Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1865 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2018, (ud. 17/10/2017, dep.25/01/2018),  n. 1865

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 5 febbraio 2002 F.N. ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli I.E. per sentirla condannare, quale erede del defunto coniuge L.A., al pagamento di compensi professionali pari ad Euro 142.337,60, asseritamente dovuti sia ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 68, che in base agli artt. 1381 e 1411 c.c..

A sostengo della domanda F.N. ha esposto che:

la La Precisa spa, rappresentata da L.A., aveva concluso il 5 luglio 1993 con i lavoratori suoi patrocinati una transazione avente ad oggetto l’ampio contenzioso giudiziale pendente, con regolamentazione delle spese legali;

la società aveva rilasciato effetti cambiari sia ai lavoratori che al loro legale che, però, erano rimasti insoluti alla scadenza;

i lavoratori, sempre da lui assistiti, avevano ripreso la via giudiziaria, ottenendo nuovi provvedimenti monitori;

il 29 novembre 1993 i titolari del pacchetto azionario della società, tra cui L.A., pendendo la procedura ex art. 2409 c.c., che li aveva estromessi da ogni funzione e, quindi, a titolo e per interesse personale, avevano raggiunto con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali che li rappresentavano un ulteriore accordo transattivo;

presentando l’accordo del 29 novembre 1993 tutte le caratteristiche della transazione a definizione del contenzioso pendente, aveva il diritto di richiedere, ai sensi dell’art. 68 della legge professionale, che i soggetti che avevano partecipato al suddetto accordo, compreso L.A., pagassero in solido le sue spettanze;

deceduto L.A., ogni suo debito si era trasmesso alla vedova I.E..

I.E. si è costituita deducendo l’inesistenza di ogni obbligazione personale del coniuge e di avere rinunziato all’eredità.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5949/2004, ha respinto la domanda attrice.

Con atto di citazione del 30 giugno 2005 F.N. ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

Con atto di riassunzione l’appellante ha convenuto G. e L.L., eredi della defunta I.E..

La Corte di Appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1629/2012, ha respinto l’appello.

F.N. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Hanno resistito con controricorso Lucia e L.G..

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo F.N. lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 68, l’omessa pronuncia e l’error in procedendo per omessa pronuncia.

Sostiene il ricorrente che la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in ordine alla domanda da lui proposta ai sensi dell’articolo 68 della legge professionaleforense, nulla avendo statuito quanto alla circostanza che il L., sottoscrivendo il verbale di accordo del 29 novembre 1993, si era obbligato in proprio al pagamento delle competenze a lui spettanti.

La doglianza è inammissibile, non avendo F.N. colto la ratio della decisione.

L’art. 68 summenzionato stabilisce che “Quando un giudizio è definitivo con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso”.

La disposizione in questione consente, quindi, ai difensori che abbiano preso parte ai procedimenti degli ultimi tre anni di agire, per ottenere il compenso dell’attività svolta, contro le parti che abbiano concluso l’accordo che ha definito il giudizio.

La Corte di Appello di Napoli, peraltro, ha espressamente escluso che, nella specie, ricorresse una responsabilità personale di L.A., considerato che egli aveva preso parte all’intesa del 5 luglio 1993 solo quale rappresentante della società La Precisa, mentre, in occasione dell’incontro del 29 novembre 1993, non aveva assunto, mancando una volontà espressa in tal senso, alcun impegno. In particolare, l’intesa del 29 novembre 1993 era da qualificare come meramente ricognitiva di quella precedente, soprattutto quanto al regime delle spese legali che, infatti, era espressamente previsto dovessero restare a carico della società, l’unico obbligo assunto ex novo dai soci presenti essendo quello di rilanciare produttivamente ed economicamente lo stabilimento.

La corte territoriale, pur non inserendo nella sua decisione riferimenti all’art. 68 della Legge Professionale Forense, ha, dunque, risposto alla doglianza di F.N. sul punto, escludendone il presupposto di applicazione proprio nella parte della sentenza ove ha trattato il relativo motivo di gravame.

2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, F.N. lamenta la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e artt. 2448 e 2449 c.c., poichè la corte territoriale non aveva considerato che sussisteva una responsabilità di L.A. quale amministratore di fatto ed aveva ritenuto la conseguente domanda risarcitoria tardivamente proposta.

Le doglianze sono infondate.

Infatti, la domanda di risarcimento del danno causato dagli amministratori che violino il divieto di compiere nuove operazioni trova fondamento, per costante giurisprudenza, in una obbligazione ex lege di natura extracontrattuale (Cass., Sez. 1, n. 3694 del 16 febbraio 2007).

F.N. ha fatto valere contro L.A., nel giudizio di primo grado, la particolare responsabilità ex art. 68 Legge Professionale Forense la quale si basa, comunque, su un accordo (la transazione) e ha agito, inoltre, in virtù di ulteriori titoli contrattuali.

Pertanto, egli non poteva più chiedere in appello un risarcimento ex lege Aquila perchè, come rilevato esattamente dalla corte territoriale, “proposta in origine domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, costituisce domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello ex art. 345 c.p.c., quella di responsabilità extracontrattuale, giacchè fondata su petitum e causa petendi differenti” (Cass., Sez. 3, n. 11118 del 10 maggio 2013).

Sostiene il ricorrente che, pur non avendo menzionato nella citazione introduttiva le norme fondanti la responsabilità degli amministratori per non avere rispettato la preclusione di porre in essere nuova operazioni, egli avrebbe agito, nella sostanza, ex art. 2449 c.c..

Questa deduzione, però, viola il principio di specificità, non avendo F.N. riportato le conclusioni della citazione nel ricorso, ma essendosi limitato a trascrivere alcune righe dell’atto che ha dato origine al giudizio, dal contenuto difficilmente interpretabile.

In ogni caso, deve rilevarsi che la corte territoriale ha escluso l’esistenza di una obbligazione di L.A., poichè egli non era parte all’accordo del 29 novembre 1993, non avendo posto in essere delle attività in tale occasione.

3. Con il quarto ed il quinto motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, F.N. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1381 e 1411 c.c., considerato che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la transazione del 29 novembre 1993 rappresentava un contratto in favore di esso F., avendo fatto sorgere a carico del L. e degli altri promittenti una obbligazione personale e solidale, o che, comunque, l’accordo de quo conteneva l’impegno del L. ad intervenire perchè la società onorasse le spettanze del medesimo F..

Le doglianze sono infondate.

Il contratto in favore di terzo costituisce uno schema legale generale disciplinato dagli artt. 1411 c.c. e segg., il quale si caratterizza perchè, come suo effetto diretto, un soggetto terzo rispetto al contratto acquista un diritto proprio nascente dal contratto medesimo.

Caratteristica del contratto in favore di terzo non è la mera percezione di un vantaggio da parte del terzo, ma la volontà delle parti del contratto che una prestazione destinata ad un soggetto estraneo all’accordo divenga elemento del sinallagma (Cass., n. 7693 del 19 agosto 1997).

Il terzo, quindi, pur diventando creditore, non ottiene la qualità di parte in senso nè formale, nè sostanziale, ma beneficia degli effetti di un rapporto costituito da altre persone, le quali assumono reciprocamente degli obblighi a suo vantaggio (Cass., n. 12447 del 9 dicembre 1997).

Nella specie, come rilevato dalla corte territoriale, L.A. non aveva assunto impegni di alcun tipo e l’accordo del 29 novembre 1993 aveva ribadito che l’obbligo di pagare le spese legali sarebbe stato adempiuto dalla società interessata.

Se ne ricava che alcuna prestazione in favore di F.N. ed a carico delle parti dell’accordo era stata concordata, l’intesa essendosi limitata ad avere ad oggetto il rilancio dell’azienda, obiettivo perseguito dai lavoratori rappresentati dal F., ma che certo non riguardava direttamente quest’ultimo.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1381 c.c., si osserva che la Corte di Appello di Napoli ha escluso in radice che L.A. avesse assunto obblighi a titolo personale.

Peraltro, la promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo, contemplata dall’art. 1381 c.c., è configurabile quando il terzo non sia già giuridicamente vincolato ad assumere l’obbligo od a tenere il comportamento oggetto della promessa. Al contrario, nel caso di promessa dell’adempimento del terzo ad una sua pregressa obbligazione, l’atto non è inquadrabile nella previsione del citato art. 1381 c.c., potendo eventualmente integrare gli estremi della fideiussione, a condizione che la promessa medesima assuma i connotati della garanzia dell’adempimento altrui.

Ne consegue che, avendo la società La Precisa già assunto in precedenza l’obbligo di pagare i compensi di F.N. (come affermato dallo stesso ricorrente), non poteva esservi stata una promessa del fatto del terzo (Cass., Sez. 1, n. 15235 del 3 dicembre 2001).

4. Il sesto motivo, con il quale F.N. deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla responsabilità di I.E. quale erede ex art. 485 c.c. di L.A., non deve essere esaminato, alla luce della rilevata inammissibilità ed infondatezza dei precedenti motivi e dell’esclusione dell’esistenza di una obbligazione di L.A..

5. Il ricorso va, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018-01).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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