Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18654 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 08/09/2020), n.18654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11741-2019 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 10,

presso lo studio dell’avvocato ELVIRA DE SANTIS, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6889/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

C.T. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su avviso di accertamento per estimi catastali anno 2013, col quale l’Ufficio procedeva alla rideterminazione del classamento dell’immobile della contribuente, sito in (OMISSIS), microzona “(OMISSIS)”, cat. C1, dalla classe 5 alla classe 7, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado. La CTR, nel caso di specie, ha ritenuto che l’atto (di riclassamento), “lungi dal presentare una carenza di motivazione, ha indicato non soltanto i rapporti tra il valore di mercato ed il valore catastale, con relativo scostamento rispetto alla soglia minima del 35%” ma anche tutto l’iter procedimentale seguito al fine di operare la revisione del classamento evidenziando, altresì, tutti gli elementi valutativi posti a base del nuovo classamento, ed in particolare, la descrizione della microzona, la definizione della categoria e della classe dell’unità immobiliare.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi;

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione al D.P.R. n. 138 del 1998, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR ritenuto legittimo l’atto di accertamento.

2. Con il secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’atto di accertamento risulta carente di motivazione.

3. I motivi, che per la loro stretta connessione meritano un esame congiunto, sono fondati.

3.1. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019).

3.2. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249, – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost.249/17, cit.).

3.3. E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

3.4. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

3.5. Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

4. La CTR non si è attenuta ai superiori principi, per cui il ricorso va accolto; la sentenza conseguentemente cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese vanno integralmente compensate, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese sono integralmente compensate.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

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