Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18658 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 23/09/2016), n.18658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11401/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 27/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 22 del 27 marzo 2008 con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, per omesso deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva pronunciato la sentenza appellata.

2. Non si costituisce l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il motivo di censura dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, così come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005, l’Agenzia delle entrate, premesso di aver proposto anche ricorso per revocazione dinanzi la CTR laziale per avere effettivamente provveduto al deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria della CTP che aveva pronunciato la sentenza appellata, sostiene che un’interpretazione costituzionalmente orientata della citata disposizione, che sollecita a questa Corte, dovrebbe indurre a far ritenere sproporzionata e, come tale irragionevole, la sanzione di inammissibilità dell’appello prevista dalla disposizione censurata.

2. Il motivo è infondato.

3. La sentenza impugnata ha fatto applicazione della lettera del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, il quale, nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di appello depositato il 28.8.2007 (come si evince dalla sentenza della C.T.R.), sanziona espressamente con l’inammissibilità dell’appello, l’inottemperanza dell’appellante all’onere di depositare una copia dell’appello (non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario) presso la segreteria della commissione “ad quem”, trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame (Cass. nn. 4595/2016, 12861/2014, 7373/2011, 1025/2008).

La ratio di tale onere è già stata indagata in più occasioni dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. sent. n. 321 del 2009, ord. n. 43 del 2010, sent. n. 17 e n. 141 del 2011) che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della disposizione processuale in esame, ha affermato che scopo della norma predetta è quello di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado in ordine all’intervenuto appello e ciò per impedire una erronea attestazione circa il passaggio in giudicato della sentenza emessa da detto giudice, laddove, in caso di notifica a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, tale conoscenza è assicurata dall’immediato avviso scritto della notificazione dell’impugnazione, che lo stesso ufficiale giudiziario deve dare alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 123 disp. att. c.p.c., precisando, in relazione all’irragionevolezza della sanzione prevista dalla disposizione in esame (cfr. Corte cost. sent. n. 32172009, par. 6.2.), che, diversamente dal caso in cui l’appello sia notificato mediante ufficiale giudiziario, su cui grava l’obbligo, ai sensi dell’art. 123 disp. att. c.p.c., di dare “immediato avviso scritto” della notificazione dell’atto di appello alla segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, nell’ipotesi, invece, in cui la parte abbia scelto di proporre appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, l’unico deterrente per indurre l’appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell’appello stesso è rappresentato dalla sanzione di inammissibilità prevista dalla norma denunciata. Al fine di ottenere un ordinato e spedito svolgimento del processo, appare, perciò, non irragionevole che il legislatore – con la norma censurata – abbia posto a carico dell’appellante l’onere di depositare copia dell’atto di impugnazione a pena di inammissibilità, che (secondo Corte cost., ord. n. 43/2011) è adempimento che non comporta, per la parte, particolari difficoltà e, dunque, non rende estremamente difficile l’esercizio del suo diritto di difesa.

3.1. Tali principi, fatti propri da questa Corte in numerose pronunce (cfr., ex multis, Cass. Sez. 6-5, ord. n. 22135 del 2014; v. anche ord. n. 12861 del 2014; seni. n. 15432 del 2015; ord. n. 3442 e n. 9348 del 2016), non risultano scalfiti dalle argomentazioni a contrario esposte dall’Agenzia ricorrente.

4. I l ricorso va pertanto rigettato.

5. In assenza di costituzione dell’intimata non c’è ragione di provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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