Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18659 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.27/07/2017),  n. 18659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesco – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3722-2016 proposto da:

L.N., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA CARUSO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

ITALGAS ITALIANA PER IL GAS S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CLITUNNO 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

GREGORIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1432/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/10/2015 R.G.N. 542/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato GIOVANNA CARUSO;

udito l’Avvocato STEFANO GREGORIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza resa all’esito della fase sommaria prevista dalla L. n. 92 del 2012 il giudice del lavoro del Tribunale di Messina respinse l’impugnativa del licenziamento disciplinare promossa da L.N. nei confronti della Italgas Spa, ritenendo fondato l’addebito di avere ripetutamente riconosciuto alle ditte appaltatrici corrispettivi indebiti e non dovuti, abusando dei poteri connessi al ruolo di responsabile del centro operativo di Messina e con sistematica violazione delle regole che disciplinavano i lavori appaltati, giudicando altresì prive di fondamento le giustificazioni addotte.

A seguito dell’opposizione del lavoratore, l’ordinanza venne confermata.

La Corte di Appello di Messina, con sentenza pubblicata in data 29 ottobre 2015, ha integralmente respinto l’impugnazione del L., considerando, tra l’altro, che i fatti comprovati “configurino una violazione rilevante dei doveri e si caratterizzino per l’elemento intenzionale del dolo nel riconoscere in favore del privato appaltatore corrispettivi ulteriori e non dovuti per le opere commissionate”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con due motivi. Ha resistito la società con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ma quella del L. è irrituale in quanto pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2017 oltre il termine previsto dall’art. 378 c.p.c..

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 21 CCNL settore Gas-Acque, nonchè “insufficiente motivazione”, perchè i giudici di merito non avrebbero tenuto adeguatamente conto delle ragioni giustificatrici addotte dal L. a fondamento “della bontà del proprio operato”.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 21 CCNL settore Gas-Acque, dell’art. 2119 c.c., nonchè “insufficiente motivazione”, oltre a violazione e falsa applicazione di svariate norme di legge processuale e sostanziale, per non essersi la Corte territoriale pronunciata “sull’abnorme sanzione irrogata a fronte dei comportamenti contestati”.

2. I motivi, come formulati, sono palesemente inammissibili, perchè denunciano “insufficienze” motivazionali non più censurabili nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, peraltro senza alcun rispetto degli enunciati contenuti nelle sentenze nn. 8053 e 8053 del 2014 delle Sezioni unite di questa Corte.

Inoltre il vizio attinente la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, per i giudizi di appello instaurati successivamente al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, non può essere denunciato, rispetto ad un reclamo proposto dopo la data sopra indicata (richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c.). Ossia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme (v. Cass. n. 23021 del 2014).

La disposizione è applicabile anche al reclamo disciplinato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi da 58 a 60, che ha natura sostanziale di appello, dalla quale consegue la applicabilità della disciplina generale dettata per le impugnazioni dal codice di rito, se non espressamente derogata (in tal senso Cass. n. 23021 del 2014; conforme: Cass. n. 4223 del 2016), per cui l’invocato sindacato sul giudizio di merito circa la sussistenza e l’apprezzamento dei fatti disciplinari, espresso concordemente nel doppio grado ad esso riservato, è precluso a questa Corte.

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Il ricorrente in cassazione ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 18523 del 2014 e n. 9538 del 2017).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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