Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18649 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23374/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

THERMOIMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VENEZIA 11 C/O ASSONIME,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALERIO FREDA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 05/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 158 del 5 ottobre 2009, la Commissione tributaria regionale della Campania, ritenendo illegittima la cartella di pagamento emessa ai fini IVA, IRPEG ed IRAP a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno di imposta (OMISSIS) presentata dalla Thermoimpianti s.r.l., per omessa notifica alla predetta società contribuente dell’avviso bonario, previsto a pena di nullità dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società rigettando l’appello proposto dall’Ufficio.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate che prospetta un motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso perchè tardivamente notificato, in quanto spedito per la notificazione in data 11 gennaio 2011 (rilevante dal lato del notificante), oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., con riferimento alla data del 29 settembre 2010, di ricezione del ricorso per cassazione, risultante dalla relata di notifica apposta in calce a tale atto.

2. Ancora preliminarmente va rilevato, d’ufficio (ex multis, Cass. n. 9131 del 2016; n. 2170 del 2015; n. 10934 del 2015), il difetto di integrità del contraddittorio in grado di appello.

3. La società contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, notificando il ricorso sia all’Agenzia delle entrate, sia alla Gest Line s.p.a., ora Equitalia Polis s.p.a., quale concessionario per la riscossione, deducendo l’illegittimità dell’atto di riscossione per a) mancato invio dell’avviso bonario, b) difetto di motivazione.

3.1. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza appellata dall’Agenzia delle entrate che notificava il ricorso in appello soltanto alla società contribuente, ed il relativo giudizio si celebrava solo tra dette parti, non avendo la CTR campana neanche ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria per la riscossione.

4. Ciò posto, va osservato al riguardo che secondo il condivisibile principio affermato da questa Corte in analoga fattispecie, in cui, impugnata da parte da parte del contribuente la cartella esattoriale nei confronti dell’ente impositore e del concessionario per la riscossione, l’appello era stato proposto nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado, “il giudice di appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario che era stato parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Invero, il concetto di causa “inscindibile” (di cui all’art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 22 gennaio 1998 n. 567). Tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza – pronunciata tra più parti in causa inscindibile – nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa – in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei confronti dell’Ufficio finanziario e la mancanza di tale ordine non comporta l’inammissibilità del gravame (allorchè la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello – per il mancato ordine di cui sopra – determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (v., tra le molte, Cass. 8854/07, 1789/04, 11154/03, 13695/01, 5568/97)” (Cass. 21 gennaio 2009, n. 1462; id. Cass. n. 10934 del 2015).

5. Constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR campana, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da espletarsi previa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria per la riscossione. Il che, ovviamente, comporta che in questo giudizio non può esaminarsi il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia ricorrente, con cui ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 36 ter, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 e art. 60, comma 6, nonchè L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, anche in relazione all’art. 53 Cost., sostenendo che non era obbligata ad inviare l’avviso bonario alla società contribuente in quanto l’iscrizione a ruolo scaturiva dal controllo automatizzato della dichiarazione cui non era stata apportata alcuna rettifica.

6. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del controricorso; dichiara il difetto di integrità del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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