Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18651 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 08/09/2020), n.18651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15681-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADA DEI FIORI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 5697,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO IOPPOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato BRUNO SARZOTTI;

– controricorrente –

avverso fa sentenza n. 1487/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Considerato che:

La CTR della Liguria, con sentenza n. 1487/2018, accoglieva l’appello proposto dalla società Autostrada Torino-Savona, concessionaria per tutte le attività inerenti la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A6,((OMISSIS)) avverso la sentenza della CTP di Savona con cui è stato rigettato il ricorso della contribuente relativo alla variazione del classamento dell’immobile sito in Comune di (OMISSIS).

Osservava per gli aspetti che qui interessano che non fosse corretto il presupposto di classamento in variazione utilizzato dall’Ufficio.

In questa prospettiva rilevava che la titolarità di una concessione autostradale ha ad oggetto l’attività posta in essere dal concessionario al fine di erogare il servizio di rilevanza pubblica.

Sottolineava che in considerazione delle caratteristiche peculiari e della specifica destinazione d’uso dei beni autostradali, quali beni strumentali di pubblico interesse, privi di autonomia funzionale e reddituale, doveva ritenersi corretta l’attribuzione degli stessi nella categoria E riconosciuta anche dal Ministero delle Finanze mediante la nota 15 settembre 1992, n. 2741.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Autostrada dei Fiori.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, del D.M. n. 28 del 1998, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene in particolare che CTR avrebbe violato la definizione legale di unità immobiliare urbana quale evincibile dalle norme indicate in rubrica ritenendo che i beni in questione fossero privi di autonomia funzionale e reddituale in quanto asserviti alla rete autostradale.

Rileva che lo stesso contribuente avrebbe indicato la tettoia come un bene di per sè produttivo di reddito e dotato di autonomia funzionale attribuendo al medesimo una rendita (Euro 60,00) che è stata ripristinata dal giudice di appello attraverso l’annullamento dell’avviso.

Con un secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6, ed art. 8, comma 2, dell’art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rileva in particolare che la decisione impugnata avrebbe fornito una interpretazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, non coerente con il dato normativo del quale non avrebbe colto l’esatta portata.

I due motivi che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono fondati.

Questa Corte ha già più volte affrontato la questione dei presupposti di attribuzione della categoria catastale chiarendo che ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale (Cass. n. ord. 10674/19).

i passaggi fondamentali del ragionamento sotteso alla decisione, si possono così riassumere: – la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.) che presentano una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da rendersi sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di libero scambio; – la L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conferma “a contrario” questa osservazione, stabilendo che tra le “unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”, il che instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro; – la rilevanza che la legge attribuisce al tipo di destinazione d’uso dell’immobile vale anche in ambito autostradale, in relazione al quale non può parimenti risultare dirimente il criterio della mera localizzazione in area adibita a servizio pubblico (ricovero di veicoli), dovendosi invece fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così da escludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale e reddituale rinveniente dall’impiego dell’area per scopi imprenditoriali di natura commerciale, industriale, d’ufficio privato e simili; – la (pacifica) natura di pubblico interesse dell’attività autostradale non può, neppur essa, ritenersi dirimente nell’assegnazione della categoria in questione, dal momento che non è escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell’impresa commerciale; la circostanza che si tratti di attività svolte in forza di regime concessorio non esclude, di per sè, che queste ultime vengano assoggettate a forme di sfruttamento economico ed imprenditoriale con autonomia funzionale e reddituale: “lo sfruttamento dell’area da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva, non può non avere incidenza in tema di ICI in quanto “ciò che conta ai fini dell’imposizione è che l’area in considerazione sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito” (Cass. cit.).

Ora con riferimento al caso in esame è necessario verificare in concreto se il bene in questione (tettoia) per la sua ubicazione e destinazione sia o meno dotato di una sua autonomia catastale ben diversa da quella unità urbana a cui secondo la prospettazione della contribuente dovrebbe essere funzionalmente essere connessa ed anche di una sua autonomia reddituale Pertanto in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Liguria, che in diversa composizione, deciderà la causa in relazione ai motivi accolti provvedendo alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, che in diversa composizione deciderà la causa in relazione ai motivi accolti provvedendo alla liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

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