Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18649 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18649 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 8078-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO
LO GIUDICE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MICHELE DI FIORE;
– ricorrente contro

RADIM
2018

SRL,

INAIL-ISTITUTO

NAZIONALE

PER

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
– intimati –

468
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 13/07/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorso successivo contro

SOCIETA’ RADIM SRL, EQUITALIA SUD SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 337/2012 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 03/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO.

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

R.G. 8078-13

RITENUTO CHE:

La società RADIM s.r.l. impugnava dieci avvisi di mora e otto
intimazioni di pagamento, con i quali l’Agente della Riscossione

impositori vantavano sulla base di pregresse cartelle di pagamento.
La contribuente eccepiva la nullità degli atti impugnati per
inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, nonché la
prescrizione e la decadenza dell’azione impositiva. La CTP di Napoli,
con sentenza n. 344/11/11, dichiarava il difetto di giurisdizione con
riferimento agli atti di recupero riferiti a ruoli di natura non
tributaria ed accoglieva parzialmente il ricorso per omessa notifica
delle cartelle di pagamento presupposte. L’Ufficio e l’Agente della
riscossione impugnavano la sentenza, deducendo la regolarità della
notifica delle cartelle di pagamento, innanzi alla CTR della
Campania, che dichiarava inammissibile il gravame proposto
dall’Ufficio sulla base del rilievo che, agli atti della controversia,
mancava la prova dell’avvenuto deposito dell’atto di appello presso
la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva emesso
la sentenza impugnata. Equitalia Sud S.p.A. ricorre per la
cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. L’Agenzia
delle entrate, con ricorso successivo, ha proposto ricorso avverso la
sentenza di appello, illustrando due motivi. Avverso il ricorso
principale, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art.
370, n. 1, c.p.c.. Le altre parti intimate non hanno svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

1.Per ragioni di priorità logica va esaminato il ricorso spiegato
dall’Agenzia delle entrate, da qualificarsi incidentale in quanto
successivo al primo proposto da Equitalia Sud.

recuperava una serie di crediti, anche tributari, che gli enti

Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza
impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 53,
comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, n. 4,
c.p.c., atteso che i giudici della CTR, forse esaminando unicamente
l’appello dell’esattore, cui era stato riunito il principale appello
dell’Agenzia delle entrate, in quanto anteriormente presentato,
avrebbe dichiarato erroneamente inammissibile l’appello

versati in atti, e dal fascicolo d’ufficio, con evidenza, il corretto
deposito di copia dell’appello presso la CTP di Napoli.

2.Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate censura la
sentenza impugnata denunciando, in subordine, motivazione
insufficiente su un punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360, n. 5, c.p.c., tenuto conto che la sentenza impugnata
sarebbe priva di corrispondenza con quanto risultante dagli atti di
causa e priva di qualsiasi riscontro con il materiale probatorio
proposto dalle parti, da cui chiaramente emergerebbe che l’Ufficio
finanziario aveva ottemperato al disposto legislativo previsto a
pena di inammissibilità, relativo al deposito dell’appello presso il
giudice di primo grado.

3.1 motivi di ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente
per connessione logica.
Entrambe le censure ricondotte sotto il paradigma dell’art. 360, n.
4, e n. 5, c.p.c. , sono inammissibilmente formulate. Le
affermazioni contenute nella sentenza circa l’inesistenza, nei
fascicoli processuali (d’ufficio e di parte), di un documento che,
invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in
un errore di giudizio, ma in una svista di carattere materiale,
costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione della
sentenza, a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per
cassazione (Cass. n. 19174 del 2016; Cass. n. 25556 del 2008;
7

dell’Amministrazione finanziaria, risultando invece dai documenti

Cass. n. 11196 del 2007; Cass. n. 9628 del 1994). L’Agenzia delle
entrate nello sviluppo assertivo dei motivi ha denunciato nella
sostanza un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da
parte del giudice del merito di circostanze presupposte (mancanza
agli atti del giudizio del deposito dell’appello presso la CTP), come
sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risultava
dagli atti del processo (effettiva produzione di detti documenti e

revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.. L’errore di fatto
previsto da tale disposizione, idoneo a costituire motivo di
revocazione, consiste, infatti, nell’affermazione o supposizione
dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in
modo indiscutibilmente esclusa o accertata in base al tenore degli
atti e documenti di causa. Esso si configura, quindi, in una falsa
percezione della realtà, in una svista obiettivamente
immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o
supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso
dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che
dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e,
pertanto, consiste in un errore meramente percettivo che in nessun
modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni
processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cass. n.
2529 del 2016, Cass. n. 14267 del 2007).

4.Con il primo motivo di ricorso principale Equitalia Sud censura la
sentenza impugnata per omessa motivazione, quale violazione
dell’art. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che i giudici di appello non
illustrerebbero le ragioni per le quali l’inammissibilità dell’appello
dell’Agenzia delle entrate D.P.I Napoli abbia potuto determinare
anche l’inammissibilità dell’appello dell’Agente della Riscossione.

3

loro allegazione agli atti del processo) che costituisce motivo di

5.Con il secondo motivo di ricorso principale, Equitalia Sud censura
la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda, quale
violazione dell’art. 112 c.p.c. denunciata ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che l’appello incidentale, che era
stato proposto tempestivamente dall’Agente della Riscossione e di
cui la CTR aveva disposto la riunione con quello principale, non

6.Con il terzo motivo di ricorso principale, Equitalia Sud censura la
sentenza impugnata per omessa pronuncia e per violazione dell’art.
53 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,
c.p.c., atteso che la CTR, nel dichiarare l’inammissibilità
dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, D.P. I Napoli,
sembrerebbe avere decretato la stessa sanzione per l’appello
presentato dall’Agente per la riscossione a quello riunito, mentre
nessuna violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 sarebbe
imputabile all’appello proposto dall’Agente della Riscossione,
facendo mal governo delle norme processuali che presiedono alla
legittima proposizione del gravame in materia tributaria. Si deduce
che l’appello sarebbe stato tempestivamente depositato presso la
segreteria della CTR di Napoli, in data 28.11.11., con rispetto dei
termini di trenta giorni previsti per il deposito, ai sensi degli artt.
53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992. Lo stesso in copia sarebbe stato
depositato, in pari data, presso la segreteria della CTP di Napoli.

7.Con il quarto motivo di ricorso principale, Equitalia Sud censura
la sentenza impugnata per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546
del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che la
CTR, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate DP Napoli I, e conseguentemente quello
dell’Agente della riscossione, avrebbe violato l’art. 53 del d.lgs. n.
546 del 1992.

4

1

\

sarebbe stato esaminato.

8.1 motivi sopra esposti, da esaminare congiuntamente in quanto
inerenti alla medesima questione, sono fondati.
8.1. La giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo condiviso,
ritiene che il procedimento discrezionale di riunione di più cause
lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la
sorte delle singole azioni (Cass. n. 15954 del 2006; Cass. n. 24026
del 2010). Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità di una

domande che sotto il profilo del “petitum” e della “causa petendi”
siano connesse, le quali vanno, pertanto, esaminate nel merito.
Va, infatti, ribadito il principio secondo cui: “La riunione di
procedimenti non fa venire meno l’autonomia delle cause riunite
nello stesso processo; pertanto, poiché le vicende processuali
proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in
ordine all’altro, o agli altri procedimenti, l’inammissibilità
dell’appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa
della mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del
contraddittorio, non ha alcun effetto nell’altro appello,
tempestivamente notificato.”(Cass. n. 2133 del 2006).

9. La CTR non ha fatto buon governo dei principi espressi, atteso
che dalla piana lettura della motivazione della sentenza impugnata
emerge che si è dichiarata l’inammissibilità del gravame in ragione
della mancanza di prova dell’avvenuto deposito dell’atto di appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate Dir.Prov. di Napoli presso la CTP
di Napoli, che ha emesso la sentenza impugnata.

10. Da siffatti rilievi consegue l’accoglimento del ricorso spiegato
da Equitalia Sud ed il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle
entrate, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa
composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità.

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determinata domanda giudiziale non si estende anche alle

R.G. 8078-13

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto da Equitalia Sud e rigetta il
ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il

legittimità.
Così deciso, in Roma, il 20 febbraio 2018.

riesame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di

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