Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18650 del 30/06/2021
Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 30/06/2021), n.18650
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15113/2020 proposto da:
A.Y., elettivamente domiciliato in Brescia Via Moretto,
70, presso lo studio dell’avvocato Zuppelli Luca, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1707/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 27/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/03/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.
Fatto
RILEVATO
– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 27.11.2019, che ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale, la quale ha a sua volta respinto l’opposizione al diniego di riconoscimento della protezione internazionale della competente commissione territoriale;
– che non svolge difese l’intimato Ministero.
Diritto
CONSIDERATO
– che i motivi vanno come segue riassunti:
1) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e art. 5, comma 6 t.u.i., perchè la corte territoriale ha ritenuto non credibile il richiedente, e non ha considerato la situazione di compromissione della situazione politica ed economica del Ghana;
2) motivazione “omessa, insufficiente o contraddittoria”, in quanto il giudice del merito avrebbe dovuto svolgere esso una istruttoria d’ufficio sulla situazione della Guinea;
– che il giudice del merito ha rilevato, come già prima la commissione ed il tribunale, che il racconto è del tutto inverosimile ed il richiedente non credibile, ampiamente motivando al riguardo; che il racconto è rimasto incoerente e gravemente contraddittorio, non preoccupandosi il richiedente, neppure in appello, di offrire precisazioni per contrapporsi alle osservazioni del primo giudice; che, quanto alla protezione sussidiaria, non ne sussistono i presupposti, sulla base delle stesse dichiarazioni del richiedente, nonchè di un esame delle fonti sulla situazione in Ghana; che, quanto alla protezione umanitaria, il richiedente non ha allegato neppure situazioni di vulnerabilità, di nessun tipo, nè violazioni sistematiche dei diritti umani caratterizzanti il paese di origine; peraltro, ha compensato le spese di lite;
– che il ricorso è inammissibile;
– che, invero, i motivi: i) non sono riconducibili a censure di violazione di legge, dal momento che non mettono in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, aia limitandosi a censurare la concreta applicazione che il giudice di merito ha operato, sulla base del materiale istruttorio giudicato rilevante, per i fini del rigetto della domanda proposta; ii) il secondo motivo non è neppure riconducibile ad una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè si riferisce alla norma anteriore alla riforma del 2012, ed omette totalmente di individuare un qualche fatto storico che il giudice di merito non avrebbe considerato;
– che, dunque, il ricorrente a null’altro mira che a riprodurre il giudizio sul fatto;
– che, in definitiva, sotto il velo della denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale, il ricorrente ha in realtà inteso rimettere inammissibilmente in discussione l’accertamento di merito svolto;
– che non occorre provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021