Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1865 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1865 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 5886 del ruolo generale
dell’anno 2009, proposto
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente-

32.53

92

contro

A.T.S. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro
tempore
-intimata—
e nei confronti di
Siderurgica Investimenti s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
RG n. 5886,2009
tensore

Data pubblicazione: 29/01/2014

Pa , 11E., 2 di 5

mandato

in calce al controricorso, dagli avvocati Emanuele

Coglitore e Paolo Centore, con i quali domicilia in Roma, alla via
Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi
-contro ricorren te

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

data 17 gennaio 2008, n. 64/23/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9
dicembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Beatrice
Fiduccia e per Siderurgica Investimenti s.r.l. l’avv. Emanuele
Coglitore;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso
Fatto

A.T.S. s.r.l. importò corindone artificiale dichiarato di origine
sudafricana, che, secondo l’amministrazione, era, invece, di
origine cinese, soggetto in quanto tale a dazio anticlumping.
Ne seguì un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica di
avviso di accertamento definitivo, che la società impugnò.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso,
con sentenza che la Commissione tributaria reuionale

ha

confermato, sostenendo che, in base alle lavorazioni del prodotto
eseguite in Sudafrica, le caratteristiche tipiche del corindone
artificiale sono state ivi modificate, in modo da ottenere un
sensibile miglioramento della qualità del materiale originario.
Ricorre l’Agenzia delle dogane per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso a due motivi.
RG n. 5886,2009
An2elinn-M tria Ieii

regionale della Toscana, sede di Livorno, sezione 23°, depositata in

Pagina

3 di 5

La società non spiega difese.
Si costituisce, invece, Siderurgica Investimenti s.r.1., nella
qualità di socia di maggioranza di A.T.S. s.r.l. in liquidazione,
cessata e cancellata dal registro delle imprese in data 18 dicembre
2006, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso, depositando

procedura civile.
Diritto

L- Emerge in atti che la società A.T.S. s.r.l. in liquidazione è
stata cancellata dal registro delle imprese in data 18 dicembre 2006,
dunque successivamente all’introduzione del giudizio di appello,
ma antecedentemente alla conclusione di questo, là dove il ricorso
per cassazione è stato notificato ancora alla società, unico sog,r2,etto
evocato in giudizio.

2.- Trova dunque applicazione il principio di diritto affermato
dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui l’esigenza
di stabilità del processo, che eccezionalmente ne consente la
prosecuzione pur quando sia venuta meno la parte, se l’evento
interruttivo non sia stato fatto constare nei modi di legge, debba
considerarsi limitata al grado di giudizio in cui quell’evento è
occorso, in difetto di indicazioni normative univoche che ne
consentano una più ampia esplicazione.
3.-Viceversa,

è

principio

generale,

condiviso

dalla

giurisprudenza di gran lunga maggioritaria, quello per cui il
giudizio d’impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i
soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire

.

della “giusta parte” (Cass., sez.un., 12 marzo 2013, n. 6070).
E da ultimo, questa sezione (con sentenza 20 settembre 2013, n.
21517) ha precisato che qualora l’estinzione della
RG n. 5886.2009
Angelina-M ria Per i

tensore

società

altresì, in due riprese, memorie ex articolo 378 clel codice di

intervenga, come nel caso in questione, nella pendenza di un
giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo,
disciplinato dall’art. 299 cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione
o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della
società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia

constare in tali modi non sarebbe più stato possibile.
l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della
società, deve provenire o essere indirizzata, a pena
d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la
stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere
il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.
3. /.-Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, là dove è proposto
nei confronti della società.
4.- Né la costituzione della socia può determinare un effetto di
sanatoria, in quanto, come hanno precisato le sezioni unite,
l’appello non è affetto da nullità, che risulta in questo modo
sanabile: lungi dall’esservi incertezza sull’identità della parte.
questa è ben chiara, ma è accaduto che nel giudizio sia stata
evocata, una parte (la società estinta) diversa da quelle (i relativi
soci) che avrebbero dovuto esservi evocati. Non è, insomma,
l’identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensì
la stessa possibilità di assumere la veste di parte per il
destinatario della chiamata in giudizio. Ed allora, ove tale
possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in
presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l’inesistenza
di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe
instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il
proprio scopo. Di qui l’inammissibilità dell’atto che lo promuove.
RG il. 5886 2009

stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo

….13tgina 5 di 5
MA.

5.-Sussistono peraltro eccezionali motivi per la compensazione
delle spese, in considerazione

dell’affermazione dell’indirizzo

giurisprudenziale sopra richiamato

successivamente

all’introduzione del ricorso.
per questi motivi

-dichiara inammissibile il ricorso;
-compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
civile, il 9 dicembre 2013.

sezione quinta

La Corte:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA