Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18657 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 12/09/2011), n.18657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16836-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato MINUTOLO BONAVENTURA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.B., N.M., M.M., G.

F., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 280/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/06/2006 R.G.N. 864/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega MINUTOLO BONAVENTURA;

udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA per delega COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità per

M., sospensione per gli altri tre.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/5 – 22/6/06 la Corte d’appello di Venezia, pronunziando sull’impugnazione proposta dalla società Poste Italiane s.p.a avverso la sentenza non definitiva n. 393/02 e avverso la sentenza definitiva n. 432/03 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, dichiarò cessata la materia del contendere rispetto a sei lavoratori diversi dagli odierni intimati e rigettò sia l’appello principale delle Poste che quello incidentale di questi ultimi, confermando le sentenze gravate e compensando le spese del grado.

In particolare, la Corte territoriale confermò che dovevano ritenersi illegittime solo quelle assunzioni a termine stipulate dopo il 30/4/98 con la causale “esigenze eccezionali”, essendo le stesse avvenute oltre la delimitazione temporale effettuata dalle parti sociali con gli accordi integrativi del 25/9/97, mentre per le sole assunzioni di G.F. e N.M., avvenute per “necessità di sostituzione per ferie”, l’appellante aveva tardivamente fatto riferimento al fatto notorio, istituto, questo, non pertinente, in quanto la società avrebbe dovuto farsi carico di provare l’effettiva correlazione causale delle ferie con le posizioni lavorative oggetto di contratto.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a. Poste Italiane che affida l’impugnazione a nove motivi di censura.

Resistono con controricorso G.F., N.M., R.B. e M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che nelle more del giudizio è intervenuto un accordo conciliativo tra la società ricorrente e M.R., come da copia del verbale di conciliazione sindacale del 9/11/2010 prodotta in atti, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti di quest’ultima lavoratrice.

Invero, dal predetto verbale risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia “de qua”, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che -in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. SU. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti che hanno partecipato a tale accordo.

Per quel che concerne, invece, la posizione degli altri controricorrenti, vale a dire G.F., N. M. e R.B. va esaminata l’eccezione preliminare dai medesimi sollevata con riferimento alla dedotta mancanza di procura in capo al dott. P.C., il quale figura nei ricorso come procuratore speciale della società Poste Italiane s.p.a.. Tale specifica eccezione è stata riproposta dai controricorrenti anche con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., senza che la società ricorrente abbia, da parte sua, dimostrato il contrario, vale a dire la sussistenza della contestata procura, mentre ha insistito in via preliminare per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, avendo il G. rinunziato alla riammissione in servizio ed avendo le altre due lavoratrici rassegnato le dimissioni.

Orbene, osserva la Corte che il difetto di un presupposto processuale, quale l’eccepita carenza di procura in capo al rappresentante della ricorrente, non può che determinare l’inammissibilità della presente impugnazione, per cui sotto tale aspetto va accolta la relativa eccezione dei suddetti controricorrenti ed il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese nei confronti del G., della N. e della R. seguono la soccombenza della società ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile compensando le spese per M.R. e condannando la ricorrente al rimborso in favore degli altri resistenti di quelle del presente giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorario, oltre Euro 30,00 per spese borsuali, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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