Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18652 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3037/2011 proposto da:

THERMOIMPIANTI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA C/O ASSONIME PIAZZA VENEZIA 11,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALERIO FREDA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 140 del 7 giugno 2010, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente Thermoimpianti s.r.l. avverso la cartella di pagamento emessa ai fini IVA, IRPEG ed IRAP a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno di imposta (OMISSIS).

Il giudice di appello, esclusa l’inesistenza e la nullità della notifica del ricorso in appello, eccepito dalla società contribuente, avendo rilevato che l’atto era stato regolarmente ricevuto dall’incaricato dello studio del difensore della società appellata in data anteriore alla scadenza del termine per proporre impugnazione, riteneva non dovuto l’invio alla contribuente dell’invito bonario al pagamento di cui al D.L. n. 323 del 1996, art. 10 (che ha modificato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60), vertendosi in ipotesi di iscrizione a ruolo di somme dichiarate e non versate dalla contribuente senza correzioni da parte dell’Ufficio.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione la società contribuente che prospetta sei motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 49, nonchè degli artt. 149, 130 e 84 c.p.c. e artt. 16, 38 e 49 Legge sul processo tributario.

Sostiene di non aver ricevuto materialmente la notifica del ricorso perchè il difensore domiciliatario aveva trasferito lo studio professionale dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate e all’Ordine professionale di appartenenza e quanto alla ricezione dell’atto da parte di un incaricato dello studio del difensore, sostiene che l’avviso di ricevimento della raccomandata prodotto dall’Ufficio appellante non conteneva riferimenti nè alla Thermoimpianti s.r.l. nè all’atto di appello.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata.

La ricorrente si duole del fatto che la CTR non aveva fornito alcuna spiegazione sulle ragioni della riferibilità all’atto di appello dell’avviso di ricevimento del plico spedito a mezzo posta.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

Sostiene che aveva diritto a ricevere l’avviso bonario previsto al terzo comma delle citate disposizioni, in quanto nella cartella notificata si dava atto che all’esito del controllo sarebbero state apportate delle variazioni relative alla base imponibile.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la stessa doglianza di cui al terzo motivo.

5. Con il quinto motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 331 c.p.c., la ricorrente lamenta l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, che, benchè evocato in giudizio dinanzi la CTP, non ha partecipato al giudizio di secondo grado.

6. Con il sesto motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulle domande poste in primo grado, ritenute assorbite dalla CTP, riproposte alla CTR ma neppure da questa esaminate.

7. Va esaminato prioritariamente il quinto motivo perchè logicamente pregiudiziale agli altri (art. 276 c.p.c., comma 2) e connotato di decisività.

7.1. Il motivo è, infatti, fondato e va accolto.

7.2. Con l’originario ricorso la società contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno di imposta (OMISSIS) dalla Gest Line s.p.a. (ora Equitalia Polis s.p.a.), quale concessionario per la riscossione, deducendo la mancata allegazione degli atti “per relationem”, il mancato invio della necessaria e obbligatoria comunicazione di controllo (c.d. avviso bonario), la illegittimità dell’iscrizione a ruolo, la mancata indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni e del responsabile del procedimento, la contraddittoria motivazione e la inesistenza dell’iscrizione a ruolo.

Pertanto, non ha fatto valere solo vizi propri del ruolo (nella specie consentito perchè non notificato precedentemente – cfr. Cass. n. 1263 del 2014), ma anche vizi propri della cartella, riferibili all’attività espletata dalla predetta società concessionaria e, come tale, fornita di legittimazione passiva D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 10.

7.3. Quest’ultima, benchè regolarmente chiamata in giudizio in primo grado, non ha partecipato a quello di secondo grado in quanto l’Agenzia delle entrate appellante non le ha notificato l’atto di gravame, nè la CTR ha disposto l’integrazione del contraddittorio ancorchè la società appellata, nel controdedurre in tale fase processuale, avesse espressamente riproposto tutti i motivi di impugnazione che il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbiti dall’accoglimento del motivo proposto con riferimento all’omessa notifica alla società contribuente del c.d. avviso bonario.

8. Al riguardo occorre anche ricordare che secondo il condivisibile principio affermato da questa Corte in analoga fattispecie, in cui, impugnata da parte da parte del contribuente la cartella esattoriale nei confronti dell’ente impositore e del concessionario per la riscossione, l’appello era stato proposto nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado, “il giudice di appello avrebbe dovuto dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario che era stato parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Invero, il concetto di causa “inscindibile” (di cui all’art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 22 gennaio 1998 n. 567). Tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza – pronunciata tra più parti in causa inscindibile – nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa – in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei confronti dell’Ufficio finanziario e la mancanza di tale ordine non comporta l’inammissibilità del gravame (allorchè la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello – per il mancato ordine di cui sopra – determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (v., tra le molte, Cass. 8854/07, 1789/04, 11154/03, 13695/01, 5568/97)” (Cass. 21 gennaio 2009, n. 1462; id. Cass. n. 10934 del 2015).

Constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., in accoglimento del motivo in esame, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR campana, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da espletarsi previa integrazione del contraddittorio.

9. L’accoglimento del motivo determina l’assorbimento degli altri.

10. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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