n. 145 che, in base a tali principi, ha escluso la giurisdizione del giudice italiano, sebbene la controversia riguardasse solo aspetti patrimoniali, nel caso di mansioni fiduciarie d’impiegato, specificatemente di addetto all’ufficio stampa dell’ambasciata, ritenendosi che per pervenire a tale pronuncia si sarebbe potuto incidere sui poteri sovrani dello stato straniero, o, comunque, sarebbero stati necessari apprezzamenti ed indagini sull’esercizio di tali poteri. In termini anche Cass. Sez. U. 09/09/1997 n. 8768 riguardante la domanda di una collaboratrice dell’ufficio pubblicazione dell’Ecole francaise de Rome).

6.7. In definitiva il discrimine per stabilire l’estensione della giurisdizione è stato di regola individuato, in applicazione del ricordato principio consuetudinario di diritto internazionale dell’immunità ristretta, nella necessità o meno per il giudice, nell’esame della fondatezza della domanda del prestatore di lavoro, di procedere ad apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione (cfr. Cass. Sez. U. 13/02/2012 n. 1981). Si è perciò dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di reintegra, a seguito di licenziamento disciplinare, di un dipendente di ambasciata, ausiliario locale con mansioni di portiere valorizzando la delicatezza delle funzioni svolte. Si è osservato infatti che l’eventuale accoglimento della domanda avrebbe interferito sulle decisioni adottate da un soggetto di diritto internazionale in ordine alla propria organizzazione con riguardo a una posizione caratterizzata da un obbligo di riservatezza attinente, in certa misura, anche alla sicurezza interna (cfr. Cass. Sez. U. ult. cit.).

6.8. In più recenti decisioni di questa Corte, tuttavia, si è analizzato il tema della compatibilità di una indagine sulla legittimità del licenziamento con la concreta possibilità di interferire nell’organizzazione di un soggetto di diritto internazionale e, proprio in un caso di licenziamento con correlata richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, si è precisato che in base al principio dell’immunità ristretta, recepito dall’art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite adottata a New York il 2 dicembre 2004, e ratificata in Italia con la L. n. 5 del 2013, la giurisdizione del giudice italiano difetta in relazione alla domanda di reintegra, perchè tale pretesa investe in via diretta l’esercizio di poteri pubblicistici dell’ente straniero, laddove invece la stessa giurisdizione sussiste con riguardo agli aspetti patrimoniali della controversia – direttamente o indirettamente collegati all’impugnazione del licenziamento, quali il pagamento di differenze retributive – che non sono, di per sè, idonei ad incidere sull’autonomia e sulle potestà pubblicistiche dell’ente predetto, sempre che non ricorrano le ragioni di sicurezza ex art. 2, lett. d), della citata Convenzione (cfr. Cass. Sez. U. 09/05/2017 n. 13980).

6.9. In quella decisione per arrivare ad affermare la giurisdizione sulle domande di natura patrimoniale, direttamente e indirettamente conseguenti all’accertamento della nullità e/o illegittimità del licenziamento, si è ritenuto che, fermo il principio oramai consolidato della c.d. immunità ristretta, i criteri che devono orientare il giudice nell’operare il dovuto bilanciamento tra immunità dello Stato estero e diritto alla tutela giurisdizionale sono da ricercare in primo luogo nella assenza di interferenze su atti e comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione (cfr. oltre a Cass. sez. U. n. 13980/2017 anche Cass. n. 880/2007 e 15620, 15626 e 15628/2006).

6.10. Più recentemente, poi, in un giudizio in cui era stata chiesta la condanna del datore di lavoro (il British Council, ente di diritto pubblico cui è riconosciuta l’immunità giurisdizionale per le funzioni svolte) al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto del riconoscimento della nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi tra le parti, questa Corte preso atto che nelle more il lavoratore era stato assunto a tempo indeterminato, ha escluso che l’accertamento presupposto della nullità dei termini comportasse apprezzamenti, indagini o statuizioni che potessero incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell’ente pubblico estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione (cfr. Cass. S. u. 15/01/2019-08/03/2019 n. 6884).

7. A tali pronunce il Collegio intende dare continuità con alcune precisazioni che tengono conto, nello specifico, dell’effettiva e concreta incidenza, nel caso di specie della declaratoria di illegittimità del licenziamento a fronte della richesta formulata in giudizio di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, non senza trascurare poi che nel regime riformato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, ed oggi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, la reintegrazione nel posto di lavoro costituisce una tutela che si affianca, in ipotesi ben definite, alla più generale tutela indennitaria (cfr. Cass. 25/07/2018 n. 19732, 18/12/2017 n. 30323, 08/07/2016 n. 14021 e Cass. S. u. 27/12/2017 n. 30985).

7.1. L’emergere e l’affermarsi di una tutela del licenziamento a mero contenuto patrimoniale impone di riconsiderare l’effettiva incidenza di una disamina incidentale della legittimità del provvedimento di recesso datoriale nella prospettiva in cui nessun ripristino del rapporto sarebbe possibile ma si determinerebbe esclusivamente un effetto economico per le parti.

7.2. Va rilevato poi che, in disparte la circostanza che la Convenzione di New York del 2 dicembre 2004 non sia stata ancora ratificata, come previsto dall’art. 30 della convenzione stessa, da almeno trenta Stati e, pertanto, non sia ancora pienamente entrata in vigore, tuttavia, l’Italia vi ha aderito con L. 14 gennaio 2013, n. 5 e l’art. 11 della Convenzione prevede una speciale disciplina per quanto riguarda i contratti di lavoro, ricognitiva di un canone già parte integrante del diritto consuetudinario internazionale, vale a dire del principio consuetudinario dell’immunità ristretta degli stati, già da tempo riconosciuto (cfr. Cass. 18 settembre 2014 n. 19674).

Ne consegue che, ove la domanda abbia ad oggetto aspetti patrimoniali del rapporto, che non incidono sulle potestà pubblicistiche dell’ente estero, ove non ricorrano, ex art. 2, lett. d) della Convenzione citata, ragioni di sicurezza dello Stato estero, non sussiste la deroga alla giurisdizione nazionale. Proprio il citato art. 11 prevede che la deroga alla giurisdizione nazionali opera ove l’azione, che abbia per oggetto il licenziamento o la risoluzione del contratto “secondo le indicazioni del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza”. Si noti poi che nell’allegato alla Convenzione è contenuta una interpretazione concordata dell’art. 11 paragrafo 2 lett. d) ed è chiarito che la disposizione “mira essenzialmente a trattare le questioni relative alla sicurezza nazionale e alla sicurezza delle missioni diplomatiche e dei posti consolari”.

7.3. Ritiene allora il collegio, in continuità con i principi esposti, ed alla luce delle ulteriori considerazioni più sopra formulate, che ove, come nel caso in esame, le mansioni rivestite siano meramente ausiliarie e l’accertamento della legittimità o meno del licenziamento sia del tutto incidentale rispetto al conseguimento di indennità meramente economiche, esso non sia idoneo ad interferire su atti e comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione.

8. Nel caso in esame deve perciò essere confermata la giurisdizione del giudice italiano, ritenuta dal Tribunale di Roma, sul rilievo che le mansioni svolte dal lavoratore, autista presso l’Ambasciata con compiti estranei a quelli istituzionali, erano meramente ausiliarie ed inoltre la domanda nel corso del giudizio è stata irrevocabilmente ridotta, con l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione formulata ai sensi dell’art. 18 comma 3 nel teso risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 applicabile alla presente controversia, ad una mera pretesa economica.

8. In conclusione, per le ragioni su esposte, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano a decidere la controversia davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge. Al giudice della controversia è rimessa, poi, la regolazione delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte, dichiara la giurisdizione del giudice italiano davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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