Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1865 del 02/02/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1865 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 16477-2012 proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI
PALERMO in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;

– ricorrente Contro
CULOTTA PIETRO, LEVANTINO MARIA;

– intimati avverso la sentenza n. 5464/2010 del TRIBUNALE di PALERMO
dell’8.11.2011, depositata il 10/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

8us
-76-A

Data pubblicazione: 02/02/2015

Fatto e diritto

4

Con ricorso in opposizione depositato il 2.7.2009, Pietro Culotta
e Maria Levantino lamentavano l’illegittimità dell’ordinanzaingiunzione nr.32572/09 – fasc. 5481/09, emessa dall’Ufficio
Territoriale del Governo di Palermo in data 16.9.2009, con la

Il ricorso riferisce che a seguito di una segnalazione da parte
della Procura della Repubblica di Termini Imerese, la Prefettura
aveva contestato ai ricorrenti la violazione dell’art.672 c.p.;
che i ricorrenti avevano dedotto: a) la nullità insanabile del
provvedimento impugnato, giacché privo di una ricostruzione
circostanziata dei fatti oggetto di contestazione; b) la mancata
contestazione immediata della presunta violazione, con conseguente
compressione del proprio diritto di difesa;
Il ricorso riporta inoltre che il giudice di pace di Cefalù, con
sentenza depositata in data 10.3.2010, aveva accolto il ricorso
ehe a tal fine aveva affermato che l’UGT era soltanto destinatario
dell’obbligo di rapporto imposto dall’art.17, 1.689/81, mentre
spettava al giudice penale irrogare la sanzione comminata
dall’art.672 c.p.; aveva pertanto annullato l’ordinanza impugnata.
L’UTG di Palermo proponeva appello, deducendo, in primo luogo, un
vizio di ultrapetizione: assumeva che i ricorrenti si erano
limitati a censurare l’ordinanza-ingiunzione soltanto sotto i
profili della genericità della contestazione e dell’omessa
contestazione immediata dell’infrazione; il giudice di pace,
invece, aveva accolto il ricorso sulla considerazione di un
n. 16477-12 D’Ascola rei

3

quale veniva ingiunto loro il pagamento della somma di 56,03 e.

difetto di competenza del Prefetto all’applicazione della sanzione
ex art.672 c.p.
Inoltre, il giudice di pace avrebbe errato nel ritenere fondato il
motivo di ricorso relativo alla genericità della contestazione,
al contrario,

poiché,

l’ordinanza impugnata conteneva un

circostanziato accertamento dei fatti oggetto di sanzione.
Pietro Culotta e Maria Levantino resistevano all’appello.
Il tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 10.1.2012,
rigettava il gravame.
2) L’UTG di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, articolato

su due motivi, e notificato ai coniugi Culotta il 25.6.2012.
Pietro Culotta e Maria Levantino non hanno svolto attività
difensiva.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione del

2.1)

principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il
tribunale di Palermo avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura
dell’appellante relativa all’ultra petitum commesso dal giudice di
pace, per aver pronunciato su un motivo non sollevato con
l’opposizione.
Con il secondo motivo, invece, l’UTG censura, sotto vari

2.2)

profili, la totale assenza di motivazione della sentenza
impugnata.
Le

2.3)

due

doglianze,

che

possono

essere

esaminate

congiuntamente, meritano accoglimento.
La motivazione della sentenza del tribunale di Palermo
testualmente recita:
n. 16477 12

3

D’Ascola rei )

«Con atto del 19.4.2010 l’odierno appellante
4

u

a mezzo del suo procuratore costituito appellava la sentenza del
giudice di pace di Cefalù con la quale si annullava un’ordinanza
prefettizia per vari motivi che qui per brevità si intendono
interamente riportati. Si costituiva controparte con una serie di
motivi che anche qui per brevità si intendono interamente

lettura del dispositivo.
Il ricorso merita rigetto in quanto generici risultano essere i
caratteri essenziali della stessa. In punto di

spese liquida in

favore dell’odierno appellata…»
L’art.132,

secondo comma, c.p.c. annovera tra i requisiti

essenziali di una sentenza, al n.4),

“la concisa esposizione delle

ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
L’illustrazione dei motivi di fatto e di diritto “non rappresenta
un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi
esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e
della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento”

(Cass.

22845/2010).
La nullità della sentenza pronunciata in mancanza di questo
requisito è sancita con riguardo alle ipotesi in cui “risulti del
tutto priva dell’esposizione del motivi sui quali la decisione si
fonda ovvero la motivazione sia soltanto apparente,
estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio
decidendi” (Cass. 161/2009; Cass. 24985/2006).
Inoltre,

“sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa

motivazione; allorché essa sia priva dell’esposizione dei motivi
n. 16477-12 D’Ascola rei

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l

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5

riportati. In data 16/12/2010 veniva posta in decisione con

in diritto sui quali è basata la decisione”

(Cass. 18108/2010;

Cass. 16581/2009).
Infine, “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza (…]
quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza,
gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero
indichi tali elementi senza un’approfondita disamina logica e
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e logicità del suo ragionamento” (Cass. 1756/2006).
2.3.1)

Nel caso in esame, la sentenza si limita a richiamare,

senza ulteriori specificazioni, sia i motivi per cui era stata
annullata l’ordinanza-ingiunzione, che quelli dedotti dalla
controparte costituita in appello.
Inoltre, giustifica il rigetto in conformità a una presunta
genericità dei caratteri essenziali della “stessa”.
Non sono comprensibili, dalla lettura di questa sentenza, né i
fatti di causa, né le doglianze svolte da parte opponente contro
il provvedimento amministrativo, né le censure mosse dall’UGT
contro la decisione di primo grado, tantomeno, perché siano state
considerate generiche.
Il tribunale si limita a esporre

per relationem

la sola parte

narrativa; la parte motiva, invece, è “argomentata” in maniera del
tutto apodittica, attraverso un inconsistente rinvio ai motivi di
appello.
La decisione di rigetto dell’appello è, quindi, priva di
argomentazioni logico-giuridiche che consentano di esternare la
ratio decidendi.
n. 16477-12 D’Ascola rei 1) ifkl.

6

..

2.3.2)

Inoltre, il tribunale, liquidando apoditticamente come

generici i motivi di appello, ha sostanzialmente omesso di
pronunciarsi sulla censura di ultrapetizione.
La sentenza qui impugnata, pertanto, è affetta da nullità sia per
non aver esposto le ragioni di diritto a fondamento della

censura avanzata dall’UTG in grado di appello.
Il ricorso per cassazione va accolto. La sentenza impugnata va
cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di
Palermo.
Spetterà, quindi, al giudice di rinvio valutare, in sede di nuovo
esame, questa volta munito di motivazione non apparente, se il
giudice di pace di

sia caduto in un vizio di ultrapetizione,

per aver annullato l’ordinanza-ingiunzione a fronte di un vizio
della stessa asseritamente non dedotto dai coniugi Culotta ed
esaminare sotto ogni profilo l’atto di appello.
Provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte accoglie

il ricorso,

cassa la sentenza impugnata e

rinvia ad altro giudice del tribunale di Palermo, che provvederà
anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2
sezione civile tenuta il 23 ottobre 2014

J/-

decisione, che per aver trascurato di affrontare la specifica

,

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