Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1865 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15141-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 812/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 25/02/2014, depositata il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna che il 29 aprile 2014 ha confermato la decisione della CTP-Bologna che ha accolto la domanda dell’arch. B.D. diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 1999. Il contribuente resta intimato.

La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con l’ausilio di un solo studio e di collaboratori esterni che “non si traducono, attesa la loro entità, in una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto a quella del professionista”.

La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda i compensi pagati a studi di progettazione esterni per la realizzazione degli incarichi ricevuti dai clienti e le spese locative indispensabili per attivare uno studio professionale.

Il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività del contribuente secondo il giudizio di fatto devoluto al monopolio dei giudici di merito, che hanno fornito conformi responsi nei due gradi, neppure astrattamente censurabili per il vizio di cui al riformulato (e non invocato) art. 360 c.p.c., n. 5, a mente dell’art. 348 ter c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629829).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto in forma semplificata. Nessuna statuizione va assunta in punto di spese mancando attività difensiva da parte del contribuente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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