Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18653 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 08/09/2020), n.18653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6327-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO

CESARINI 97, presso lo studio dell’avvocato DANIELA ETNA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5660/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego all’istanza di rimborso IRPEF, anno 2007, avanzata da R.G., ex dipendente della Banca Commerciale Italiana, (riuniti gli appelli dell’Agenzia avverso le due sentenze di primo grado tra le stesse parti con identica causa petendi e petitum) ha parzialmente rigettato gli appelli dell’Ufficio, riformando la sentenza di primo grado. La CTR ha rilevato che l’erogazione in forma capitalizzata delle prestazioni previdenziali equiparabile, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 6, comma 2, al reddito della stessa categoria della pensione integrativa va assoggettato al regime più favorevole di tassazione riducendosi la base imponibile del 87,50%, anzichè sottoporla al regime di tassazione separata del TFR.

R.G. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza d’appello – per violazione del t.u.i.r., art. 17, comma 2, art. 48, comma 2, lett. a), vigente ratione temporis (ora t.u.i.r., artt. 19 e 51), – laddove ritiene detraibili dall’imponibile di cui al fondo di previdenza complementare i contributi versati dal lavoratore. Deduce che, essendo la previdenza complementare facoltativa, ad essa va applicato il t.u.i.r., art. 48, comma 2, (ora art. 51), secondo cui “non concorrono a formare il reddito (solo) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”; di conseguenza, non essendo i contributi versati al fondo di previdenza complementare imposti da norme di legge, ma solo da convenzione tra le parti, essi concorrono a formare il reddito imponibile senza alcuna detrazione.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, e art. 48, comma 7 bis, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR accolto la richiesta di tassazione al 12,50% tout court e non soltanto sul rendimento in assenza di certificazione dell’investimento.

I motivi, che per la loro stretta connessione meritano un esame congiunto, sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prestazione di capitale in fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a), (nel testo in vigore fino al 31dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass. n. 11156 del 7/5/2010; n. 23030 del 29/10/2014; n. 124 del 4/1/2018).

L’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include pertanto anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. n. 27078 e n. 27079 del 2016, là dove si afferma che “il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la (OMISSIS) e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica”), essendo fiscalmente esenti a norma del TUIR, art. 48, vigente ratione temporis (oggi art. 51) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass. 11156 del 2010, n. 124 e n. 2201 del 2018).

Il ricorso va, quindi, accolto, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (da ultimo, v. Cass. n. 5771/2020; nn. 33828 e 33827/2019; 24558/19; 17965/19; nn. 10479/2018; n. 5144 e n. 5142 del 2018); la sentenza va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Vanno compensate le spese della fase di merito, stante il recente consolidarsi della giurisprudenza in materia; le spese del presente giudizio di legittimità vanno liquidate in base alla soccombenza come in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito; condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

 

 

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