Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18655 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 23/09/2016), n.18655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 895/2010 proposto da:

U.L., D.B.A.L., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA DEL POZZETTO 122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

CARBONE, rappresentati e difesi dall’avvocato UMBERTO GENTILE giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BENEVENTO;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRALE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 168/2008 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILE che ha chiesto

raccoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato alle parti contribuenti D.B.A.L. e U.L. avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta in ordine a dichiarazione di successione presentata il (OMISSIS) di U.L., deceduto il precedente (OMISSIS), applicando una maggiore imposta di Euro 10.110,44 su beni immobili sul presupposto della destinazione urbanistica quali edificabili in base a piano regolatore generale del comune di Puglianello.

Avverso detto atto hanno avanzato ricorso i contribuenti innanzi alla commissione tributaria provinciale di Benevento, sostenendo che alla precedente data del 9 luglio 2003 la regione Campania, negando il visto di conformità al piano regolatore, lo avesse in effetti caducato. La commissione, con sentenza, ha rigettato il ricorso, ritenendo che dovessero essere considerati edificabili i terreni tali classificati dallo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione.

La sentenza, appellata dalla parte contribuente, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania in Napoli, che ha dichiarato la legittimità dell’avviso.

Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, -illustrato altresì da memoria.

L’agenzia non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, che si conclude con idoneo quesito di diritto, la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in L. n. 248 del 2006, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 6, oltre che del principio “tempus regit actum” e in generale della L. n. 359 del 1952. Sostiene che il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in L. n. 248 del 2006, cui avrebbero fatto riferimento i giudici di appello condividendo le tesi della commissione provinciale, non sarebbe – laddove prevede il momento a decorrere dal quale un immobile debba considerarsi edificabile ai fini tributari – applicabile retroattivamente alla fattispecie, non costituendo norma interpretativa ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2; avrebbe invece dovuto applicarsi il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 1, lett. b) e c), come interpretato dalla giurisprudenza dell’epoca.

2. – Con il secondo motivo di ricorso, che pure si conclude con idoneo quesito di diritto, la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in L. n. 248 del 2006, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 6 e in generale della L. 359 del 1952 e dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva. Sostiene che il piano regolatore generale del comune di Puglianello, adottato dal comune l’8 aprile 1997 e approvato dalla provincia, sarebbe stato caducato “ex tunc” dal decreto della regione Campania n. 449 del 9 luglio 2003 con cui si negava il visto di conformità, antecedente alla dichiarazione di successionè, per cui all’epoca dell’apertura della successione stessa, in virtù della retroattiva caducazione del piano, i terreni dovevano considerarsi agricoli, come da destinazione precedente rispetto al piano; deduce che l’affermazione giurisprudenziale secondo cui la destinazione urbanistica rilevante a fini fiscali in base alla sola adozione del piano si riferirebbe al periodo intermedio tra adozione e approvazione, non all’ipotesi di diniego di approvazione, allorchè decadono anche le misure di salvaguardia.

3. – I motivi di ricorso, strettamente connessi tra loro dal punto di – vista logico-giuridico e vertenti sul medesimo parametro dell’art. 360 c.p.c., in relazione a un unico corpus di norme di legge che si assume violato, debbono. in virtù di tale nesso essere esaminati congiuntamente. Essi sono entrambi infondati.

4. – Rileva la corte, anzitutto, che – pur richiamando nell’ambito della parte relativa allo svolgimento del processo la questionetelativa alla natura, interpretativa e quindi retroattiva o meno, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito in L. n. 248 del 2006 – nessuna espressa pronuncia sul punto la commissione regionale ha reso, benchè comunque l’applicazione della norma sia data per scontata dagli stessi ricorrenti, per avere la sentenza di secondo grado confermato quella di primo grado sul punto. Piuttosto, la sentenza impugnata ha posto il fuoco della decisione stessa sulla distinzione tra il valore del cespite alla data dell’apertura della successione, cui ha affermato debba essere riferita la valutazione ai fini dell’imposizione in materia di successione, e il valore alla data della denuncia di successione, allorchè (in tesi) sarebbe divenuto rilevante il diniego del visto di conformità, senza alcun impatto però ai fini del tributo successorio. Tale principio risulta corretto e coerente con la giurisprudenza di questa corte di legittimità, onde non sono applicabili gli altri parametri normativi indicati dai ricorrenti, nè sussistono le violazioni o false applicazioni di legge indicate con i motivi di ricorso.

5. – La sentenza impugnata ha desunto, in particolare, il principio del rilievo, ai fini tributari, della valore del bene correlato alla situazione urbanistica al momento di riferimento dell’imposizione, irrilevante essendo che poi il valore del cespite eventualmente diminuisca per effetto di vicende successive della regolamentazione edificatoria, dalla pronuncia delle sez. un. n. 25506 del 26006.

Con tale pronuncia, emessa tuttavia in materia di i.c.i., questa corte ha statuito che il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), comporta che l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica &infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” odi modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una successiva variazione del prelievo, conformemente alla natura periodica senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f).

Ciò posto, va affermato che correttamente la commissione regionale ha esteso il portato di tale pronuncia all’imposta di successione, sussistendo la medesima ratio.

6. – L’applicabilità del principio al di fuori dell’ambito nonchè la natura retroattiva del cit. art. 36, comma 2, pur non riportato esplicitamente nella sentenza impugnata, sono ben chiarite nella più recente pronuncia di questa corte, sez. 5, n. 27077 del 2014. Con tale pronuncia, richiamandosi il nucleo delle affermazioni del precedente di sez. un. n. 25505 del 2006, si è riaffermato che l’edificabilità di un’area dev’essere desunta dalla qualificazione a essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte degli enti sovraordinati al comune e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; ciò in quanto l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far levitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto, imponibile, avente carattere istantaneo.

Ciò posto, con la pronuncia del 2014 questa corte ha chiarito che una simile interpretazione autentica, per quanto direttamente riferita all’i.c.i., rileva per tutte le disposizioni dettate in materia di tributi, finanche quindi per i tributi diversi, in tutti i casi in cui, cioè, venga in rilievo il concetto di utilizzazione edificatoria di terreni.

Per cui sono comunque da intendersi alla stregua di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria quelli contemplati come tali da un piano regolatore generale, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

7. – Così risolta la questione dell’ambito applicativo della norma – tale da ricomprendere dunque anche l’imposta di successione in rilievo nel caso di specie – va altresì detto che la sentenza del 2014 ha altresì espressamente statuito sulla natura interpretativa e retroattiva della disposizione del cit. art. 36, comma 2. Ha statuito questa corte con la cennata sentenza, più specificamente, che non è d’ostacolo alla qualificazione del ridetto art. 36, comma 2, quale norma interpretativa (e quindi retroattiva) il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1 – secondo cui “l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica, e secondo cui “salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”.

Ciò in quanto è un fatto che l’art. 36, comma 2 cit. è norma di carattere interpretativo, come detto, e che esso è infine e comunque dotato della stessa forza della L. n. 212 del 2000, che non ha valore superiore a quello della legge ordinaria (v., anche per richiami alla giurisprudenza della Corte Cost., la cit. sentenza del 2014).

8. – Quanto innanzi consente di per sè di ritenere insussistenti le violazioni o false applicazioni di legge dedotte dai ricorrenti, con rigetto del ricorso, restando esentata la corte da ulteriori statuizioni e, in particolare, dall’esame della questione relativa al se o meno un decreto quale quello descritto abbia avuto l’effetto caducatorio della disciplina urbanistica indicato, dalla parte.

9. – L’agenzia delle entrate non ha svolto difese scritte e non ha partecipato alla discussione. Non vi è pertanto luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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