Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18660 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.27/07/2017),  n. 18660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5719-2012 proposto da:

MOBY S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149,

presso lo studio dell’avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati BENIAMINO CARNEVALE, GIUSEPPE OLIVIERI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 560/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/05/2011 R.G.N. 1164/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 12 maggio 2011, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Livorno accoglieva la domanda proposta da R.G. nei confronti della Moby S.p.A., riconoscendo il diritto al compenso perduto dalla lavoratrice a motivo dell’inadempimento da parte della Società di riconoscerle, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 2, il diritto di precedenza nell’assunzione quale lavoratore stagionale.

La decisione della Corte territoriale discende dall’applicazione alla fattispecie, non definita con sentenza passata in giudicato nè relativa ad un diritto prescritto, della pronunzia resa dalla Corte costituzionale dichiarativa dell’illegittimità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, commi 9 e 10, e art. 11, nella parte in cui avevano abrogato della L. n. 56 del 1987, l’art. 23, comma 2, che sanciva a favore dei lavoratori stagionali il diritto di precedenza nelle assunzioni.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a sei motivi, poi illustrati con memoria. L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,345 e 346 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine all’eccezione avanzata in prime cure e ribadita in sede di gravame in ordine al carattere incolpevole dell’inadempimento dell’obbligo all’epoca insussistente per abrogazione della relativa norma.

Il secondo motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. è inteso a denunciare la non conformità a diritto della statuizione risarcitoria per difetto di imputabilità dell’inadempimento.

Il vizio di omessa motivazione è dedotto nel terzo motivo in relazione alla mancata considerazione della dedotta non imputabilità quale fatto estintivo del diritto invocato dalla lavoratrice.

Con il quarto motivo è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. in relazione all’omessa pronunzia sull’eccepita prescrizione del diritto non esercitato entro l’anno dalla cessazione del rapporto. La violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 10; L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 4, è prospettata nel quinto motivo per non aver la Corte territoriale tenuto conto della previsione dalle stesse recata circa l’operatività di termini di prescrizione e decadenza in ordine all’esercizio ed all’azionabilità del diritto. La mancata considerazione di tale eccezione puntualmente proposta sin dal primo grado è posto a base del vizio di omessa motivazione dedotto nel sesto motivo.

Passando all’esame dei suesposti motivi è opportuno, per la priorità logica della questione sollevata, relativa all’intervenuta prescrizione del diritto, prendere le mosse dai motivi dal quarto al sesto, rilevando, in particolare, la fondatezza dell’ultimo, dovendosi ritenere, in considerazione di una pronunzia sul punto che nell’impugnata sentenza si risolve nell’affermazione “Trattandosi di una questione non definita…nè prescritta…”, effettivamente omessa da parte della Corte territoriale qualsiasi motivazione in ordine al non ritenuto compimento del periodo prescrizionale, pur essendo stato il ricorso introduttivo, che allo stato degli atti risulta essere l’unico atto interruttivo del decorso del termine di un anno dalla cessazione del rapporto, depositato ben oltre quella data.

Il motivo va dunque accolto, con assorbimento degli altri e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che provvederà in conformità, dando conto dell’operatività o meno nella specie della prevista prescrizione annuale del diritto, e disporrà altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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