Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1865 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. un., 27/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 27/01/2011), n.1865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Srl Montfin, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio 1,

presso lo studio dell’avv. Ribaldo Sebastiano, che la rappresenta e

difende per procura in atti unitamente all’avv. Marco Rossi;

– ricorrente –

contro

spa Equitalia;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 280/2007, depositata al Tribunale

di Lecco in data 28/3/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/1/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dr.

IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per la dichiarazione della

giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che in data 8/3/2006 la spa Rileno (oggi Equitalia) ha notificato alla srl Montfin un’intimazione di pagamento di Euro 94.722,65;

che la Montfin ha preposto opposizione davanti al Tribunale di Lecco;

che dopo aver qualificato l’azione come opposizione agli atti, esecutivi, quest’ultimo ha declinato la giurisdizione perchè la causa rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione delle Commissioni Tributarie;

che la Montfin ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo alla Suprema Corte di voler cassare l’impugnata sentenza ed accogliere l’opposizione con vittoria di spese ed onorari;

che la spa Equitalia, nel frattempo subentrata alla Rileno, non ha svolto attività difensiva;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che la ricorrente non ha contestato la natura tributaria del debito di cui è ora stato intimato il pagamento, osserva il Collegio che con sentenza n. 8279/2008 queste Sezioni Unite hanno già stabilito che “a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come modificato dalla L. 26 dicembre 2001, n. 448, art. 12, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata”, per cui “ne consegue che l’impugnazione degli atti prodromici quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora o l’intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 è devoluta alla cognizione delle Commissioni Tributarie;

che tanto puntualizzato, rimane unicamente da aggiungere che quella delle Commissioni Tributarie costituisce una giurisdizione di carattere generale, che si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi opposti all’atto impositivo (C. Cass. 2007/7388 e 2009/17943);

che in applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va dunque affermato che la controversia diretta all’annullamento di annullamento di un intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario qualunque sia la natura dei vizi denunciati dal contribuente;

che il ricorso va, dunque, rigettato e le parti rimesse davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, cui spetterà di valutare anche la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Montfin con riferimento alla idoneità della vigente normativa a “permettere al contribuente che avesse ricevuto, come nel caso di specie, la notifica di un’intimazione di pagamento senza aver preventivamente ricevuto anche la notifica di alcuna cartella esattoriale, di poter oggettivamente conoscere sia l’autorità davanti la quale proporre un’eventuale impugnazione sia il termine utile entro cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata”;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, rigetta il ricorso e rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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