Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18659 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 12/09/2011), n.18659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27166-2007 proposto da:

MINISTERO DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BETTOLO

22, presso lo studio dell’avvocato BELLOTTI GIORGIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 874/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/08/2007 r.g.n. 919/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 874/2004, depositata il 3 agosto 2007, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero dei trasporti, nei confronti di C. L., in ordine alla sentenza del Tribunale di Livorno del 12 maggio 2005.

2. Il Tribunale aveva accolto la domanda del C., condannando il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive in ragione dello svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali dal novembre 1998 al 31 gennaio 2004.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza, resa in grado di appello, ricorre il Ministero dei trasporti, prospettando un motivo di ricorso.

4. Resiste con controricorso C.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 285, 326 e 144 c.p.c., e del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Ad avviso del ricorrente, erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che la notifica effettuata presso la cancelleria del Tribunale, non avendo l’Amministrazione, difesasi tramite propri funzionari ex art. 417-bis c.p.c., eletto domicilio, fosse valida al fine del decorso del termine breve per la proposizione dell’appello.

L’erroneità secondo il Ministero discende dall’avere ritenuto bene effettuata la notifica all’Amministrazione personalmente, mentre, ai sensi dell’art. 144 c.p.c., in relazione al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 tenuto conto del disposto dell’art. 415 c.p.c., comma 8 e art. 417-bis c.p.c., la stessa andava effettuata presso l’Avvocatura dello Stato.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se la notifica della sentenza direttamente presso l’Amministrazione difesasi in giudizio ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. (e non presso l’Avvocatura dello Stato), ovvero in caso di mancata elezione di domicilio nella circoscrizione del Tribunale, effettuata presso la cancelleria, sia idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’atto di appello.

1.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’Appello articola, come segue, l’iter motivazionale della decisione:

L’Amministrazione convenuta in giudizio si era costituita, ai sensi dell’art. 417-bis, c.p.c., con un proprio funzionario, eleggendo domicilio in Pisa , in un comune, quindi, situato fuori dal circondario del Tribunale presso cui la causa era pendente;

la sentenza di primo grado era stata notificata il 6 luglio 2005 presso la cancelleria del Tribunale di Livorno;

in difetto di elezione di domicilio in un comune sito nel circondario del Tribunale di Livorno, correttamente la notificazione era stata eseguita presso la cancelleria del Tribunale ove pendeva la causa;

poichè l’appello era stato depositato il 6 giugno 2006, lo stesso era tardivo e quindi inammissibile.

Ritiene questa Corte che la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Firenze sia esente dai vizi di violazione di legge prospettati dal ricorrente.

In primo luogo, come la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sentenze n. 2528 del 2009, n. 4690 del 2008), in tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un’Amministrazione dello Stato, laddove l’Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all’Avvocatura dello Stato, comporta, allorquando l’Autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche quella al suddetto art. 11, comma 2 che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 c.p.c., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11.

E’ dunque, privo di pregio il profilo del motivo di impugnazione relativo all’errata individuazione del soggetto destinatario della notificazione.

Ciò chiarito, in assenza di elezione di domicilio nella circoscrizione del Tribunale, trova applicazione il domicilio stabilito ex lege (si v. art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37) presso la cancelleria dell’Autorità giudiziaria dinanzi alla quale il giudizio è in corso (cfr., Cass., sentenze n. 19001 del 2010, n. 11678 del 2005).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 15,00 per esborsi, euro 2000 per onorari, oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA