Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18659 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 13/08/2010), n.18659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato LIONE AUGUSTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARRILE ANTONIO, giusta mandato

ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 834/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 26.9.08, depositata il 10/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10 ottobre 2008, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava che le patologie da cui era affetto D.S. alla data del licenziamento intimatogli dalla società Ferrovie dello Stato, per sopravvenuta inidoneità al servizio ferroviario, e dipendenti da causa di servizio, erano ascrivibili alla terza categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 e condannava la società a corrispondere al D. l’equo indennizzo nella misura dovuta per detta categoria, ma in ragione della metà dell’intero importo spettante, fruendo il lavoratore della pensione privilegiata.

La Corte di merito ha così deciso, avendo condiviso le conclusioni della rinnovata consulenza tecnica di ufficio: l’ausiliare aveva specificato, dopo avere fornito anche chiarimenti, che il cumulo delle diverse malattie (diabetica e artrosica) riscontrate al D. determinava un complessivo quadro patologico, rientrante nella menzionata categoria, con una riduzione della capacità lavorativa del settantacinque per cento.

Per la cassazione della sentenza il D. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

La società intimata, che già in appello aveva assunto la denominazione di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., non ha espletato alcuna attività difensiva in questa sede.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alla parte costituita e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo, così rubricato “Violazione o falsa applicazione della legge. Violazione ed errata applicazione del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e L. n. 9 del 1980 e D.P.R. n. 834 del 1981 e delle tabelle allegate”, deduce l’errore in cui è incorso il giudice del merito nell’inquadrare le patologie riscontrate all’istante nella anzidetta categoria, in contrasto con il criterio stabilito dalle denunciate normative nel caso di valutandone complessiva di più infermità. Sostiene poi l’erroneità del giudizio espresso dal consulente tecnico di ufficio nel determinare l’entità della riduzione della capacità lavorativa del D..

Il ricorso è inammissibile. Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. si e osservato che trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione dettata dall’art. 366 bis cod. proc. civ., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), stesso codice, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nella richiamata relazione si è sottolineato, però, che l’unico complesso motivo nel quale è articolato il ricorso, non enuncia con riferimento alle denunciate violazioni di legge alcun quesito di diritto, nè con riguardo alle censure concernenti il vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, n. pure formulate sebbene nella rubrica non sia denunciato il vizio di motivazione, presenta quella indicazione riassuntiva e sintetica, che circoscrivendo puntualmente i limiti delle censure, consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità delle doglianze allorchè si lamentino vizi di motivazione.

Il Collegio condivide i rilievi ora esposti, ai quali il ricorrente non replicato.

Si deve perciò concludere per l’inammissibilità del ricorso, senza che non si debba provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione, data la mancanza di qualsiasi attività difensiva in questa sede da parte della società intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2010

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