Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1866 del 28/01/2021
Cassazione civile sez. II, 28/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1866
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23297/2019 proposto da:
D.D., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e
rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Liso, con studio in
Bari via Abate Gimma 201;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,
Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che
lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositata il 19/06/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– il presente giudizio trae origine dal ricorso per impugnazione del provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale di Bari sulla domanda di protezione internazionale avanzata da D.D., nato a (OMISSIS);
– a sostegno della domanda il richiedente asilo aveva esposto di essere fuggito dal Senegal per il timore dei ribelli che non lo facevano sentire sicuro nel suo Paese;
– il Tribunale di Bari ha negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato per insussistenza dei presupposti della persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 14, lett. a) e b), nonchè la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e la protezione umanitaria;
– la cassazione del decreto è chiesta dal richiedente asilo con ricorso affidato a due motivi;
– l’intimato Ministero si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la decisione di escludere l’esistenza del danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), atteso che la minaccia di danno grave rilevante ai fini della predetta norma può provenire anche da soggetti non statuali se lo Stato, i partiti e le organizzazioni che controllano lo Stato non possono o non vogliono garantire protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi;
– il motivo appare inammissibile;
– ritiene il Collegio che in tema di protezione sussidiaria, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), riconducibile all’azione di privati, l’onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l’obbligo di integrazione istruttoria officiosa del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex artt. 8 e 27 (cfr. Cass. 8930/2020; 23604/2017);
– ciò posto nel caso di specie il giudizio di esclusione di forme di persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, così come quello delle fattispecie della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), sono stati fondati sulla considerazione dell’inattendibilità e genericità del racconto là dove riferisce il timore di un attacco di ribelli appartenenti ad un gruppo di nome (OMISSIS) sì da giustificare la conclsuione di infondatezza dello stesso;
– tale racconto così generico giustifica, per la giurisprudenza di questa Corte, il mancato ricorso all’attenuazione dell’onere probatorio ed al dovere di cooperazione officiosa (cfr. Cass. 10286/2020);
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la motivazione apparente del rigetto per non avere il tribunale compiutamente valutato la situazione personale del richiedente asilo rispetto alle varie forme di protezione, peraltro ritenendo irrilevante l’audizione dello stesso;
– il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non indica quale specifico elemento sia stato asseritamente trascurato dal tribunale barese, davanti al quale il ricorrente non ha neppure allegato di essere comparso all’udienza fissata ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, al fine di rendere chiarimenti rispetto alla sua condizione;
– a fronte della censura generica il tribunale risulta avere vagliato distintamente i presupposti sostanziali delle varie misure protettive richieste, in rapporto ai requisiti richiesti da ciascuna di esse sicchè la censura appare del tutto priva di pregio;
– l’inammissibilità dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;
– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021