Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18660 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/09/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 08/09/2020), n.18660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27857/2015 proposto da:

SOCIETA’ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (T.U.A.) S.P.A. UNIPERSONALE,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 76, presso lo studio

dell’avvocato SEVERINO D’AMORE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE GIALLORETO;

– ricorrente –

contro

D.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, GRAZIA ANNA RIZZI, e

SAVINA BOMBOI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 676/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/06/2015 r.g.n. 692/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIALLORETO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di L’Aquila in riforma della sentenza di prime cure, accoglieva la domanda proposta da D.L.M. nei confronti A.R.P.A. Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi e dichiarava il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel par. 230 area professionale 1, profilo capo unità organizzativa amministrativo/tecnica, dal 30/8/2005, condannando la società a corrispondere le differenze retributive maturate da tale data sino all’effettivo inquadramento.

Nel pervenire a tale convincimento la Corte di merito osservava che l’articolato quadro probatorio aveva suffragato la prospettazione attorea, essendo emerso che il D.L. era investito del compito propositivo in ordine alle variazioni del modello di piano redatto dalla Direzione Generale che si rendevano necessarie per eventi contingenti o per aderire a specifiche richieste dei Comuni ovvero, nell’ottica di una gestione più economica, nella verifica in concreto dell’andamento del modello, e nella formulazione di proposte che venivano adottate dalla Direzione di esercizio.

Si trattava di attività che postulava la cura di rapporti con le istituzioni locali per la soluzione delle problematiche che potevano insorgere, incidendo significativamente sulla organizzazione del servizio cui era preposto, e si palesava pienamente rispondente al rivendicato par. 230 Area 1.

Argomentava, quindi, il giudice del gravame, che non era di ostacolo al riconoscimento della qualifica rivendicata, il R.D. n. 148 del 1931, art. 18, giacchè la pluriennale copertura del posto attinente alle mansioni superiori faceva presumere, da un canto, la vacanza del posto, e dall’altra, l’idoneità del D.L. all’esercizio delle mansioni superiori.

Avverso tale decisione la Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) s.p.a. Unipersonale, così modificata la ragione e denominazione sociale A.R.P.A., interpone ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Non ricorrendo i presupposti per la trattazione della causa in sede di Adunanza camerale, è stato quindi disposto rinvio alla pubblica udienza.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che la Corte di merito abbia tralasciato di considerare il fatto decisivo per il giudizio, ed oggetto di discussione fra le partì sin dal primo grado – concernente il presupposto della preposizione del ricorrente ad una unità organizzativa amministrativa/tecnica, coessenziale alla riconduzione delle funzioni esplicate alla AREA 1, la cui ricorrenza era stata motivatamente negata dal giudice di prima istanza.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro 27/11/2000, dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 12 preleggi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la lettura delle richiamate disposizioni contrattuali collettive osservando come nella specie non possa configurarsi una preposizione del lavoratore ad una unità organizzativa, bensì ad una unità operativa, con coordinamento di addetti (area 2) piuttosto che con gestione di vera e propria struttura organizzativa.

3. IlI terzo motivo prospetta, del pari, la già enunciata carenza dell’impianto decisorio, sotto il profilo della violazione dei dettami di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione, vanno disattesi.

Tutte le censure mirano ad inficiare gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito, in ordine alla elaborazione del giudizio di conferimento della superiore qualifica rivendicata, con riferimento alla violazione e falsa applicazione delle disposizioni contrattualcollettive che governano la materia scrutinata, sotto il particolare aspetto della carenza – denunciata anche sotto il profilo della struttura motivazionale – attinente alla sussistenza di una unità organizzativa amministrativa e tecnica al cui vertice fosse collocato il D.L., requisito coessenziale all’accoglimento della pretesa azionata.

Per la soluzione delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte, non può prescindersi dalla premessa che, a sostegno del decisum, la Corte di merito ha innanzitutto richiamato la declaratoria di capo unità organizzativa/tecnica par. 230 che include i lavoratori i quali gestiscono con margini di discrezionalità ed autonomia strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l’andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate.

Ha poi enunciato la declaratoria dell’Area professionale 2 cui appartengono i lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico-specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative, sia attraverso l’applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità.

Nell’ambito di tale Area, ha specificato che è ricompreso il parametro 210 (profilo professionale di coordinatore di esercizio in cui era inquadrato il ricorrente) – area operativa esercizio sezione automobilistico, filoviario e tramviario – cui appartengono i lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l’eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filo tranviario.

Ha quindi acclarato, all’esito della compiuta ed analitica ricognizione dell’articolato quadro probatorio delineato in prime cure di natura testimoniale e documentale, che il D.L., come fatto cenno nello storico di lite, esplicava elevate funzioni di pianificazione di interventi nell’ambito della struttura organizzativa cui era preposto (Ufficio “Movimento”), intrattenendo rapporti con le istituzioni locali, predisponendo e sottoscrivendo circolari con le quali definiva modalità organizzative della struttura alla quale era assegnato, risolvendo le problematiche inerenti ed incidendo in tal modo significativamente sull’organizzazione tecnico/amministrativa dell’Ufficio.

A tali approdi il giudice del gravame è pervenuto desumendo dalle acquisizioni istruttorie, l’esplicazione, da parte del ricorrente, di qualificate competenze in ordine alla soluzione dei problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie affidate (elementi tutti qualificativi del profilo designato e poi riconosciuto, di capo unità organizzativa amministrativa e tecnica).

In tale prospettiva, significativo è stato il richiamo alla deposizione resa dal teste S., responsabile della sede di (OMISSIS) (par. 250), il quale aveva confermato la complessità dei compiti ascritti al ricorrente, quanto al potere di apportare variazioni al piano modello al fine della realizzazione del risultato sia qualitativo che economico, in piena autonomia e senza il suo consento, rimarcando – ed è questo il dato di maggiore pregnanza – la pienezza di autonomia anche in ordine alla gestione delle risorse ed alla organizzazione del servizio.

Si consideri altresì, che la Corte ha congruamente posto in rilievo come la struttura organizzativa diretta dal ricorrente, non potesse rivestire quel carattere di complessità richiesto in connessione al profilo retributivo 250 del pari oggetto di rivendicazione, sicchè ben poteva ritenersi congrua l’attribuzione del parametro 230, connesso alla direzione di una struttura organizzativa non connotata da profili di peculiare complessità gestionale o tecnica che avrebbero giustificato il riconoscimento del profilo e del corrispondente parametro retributivo rivendicato; in tal senso ulteriormente confermando l’assunto patrocinato da parte ricorrente, che l’Ufficio di cui questa era responsabile, rispondesse ai requisiti postulati dalla disposizione contrattualcollettiva, per il conferimento della qualifica rivendicata.

5. Ed allora, al lume delle summenzionate argomentazioni, deve ritenersi che la struttura argomentativa che innerva l’impugnata sentenza non incorra in alcuna delle critiche formulate di violazione o di falsa applicazione dei “contratti o accordi collettivi di lavoro” nè di omissione “strutturale” nella disamina dei fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti.

Il cuore delle articolate censure formulate dalla società, consiste infatti, nella circostanza che il D.L. non fosse preposto ad una struttura organizzativa, bensì ad una unità operativa nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filo tranviario, con attività estrinsecata in un mero coordinamento degli addetti.

Ma tale assunto non ha rinvenuto alcun obiettivo riscontro nel corso del giudizio di merito, avendo la Corte distrettuale proceduto ad una disamina delle norme collettive di riferimento non vulnerando, nell’interpretazione delle loro clausole, le norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 c.c. e segg.) che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato come criterio interpretativo diretto (vedi Cass. 19/3/2014 n. 6335).

Ha infatti desunto, dalle ricordate acquisizioni probatorie, la natura di struttura organizzativa dell’Ufficio Movimento cui il ricorrente era preposto, rimarcando la sussistenza di quei margini di discrezionalità ed autonomia nella gestione richiamati dalla declaratoria del profilo rivendicato della Area 1, la pianificazione ed il controllo della attività e degli interventi e dei relativi risultati, l’esplicazione di quelle notevoli competenze in merito alla soluzione delle questioni connesse alla gestione delle risorse a lui affidate, richieste dal profilo di riferimento (par. 230).

Nè può poi sottacersi che il giudice del gravame ha correttamente applicato il procedimento trifasico, in conformità ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (vedi Cass. 30/10/2008 n. 26234, Cass. 27/9/2016 n. 18943). L’osservanza di detto criterio “trifasico”, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore, non richiede peraltro, che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (vedi Cass. 27/9/2016 n. 18943).

Nello specifico, detto procedimento risulta ampiamente rispettato, avendo il giudicante compiutamente illustrato le ragioni di accoglimento delle doglianze formulate dal ricorrente, sulla base di puntuali e persuasive argomentazioni, coerenti con gli accertamenti svolti nel giudizio di merito e di cui ha dato esauriente conto, non adeguatamente confutate dalle generiche allegazioni della società ricorrente; sicchè, l’interpretazione del CCNL in oggetto resa della Corte territoriale, devoluta anche a questa Corte regolatrice, deve ritenersi corretta ed esente dai vizi di diritto denunciati, onde la pronunzia, sotto i profili delineati, resiste alla censura all’esame.

6. Con i motivi dal quarto a settimo, sotto il profilo della violazione cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (quarto motivo), della violazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 18 e dell’art. 2103 c.c. (quinto motivo), della violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (sesto motivo), della violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. (settimo motivo) si critica la sentenza impugnata per avere accolto la domanda proposta dal D.L. senza considerare che ai fini del riconoscimento dell’inquadramento superiore è necessario che il lavoratore dimostri la sussistenza di un ordine scritto e la vacanza del posto.

7. Le doglianze, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre a soluzione di questioni giuridiche connesse, sono infondate.

In via di premessa, deve rimarcarsi che questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 17/6/2016 n. 12601, Cass. 8/6/2012 n. 9344, in motivazione Cass. 8/3/2013 n. 5795 ed in senso conforme, più risalente, Cass. 16/5/2003 n. 7702) ha ripetutamente affermato il principio in base al quale al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, soggetto ad un’organica disciplina di carattere speciale, non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica, la norma dell’art. 2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A, la cui persistente vigenza, nonostante la sopravvenuta disciplina della promozione automatica come regola generale del rapporto di lavoro privato (L. n. 300 del 1970, art. 13), trova peraltro conferma nei richiami ad esso operati da numerosi provvedimenti legislativi posteriori allo statuto dei lavoratori.

Si tratta, secondo i ricordati dicta, di una disciplina speciale connaturata alla specialità dell’intera disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici (cfr. al riguardo Cass. cit. n. 9344 del 2012, che richiama Cass. n. 12119 del 2002, la quale ha riconosciuto lo ius variandi anche in peius). Nè può sottacersi che la peculiarità di questa normativa è strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell’esigenza di assicurare – in modo regolare, e con obiettività – l’espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo.

8. Tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte, in linea con l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione, in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, ha rimarcato come, nel caso di prolungata copertura del posto, questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell’esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, potendo altresì la protrazione dell’incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione dell’obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in quanto essa, induttivamente, dimostra l’inesistenza di una riserva di concorso per il conferimento della relativa qualifica (v. in tal senso Cass. cit. n. 7702 del 2003 e successive conformi; Cass. 23/5/2018 n. 12796).

E’ stato affermato che alla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri non osta che, in difetto di provvedimento del Direttore, la prova che la scelta sia stata effettuata tenendo presente l’idoneità del soggetto e la sicurezza del trasporto possa essere acquisita in altra maniera, sempre che venga accertato, attraverso vari elementi anche presuntivi (art. 2729 c.c.), che quelle garanzie d’interesse pubblico, sottese ad un provvedimento all’uopo emesso, siano risultate ugualmente soddisfatte. A tali fini non può non venire in considerazione che il prolungato affidamento di mansioni superiori, non rispondendo di per sè “l’esigenza temporanea di cui R.D. n. 138 del 1931, art. 18, all. A, implica necessariamente da parte del datore di lavoro – o se si vuole da parte del Direttore – un giudizio di idoneità del lavoratore all’espletamento di siffatte mansioni e risponde, quindi, all’esigenza di assicurare che il servizio pubblico sia svolto da personale idoneo anche senza prova selettiva.

Va così ribadita anche in questa sede l’affermazione secondo cui nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in caso di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 c.c., sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora del R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle superiori mansioni (vedi da ultimo, in motivazione, Cass. 9/9/2019 n. 22491, Cass. 6/9/2019 n. 22364).

E la Corte di merito, nel proprio incedere argomentativo, si è mostrata rispettosa degli enunciati principi, desumendo in via presuntiva, dalla pluriennale copertura del posto attinente alle mansioni superiori rivendicate, protrattasi sin dal maggio 2005, senza soluzione di continuità, sia la vacanza del posto e l’assenza di una volontà datoriale di ricoprirlo mediante procedura concorsuale, sia l’idoneità del ricorrente all’esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore.

9. Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono il principio della soccombenza con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per il ricorso a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Bruno Cossu e Savina Bomboi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per il ricorso a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

 

 

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