Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18656 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 23/09/2016), n.18656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 958/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NAVALCARENA GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VENEZIA 11 C/O

ASSONIME, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2008 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 18/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data (OMISSIS) la Navalcarena Group s.p.a. ha presentato istanza di definizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 -bis, comma 1, per mancato versamento di imposte i.v.a., i.r.a.p. e i.r.pe.g. dovute per il 2000 e il 2001. La stessa ha versato la prima rata, omettendo il versamento delle successive, per cui l’agenzia delle Entrate ha emesso provvedimento di diniego, don conseguente notificazione altresì di cartella esattoriale scaturente da iscrizione a ruolo degli omessi versamenti di imposta con sanzioni.

Con distinti ricorsi la contribuente ha impugnato diniego e cartella, deducendo che i benefici della definizione erano stati acquisiti con il versamento della prima rata, dovendo procedere l’ufficio a riscossione coattiva del dovuto e sanzioni.

La commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto i ricorsi con coeve sentenze.

La sentenza concernente l’impugnazione della cartella, appellata dall’agenzia, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania in Napoli con sentenza coeva ad altra concernente l’impugnazione del diniego, ritenendo che la fattispecie premiale si perfezioni con il versamento della prima rata che ha efficacia novativa del rapporto tributario.

Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, rispetto al quale la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente dato atto – – al fine di far constare l’impossibilità di un esame congiunto – che, dalle evidenze in possesso della corte, il procedimento in tema di impugnazione di diniego, nell’ambito del quale sentenza della commissione tributaria regionale della Campania ha formato oggetto di separato ricorso per cassazione, è stato definito con sentenza di questa sez. 5, n. 8308 del 2014, con la quale la cortei, pronunciando nel merito a seguito di cassazione del provvedimento impugnato, ha rigettato il ricorso originario della parte contribuente.

2. – Con l’unico motivo di ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria regionale qui gravata l’agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis. Sostiene che, a differenza di altre fattispecie di condono premiale, giusta la giurisprudenza di questa corte, non può ritenersi applicabile alla definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, il principio – applicato invece dalla commissione tributaria regionale – in base al quale, nell’ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall’art. 16, comma 2, della legge citata, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, mentre quello delle rate successive determina l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali.

3. – Il motivo è fondato.

4. – Quanto alle questioni sollevate, in ordine ai tributi diversi dall’i.v.a., deve invero darsi continuità all’orientamento secondo cui il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono “clemenziale” e non “premiale” come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (cfr. sez. 5 n. 379 del 2016; sez. 6 – 5, n. 10650 del 2013; sez. 5 nn. 20745 e 20746 del.2010, oltre altre).

5. Quanto, poi, alle questioni oggetto della controversia, ma con specifico riferimento alle pretese per i.v.a., va detto che riguardo a queste ultime – per le quali pure varrebbero le predette argomentazioni – sussiste una più radicale ragione che concorre nel medesimo senso anzidetto. Invero, con riguardo alle misure clemenziali (come quelle di cui della L. n. 289 del 2002, citato art. 9-bis) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 della medesima legge) comportanti una rinuncia definitiva dell’amministrazione alla riscossione di un credito già accertato, questa corte ha già statuito che esse sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e pertanto contrastano con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977. così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06. Con riferimento dunque all’i.v.a., della L. n. 289 del 2002, citato art. 9-bis, va disapplicato in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comportando una rinuncia alle suddette sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale (ex plurimis, sez. 5, n. 19546 del 2011, nn. 8110 e 13505 del 2012; n. 20435 del 2014; nn. 420, 1003, 5953, 6667, 7852, 19436 e 20064 del 2015). Occorre precisare che l’incompatibilità delle misure con cui lo Stato membro rinuncia a una corretta applicazione n riscossione di quanto dovuto per i.v.a. va rilevata a prescindere da specifiche deduzioni di parte. Il principio di effettività contenuto nell’art. 4.3 del Trattato UE (già art. 10 TCE) comporta infatti, come affermato da questa corte sulla base della giurisprudenza comunitaria, l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto dell’unione europea, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nelle specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (vedi, oltre alle sopra citate pronunce di questa corte, la sentenza delle sezioni unite n. 26948 del 2006, nonchè, per la giurisprudenza della CGUE, le sentenze nelle causa C-312/93, Peterbroeck; C-430-431/93, Van Schijndel; C327/00, Santex). E’ appena il caso di ricordare che quanto attiene all’imposta si riferisce anche alle sanzioni, come indicato al punto 42 della citata sentenza in causa C-132/06, pur non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla 6^ direttiva (Cass. n. 20068òe n. 25701 del 2009; n. 19546 del 2011; n. 13505 del 2012).

Sussistono, perciò, i presupposti per non applicare il citato art. 9-bis, in quanto in contrasto con l’ordinamento dell’unione europea.

6. – L’impugnata sentenza va dunque cassata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che applicherà i principi di diritto di cui ai nn. 4 e 5 di cui innanzi, tenendo altresì conto di quanto al n. 1, nonchè valuterà ulteriori questioni non esaminate nella precedente sentenza, ove sussistano, eventualità questa che preclude la pronuncia nel merito ad opera di questa corte; al giudice del rinvio è altrest rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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