Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18655 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 08/09/2020), n.18655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15421-2019 proposto da:

FRASSINORO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 20, presso lo

studio dell’avvocato LAURA ROSA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8147/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La società Frassinoro srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali di immobili siti in (OMISSIS), L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 ha respinto l’appello del contribuente, ritenendo sufficientemente motivato l’avviso impugnato (relativo a due botteghe site in (OMISSIS) e (OMISSIS)), sulla base dello scostamento superiore alla soglia di significatività, con l’illustrazione delle caratteristiche della microzona, ritenendo infondata altresì la dedotta carenza di motivazione del provvedimento di rigetto della classificazione richiesta con la procedura DOCFA.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ex art. 360 c.p.c., n. 3, errata motivazione della sentenza in relazione ad avviso di accertamento non motivato.

2. Il motivo va accolto.

2.1.La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019).

2.2.Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento.

L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost.249/17, cit.).

2.3.E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

2.4.Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9790 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

3. Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

4. La CTR non si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, per cui il ricorso va accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

5. In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, le spese vanno integralmente compensate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

 

 

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