Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1866 del 25/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.25/01/2017), n. 1866
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15267-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ e ASSOCIATI, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARMELO D’ANTONE giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2380/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE del 4/12/2014, depositata il 09/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE
CIRILLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Toscana del 9 dicembre 2014 laddove riconosce al dott. F.G., medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2005 al 2009.
Col ricorso l’Agenzia delle entrate erroneamente censura – per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere stata espletata senza attrezzature e ausilio di personale nonostante l’adesione a una cooperativa tra medici.
La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema d’imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Dunque, il ricorso erariale non è fondato. Il contribuente, medico di base del SSN, non opera oltre i limiti quantitativi e qualitativi di supporto indicati delle sezioni unite nelle sentenze n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) e n. 7291 del 13/04/2016 (Rv. 639173). Infatti, con insindacabile accertamento di fatto neppure censurato, il giudice di merito ha appurato che il contribuente semplicemente presta la sua opera in una cooperativa sanitaria. In disparte i rilievi che in controricorso si fanno circa l’effettivo oggetto sociale della compagine, si osserva che il fisco non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione servente dal solo fatto che l’esercente un’attività professionale operi nell’ambito di una persona giuridica, senza allegare alcunchè circa la natura, la struttura e la funzione dei rapporti giuridici tra le parti e la responsabilità effettiva dell’organizzazione sociale.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di rigetto del ricorso stesso e compensazione di spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ti-corso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017