Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18651 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18651 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TRISCARI GIANCARLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20650 del ruolo generale dell’anno 2012
proposto da:
Autolucca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
presentata e difesa, per procura a speciale a margine del ricorso,
dagli avv.ti Paolo Pacifici e Elido Guerrini, elettivamente domiciliata
in Roma, via Vallisneri n. 11, presso lo studio dell’avv. Paolo Pacifici
– ricorrente e
controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Data pubblicazione: 13/07/2018

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente e
ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

febbraio 2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio
2018 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
rilevato che:
la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia
delle entrate di Lucca aveva emesso diversi avvisi di accertamento
e successive cartelle di pagamento nei confronti della società
Autolucca s.p.a. con i quali aveva proceduto, per gli anni di imposta
2001, 2002 e 2003, al recupero IVA per indebita utilizzazione del
regime del margine nell’importazione di veicoli usati di provenienza
comunitaria e per avere utilizzato fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti; la Commissione tributaria provinciale
di Lucca aveva respinto il ricorso proposto dalla società
contribuente; avverso la pronuncia della Commissione tributaria
provinciale aveva proposto appello la società contribuente
deducendo, per quanto riguardava la contestazione della illegittima
applicazione del regime del margine, che la responsabilità dei
controlli da eseguire ricadeva sull’importatore che, peraltro, aveva
offerto ogni garanzia sulla legittimità dell’operazione e, per quanto
riguardava la contestazione relativa alla fatturazione per operazioni
soggettivamente inesistenti, la mancanza di motivazione circa la
sussistenza di una frode fiscale e comunque la propria estraneità
dalla stessa; l’Agenzia delle entrate, costituendosi in appello, aveva
eccepito che la società contribuente non aveva provveduto a
verificare che i libretti di circolazione delle autovetture recavano

regionale della Toscana n. 8/13/2012, depositata il giorno 27

quale primo intestatario una società che, quale soggetto di
imposta, usualmente detraeva VIVA di acquisto e, inoltre, quanto
alle operazioni soggettivamente inesistenti, di avere accertato che
l’acquisto delle autovetture era stato compiuto mediante
l’interposizione di imprese “cartiere” che non versavano VIVA a
prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dai cedenti stranieri;
la Commissione tributaria regionale della Toscana ha parzialmente

appello relativo all’applicazione del regime del margine e
accogliendo il motivo di appello relativo alla ripresa per la
realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti;
l’Autolucca s.p.a. ricorre con due motivi per la cassazione della
sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana in
epigrafe;
si è costituita l’Agenzia delle entrate depositando controricorso,
contestando i motivi di ricorso principale, proponendo ricorso
incidentale con cui ha censurato la pronuncia impugnata con unico
motivo di ricorso;
l’Autolucca s.p.a. ha depositato controricorso al ricorso incidentale;
in primo luogo, vanno esaminati i motivi di ricorso principale
proposti dalla società Autolucca s.p.a.;
considerato che:
con il primo motivo di ricorso principale la società Autolucca s.p.a.
censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione
dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471/97, dell’art. 38
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, dell’art. 36 del decretolegge 23 febbraio 1995, n. 41, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod.
civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ.,
in quanto, nella fattispecie, sussistevano tutte le condizioni per
l’applicazione della disciplina del regime speciale del margine in
occasione dell’acquisto delle autovetture da essa effettuato
dall’importatore italiano che, a propria volta, aveva acquistato dal
cedente comunitario, non potendo la stessa sindacare e controllare
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accolto l’appello della società contribuente, rigettando il motivo di

le valutazioni giuridiche espresse dalla ditte importatrici nelle
fatture di vendita e nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà dall’emittente delle fatture, né verificare se e in che
misura i precedenti intestatari delle autovetture, peraltro
immatricolate in altro Paese UE, avessero fatto uso delle medesime
né se VIVA fosse stata detratta o meno; ha, inoltre, evidenziato che
le autovetture, pur provenienti da una società, anche di

nei Paesi di prima immatricolazione delle autovetture non esiste
l’obbligo di apporre sul certificato di proprietà i successivi e
eventuali passaggi di cessione, sicchè il mezzo, pur essendo
intestato a una società, potrebbe essere stato ceduto da un privato
senza risultare dal libretto di circolazione;
il motivo è infondato;
la pronuncia impugnata ha ben chiarito quali siano le previsioni
normative di riferimento per l’applicabilità della disciplina speciale
del margine, individuandone correttamente i presupposti normativi,
ed ha altresì precisato che costituiva elemento presuntivo il fatto
che il primo intestatario delle autovetture risultava essere, dai
libretti di circolazione, una società che usualmente detraeva VIVA al
momento dell’acquisto (circostanza che la società contribuente
avrebbe potuto verificare essendo operatore ben introdotto nel
settore), mentre, d’altro lato, nessuna prova contraria era stata
offerta dalla medesima società;
tale conclusione risulta in linea con l’orientamento di questa Corte
(Sezioni Unite, sentenza 12 settembre 2017, n. 21105) secondo
cui: «In tema di IVA, il c.d. regime del margine, previsto dall’art.
36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito dalla legge 22 marzo
1995, n. 85) e dagli articoli da 311 a 325 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (e, già, dall’art.
26 bis della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio
1977) per le cessioni, da parte di rivenditori, di beni d’occasione, di
oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, costituisce un regime
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autonoleggio, avrebbero potuto essere usate in diversi modi e che

d’imposizione speciale, facoltativo e derogatorio, in favore del
contribuente, del sistema normale dell’IVA: ne consegue che la sua
disciplina va interpretata restrittivamente e applicata in termini
rigorosi, nei limiti di quanto necessario al raggiungimento dello
scopo dell’istituto. Con particolare riferimento alla compravendita di
veicoli usati, il cessionario, al quale l’amministrazione finanziaria
contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, tale fruizione,

consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver
adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto
alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere
coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne
insorgere il sospetto. Rientra in tale condotta anche
l’individuazione, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di
circolazione in suo possesso, eventualmente integrati da elementi
di agevole e rapida reperibilità, dei precedenti intestatari del
veicolo, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se VIVA
sia stata, o no, già assolta a monte da altri, nell’ambito della
catena di fornitura, senza possibilità di detrazione: in caso di esito
positivo, il diritto di applicare il regime del margine deve essere
riconosciuto, anche qualora l’amministrazione dimostri, attraverso
indagini e controlli inesigibili dal contribuente, che in realtà
l’imposta, per qualsiasi motivo, non era stata detratta. Nell’ipotesi,
invece, in cui dalla verifica del contribuente emerga che i
precedenti titolari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o
leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione
(contraria, in base al criterio di normalità probabilistica)
dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a
monte per l’acquisto dei veicoli stessi, in quanto beni destinati ad
essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con
conseguente negazione del diritto alla fruizione del trattamento
fiscale più favorevole»;
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deve provare la propria buona fede, cioè di aver agito in assenza di

pertanto, nella fattispecie, correttamente il giudice di appello ha
fatto riferimento alla circostanza che dall’esame dei libretti di
circolazione in possesso della contribuente poteva ricavarsi che
precedenti intestatari dei veicoli fossero società che avevano,
anche presuntivamente, detratto VIVA, rientrando i beni nell’ambito
della propria attività di impresa;
la circostanza, peraltro, dedotta nel presente motivo di ricorso,

circolazione era intestata a società, mentre altrettanti erano
intestati a persone fisiche, per cui almeno le vetture intestate a
questi ultimi non dovevano essere escluse dal regime del margine,
oltre che non essere riconducibile nell’ambito del motivo di ricorso
formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc.
civ., è, in ogni caso, priva di assoluto riscontro, difettando di ogni
riferimento specifico che possa consentire di ritenere soddisfatto il
principio dell’autosufficienza;
con il secondo motivo di ricorso principale si censura la sentenza
impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 6, comma 8,
dell’art. 112, 132 e 324 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., 111, comma
secondo, Cost., nonché per omessa motivazione, in relazione
all’art. 360, comma primo, n. 3) e 5), cod. proc. civ., per non avere
rilevato che, con riferimento al periodo di imposta 2000, la
Commissione tributaria regionale, si era pronunciata, con sentenza
n. 71/8/2008 passata in giudicato, per l’annullamento dell’avviso di
accertamento n. R5T03T300975/2005, scaturito dalla medesima
attività di indagine dell’Agenzia delle entrate da cui erano derivati
anche i successivi avvisi di accertamento per gli anni 2001, 2002 e
2003, oggetto della presente controversia, avendo ritenuto
sussistente la buona fede della società ricorrente;
il motivo è infondato;
va in primo luogo osservato che parte ricorrente si limita a
sostenere la valenza di giudicato esterno alla pronuncia della
Commissione tributaria regionale n. 71/8/2008, passata in
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secondo cui sarebbe pacifico che solo una parte dei libretti di

giudicato, che si era pronunciata con riferimento al periodo di
imposta 2000, ritenendo che tale accertamento avrebbe valenza
estensiva anche per le successive annualità, oggetto di contestato
nell’atto impugnato;
pur producendo la sentenza in esame, parte ricorrente non ne
riproduce i contenuti essenziali che avrebbero potuto condurre alla
valutazione della rilevanza, ai fini del decidere nella presente

la sentenza riguardava le stesse parti, lo stesso rapporto giuridico e
lo stesso atto di verifica, senza tuttavia porre questa Corte nelle
condizioni di verificare che quanto accertato nella suddetta
pronuncia attenesse ai fatti essenziali rilevanti in questa sede, in
particolare l’identità delle vetture e dei fornitori;
in realtà, proprio perché si tratta di anni diversi e la contestazione
ha riguardo a operazioni di acquisto diverse a seconda delle
annualità, ciascun periodo di imposta ha una valenza autonoma
perché i fatti contestati sono diversi, con conseguente necessità di
diversa verifica e valutazione a seconda degli anni di imposta in
contestazione;
in ogni caso, è anche vero che la questione della formazione del
giudicato costituisce circostanza prospettabile anche dinanzi alla
Corte di cassazione, sicchè si pone in questo contesto la verifica
della rilevanza della statuizione contenuta nella pronuncia citata;
questa Corte a sezioni unite, con la pronuncia 16 giugno 2006, n.
13916, ha definito entro quali limiti, nella materia tributaria, possa
attribuirsi efficacia di giudicato esterno all’accertamento definitivo
contenuto in una decisione resa tra le stesse parti ma relativa ad
annualità diverse dello stesso tributo ed ha precisato che il
giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta sia idoneo a “far
stato” per i successivi periodi di imposta in via generalizzata ed
aspecifica, in quanto non ad ogni statuizione della sentenza può
riconoscersi siffatta idoneità, bensì solo a quelle che siano relative
a “qualificazioni giuridiche” (che individuano vere e proprie
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controversia, di quanto in essa accertato, limitandosi a riferire che

situazioni di fatto, quale la natura di ente commerciale o non
commerciale, l’essere soggetto residente o non residente, la natura
di bene di interesse storico-artistico, assunte dal legislatore quali
elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina
tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per
una pluralità di periodi di imposta, l’attribuzione di una categoria o
di una rendita catastale, la spettanza di una esenzione o

rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente
il carattere della durevolezza nel tempo;
con riferimento alla fattispecie, la pronuncia della Commissione
tributaria regionale n. 71/8/2008, stando a quanto, pur
genericamente riportato nel ricorso, non ha statuito su di alcuno
dei suddetti elementi che hanno “valore condizionante” per la
valutazione e la disciplina della questione in esame: la stessa, in
particolare, sulla base degli elementi di valutazione posti alla sua
attenzione, ha espresso il convincimento che poteva ascriversi a
carico della contribuente una condotta improntata alla buona fede;
si tratta, quindi, di un elemento valutativo della condotta tenuta
dalla contribuente per quello specifico periodo di imposta, senza
che possa ritenersi che la suddetta valutazione degli elementi di
prova possa assumere valore condizionante, quale giudicato
esterno, della successiva valutazione compiuta dal giudice di
appello che ha emesso la sentenza impugnata;
con il primo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma
1, e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2729 cod. civ.,
nonché dei principi indicati nella sentenza della Corte di Giustizia
12 gennaio 2006 (in cause C.354/03, 355/03 e 484/03, e 6 luglio
2006 (in cause C.439/04 440/04), nonché degli artt. 2697 e 2729
cod. civ, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3) cod. proc.
civ., per avere erroneamente ritenuto che la buona fede del
cessionario era desumibile dalla mancata partecipazione all’accordo
8

agevolazione pluriennale) o ad altri eventuali “elementi preliminari”

fraudolento e dalla mancanza di benefici economici conseguenti alla
realizzazione dell’operazione in esame, atteso che la buona fede, in
realtà, non si sostanzia nella mancata partecipazione al
meccanismo fraudolento, ma nella diligenza del cessionario
riscontrabile quando sussistono elementi che portino a ritenere che
questi non sapeva o non poteva non sapere di partecipare ad una
frode fiscale;

la pronuncia impugnata fonda la propria decisione, con riferimento
alla questione dell’onere della prova nella materia delle fatturazioni
relative a operazioni soggettivamente inesistenti, che poteva
desumersi la buona fede della società contribuente tenuto conto sia
dell’estraneità della stessa “al meccanismo di interposizione fittizia”
finalizzato ad avere ingiusti vantaggi economici in materia di IVA
sia della mancanza di benefici economici derivanti dalla concreta
applicazione di tale operazione fittizia;
questa decisione si pone, tuttavia, in contrasto con l’orientamento
di questa Corte, sul tema dei criteri per la individuazione della
soggettiva inesistenza delle operazioni, (v. in particolare, Cass.
16936/2015, 24426/2013, 23074/2012 e 6229/2013);
ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, la fattura è, di
regola (salva l’ipotesi di contabilità inattendibile), documento
idoneo a rappresentare operazioni rilevanti ai fini fiscali, e quindi a
dedurre, ai fini dell’imposizione diretta, l’esborso fatturato, ed a
consentire, ai fini IVA, la detrazione correlativamente indicata
sicchè, normalmente, una regolare fattura, lasciando presumere la
verità di quanto in essa rappresentato, costituisce titolo per il
contribuente ai fini della deduzione del costo indicato e della
detrazione della correlata IVA;
a fronte della esibizione di una tale fattura spetta all’Ufficio, qualora
contesti indebite detrazioni dì IVA, dimostrare (anche attraverso
presunzioni semplici) il difetto delle condizioni per la deduzione e la
detrazione;
9

il motivo è fondato;

in particolare, nel caso in cui l’Amministrazione ritenga che la
fattura attela ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e
cioè che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello
che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata
(e della quale il cessionario o il committente sia stato realmente
destinatario), ai fini della detraibilità dell’IVA, va innanzitutto
precisato che la stessa deve essere, in linea di principio, esclusa,

detrazione, costituito dall’effettuazione di un’operazione ai sensi
dell’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da
ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi
dell’operazione non coincidano con quelli della fatturazione (Cass.
23987/2009; 5719/07); in tal caso, infatti, come ben evidenziato
da Cass. 24426/2013, l’imposta viene “versata ad un soggetto non
legittimato alla rivalsa nè assoggettato all’obbligo di pagamento
dell’imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che
non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni
fatturate, da ritenersi “inesistenti”. In sostanza, in caso di
emissione di fattura per operazioni inesistenti, VIVA versata (come
previsto dall’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972) alla non
genuina controparte, va considerata (proprio per le dette finalità
del complessivo sistema IVA) come “fuori conto”, e cioè “isolata”
dalla massa di operazioni effettuate ed “estraniata” dal
meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”
che presiede alla detrazione d’imposta di cui al D.P.R. n. 633 del
1972, art. 19 (Cass. 6229/2013);
peraltro, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, ove
queste siano di tipo triangolare, strutturalmente poco complesse e
caratterizzate dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il
cedente comunitario ed il cessionario italiano Maki~askitié
«~ffigg~osargs~ l’onere probatorio posto a carico
della Amministrazione finanziaria è soddisfatto dalla dimostrazione
che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale

‘o

venendo a mancare lo stesso principale presupposto della

adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuentecessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha
svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo
incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona
interposta (da ultimo, Cass. 10120/2017);
si deve aver riguardo, infatti, all’esigenza della tutela della buona
fede del contribuente, atteso che, in linea con principi

europea, è possibile negare ad un soggetto passivo il beneficio del
generale e fondamentale diritto alla detrazione solo qualora si
dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto sapeva
o avrebbe dovuto sapere che con il proprio acquisto partecipava ad
un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA commessa
dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle
nella catena di tali cessioni o prestazioni;
ne deriva che, per la natura di eccezione del diniego del diritto a
detrazione, spetta in primo luogo all’Amministrazione provare, in
base ad elementi oggettivi, che il contribuente, al momento
dell’acquisto del bene o del servizio, sapeva o avrebbe dovuto
sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto
formalmente cedente aveva, con l’emissione della relativa fattura,
evaso l’imposta o partecipato ad una frode, e cioè che il
contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale
sospetto ed a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e
mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
una volta che l’Amministrazione abbia assolto a tale onere
probatorio, passa poi al contribuente l’onere di fornire la prova
contraria (Cass. 24426/2013; 23560/2012);
inoltre, va precisato che, nell’ipotesi (più semplice e comune) di
operazione di tipo triangolare, caratterizzata dalla interposizione di
un soggetto italiano – fittizio – nell’acquisto di beni tra un soggetto
comunitario (reale cedente) ed un altro soggetto italiano (reale
acquirente), l’onere dell’Amministrazione di provare la soggettiva
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ripetutamente enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione

inesistenza dell’operazione ben può esaurirsi nella dimostrazione
che il soggetto interposto sia privo di dotazione (personale e
strumentale) adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata
(sia, cioè, una “cartiera”). Tale elemento è sintomatico della
mancanza di buona fede del cessionario, in quanto l’immediatezza
dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce
ragionevolmente ad escludere l’ignoranza incolpevole del

non legittimato alla rivalsa nè assoggettato all’obbligo del
pagamento dell’imposta. Sarà, poi, onere del contribuente provare
di non essere stato a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo
del bene o della prestazione era non il fatturante ma altro soggetto
(Cass. 10220/2017; 24426/2013; 6229/2013);
nel caso si specie, non è stato posto in discussione dalla
Commissione tributaria regionale l’assolvimento dell’onere
probatorio da parte dell’Amministrazione, dunque l’esistenza di
elementi indiziari sufficienti per ritenere che sussisteva una
interposizione fittizia in relazione alla vendita delle autovetture, ma
la stessa ha ritenuto che, da parte sua, la società contribuente
aveva adeguatamente assolto all’onere probatorio, tuttavia
argomentato sulla base di elementi (l’estraneità al meccanismo di
interposizione e la mancanza di benefici economici) che non
possono costituire, di per sé soli, per ritenere raggiunta la prova
che la società contribuente non era nelle condizioni di conoscere la
esistenza dell’operazione fraudolenta;
in tal modo la Commissione tributaria regionale non si è adeguata
ai su esposti principi, in particolare non ha considerato che in
ipotesi di fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti, la
riscontrata esistenza, almeno a livello indiziario, di un meccanismo
di interposizione fittizia, soddisfa l’onere probatorio posto a carico
della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte
del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al
soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato
12

contribuente in merito all’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto

all’obbligo del pagamento dell’imposta e fa passare in capo alla
contribuente l’onere di fornire la prova contraria della buona fede,
di aver incolpevolmente ritenuto che le autovetture fossero
realmente state fornite dalla persona interposta con cui ha svolto le
trattative ed acquistato la merce;
con il secondo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza
impugnata per insufficiente motivazione in ordine a un fatto

comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per avere ritenuto esistente la
buona fede della contribuente, senza tenere in considerazione i fatti
decisivi prospettati dall’Ufficio da cui, invece, poteva desumersi il
comportamento non diligente nella scelta del contraente;
le conclusioni cui si è pervenuti in relazione al primo motivo di
ricorso incidentale ha valore assorbente del motivo di ricorso in
esame;
conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre
trova accoglimento il ricorso incidentale, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione
tributaria regionale, in altra composizione, anche per la liquidazione
delle spese di lite del presente grado di giudizio;

P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del ricorso
incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la
liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione
civile, addì 21 febbraio 2018.

controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360,

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