Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18656 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 12/09/2011), n.18656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21218-2007 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati ZAMMATARO VITO, DAMIANI LAURA, che lo

rappresentano e difendono, giusta memoria di costituzione in atti;

– ricorrente –

contro

R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BAZZONI

3, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI FABRIZIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIAZZA DANIELE, RUBINO

GIROLAMO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/05/2007 R.G.N. 1466/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato ZAMMATARO VITO per delega VUOSO LUCIO;

udito l’Avvocato PAOLETTI FABRIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

R.V., dipendente dell’Inail con qualifica di ispettore generale, poi inquadrata nella 9^ qualifica funzionale, nel periodo dal 12 aprile 1999 al 30 novembre 2001 fu incaricata della reggenza della sede provinciale Inail di Agrigento.

L’incarico, di natura dirigenziale, fu conferito il 19 marzo 1999 e poi rinnovato il 1 agosto 2000. Nell’atto di conferimento fu richiamata la necessità di una “rivisitazione degli incarichi dirigenziali conseguente all’assegnazione dei vincitori del concorso a 34 posti di dirigente” e venne affidata alla R. la reggenza temporanea della sede, precisandosi che l’incarico era sempre revocabile e che alla sua cessazione la dipendente sarebbe stata reintegrata nelle funzioni precedenti. Una volta collocata a riposo, la R. ha convenuto in giudizio l’INAIL per sentirlo condannare a pagarle le differenze retributive correlate all’esercizio delle mansioni superiori di dirigente, ed a riliquidarle conseguentemente l’indennità di buonuscita e la pensione integrativa. La domanda è stata accolta, e la sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Palermo, la quale ha osservato anzitutto che senza alcun dubbio la R. aveva espletato compiutamente mansioni dirigenziali, ciò emergendo con chiarezza anzitutto dallo stesso contenuto del provvedimento di incarico, che, per l’epoca della sua cessazione, contemplava la restituzione dell’interessata alle mansioni precedenti. Ulteriore conferma di ciò si traeva dalla circostanza che la R., già da diversi anni aveva funzioni vicarie del direttore della sede, sicchè il conferimento della reggenza, per avere senso, non poteva non implicare compiti aggiuntivi rispetto ad esse. Da ultimo, lo svolgimento delle mansioni dirigenziali nella loro pienezza si desumeva dalla corresponsione dell’indennità di funzione spettante in base all’accordo collettivo 1997 sul sistema premiante, ed in base ai successivi contratti integrativi.

La Corte ha poi negato che il diritto alle differenze retributive per l’esercizio di mansioni dirigenziali fosse precluso dalla corresponsione della indennità per lo svolgimento delle funzioni di reggenza spettante in base alla contrattazione menzionata.

L’indennità di reggenza infatti – secondo la Corte – è dovuta nel caso di incarico di reggenza di unità organica in attesa di destinazione del titolare mentre ciò non poteva dirsi per i due incarichi conferiti alla R., privi di ogni riferimento a tale evenienza e protrattisi ininterrottamente per due anni.

La fattispecie era quindi riconducibile esclusivamente alle previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5 secondo il quale nel caso di assegnazione nulla perchè estranea alle ipotesi del precedente comma 2 il lavoratore ha comunque diritto alle differenze economiche. Neppure poteva ritenersi che per i primi 12 mesi il conferimento fosse conforme al comma in ultimo menzionato, perchè nel provvedimento non vi erano limiti temporali nè riferimenti alla necessità di coprire posti vacanti.

La Corte di merito ha ritenuto poi che le differenze retributive dovute all’interessata dovessero riflettersi sull’indennità di buonuscita, commisurata, a termini del regolamento Inail, all’ultima retribuzione spettante al lavoratore, nonchè sulla pensione integrativa, per la quale il menzionato regolamento utilizza lo stesso parametro.

Infine la Corte ha ritenuto che le differenze retributive spettassero anche per il periodo di congedo ordinario, equiparato ad effettiva prestazione di servizio, mentre ha considerato carente di prova l’affermazione dell’INAIL sull’esistenza di periodi di congedo straordinario fruiti dall’interessata. L’INAIL chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi. L’intimata resiste con controricorso, illustrato anche da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso addebita la sentenza impugnata di avere, in violazione dell’attuale D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 riconosciuto alla dipendente differenze retributive per l’espletamento di mansioni dirigenziali senza considerare che tali mansioni erano state già compensate con la specifica indennità di funzione mensile prevista dalla contrattazione collettiva integrativa di ente 1998-2001.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha interpretato la contrattazione collettiva integrativa di ente nel senso che l’indennità di funzione ivi prevista coprisse la sola ipotesi di reggenza di unità organica in attesa di destinazione del titolare ed ha letto gli atti di incarico alla R., nel senso che essi non rientravano in tale ipotesi.

Dato il grado della fonte collettiva l’interpretazione delle relative norme spetta al giudice di merito ed è insindacabile se resta nei limiti dei canoni di ermeneutica legale. Del pari insindacabile è la lettura dei provvedimenti di incarico, se adeguatamente giustificata.

Il motivo in esame non denunzia violazione dei canoni ermeneutici nè vizio di motivazione, sicchè va disatteso.

Il secondo motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 nonchè degli artt. 31 e 24 del Regolamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’Inail, approvato con D.M. 30 maggio 1969, riconosciuto alla dipendente la riliquidazione dell’indennità di buonuscita e della pensione integrativa, in dipendenza dall’espletamento delle mansioni dirigenziali.

Il motivo è fondato.

In base agli artt. 31 e 24 del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale INAIL approvato con D.M. 30 maggio 1969 l’ultima retribuzione spettante, in base alla quale vanno parametrate indennità di buonuscita e pensione integrativa è quella relativa all’ultima qualifica legittimamente rivestita dall’interessato.

La base retributiva dell’indennità di buonuscita ovvero della pensione integrativa che sia normativamente costituita dalla retribuzione corrispondente all’ultima qualifica legittimamente rivestita dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio non è da riferire alla retribuzione corrispondente alla superiore qualifica della quale si siano esercitate le mansioni, ma a quella della qualifica di appartenenza (v., in proposito, Cass. 15498/2008).

In applicazione di tale principio, il secondo motivo di ricorso va accolto e la sentenza va corrispondentemente cassata, con rigetto nel merito della domanda, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

Il terzo motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 ritenuto che le differenze retributive dovute per lo svolgimento delle mansioni dirigenziali non dovessero essere decurtate in conseguenza dei periodi di assenza della R., per congedo ordinario e straordinario.

Il motivo è infondato.

Nella parte relativa al congedo ordinario la sentenza impugnata ha tratto le logiche conseguenze del principio di equiparazione di tale periodo a quello di effettiva prestazione del servizio. Per il congedo straordinario la Corte, con apprezzamento di merito non efficacemente censurato, ha messo in luce la mancanza di prova di assenze della dipendente per tale titolo.

L’esito in parte contrastante di questo giudizio di legittimità rispetto a quelli di merito rende opportuna la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso; accoglie il secondo e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativa al ricalcolo della indennità di buonuscita e della pensione integrativa; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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