Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18649 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 08/09/2020), n.18649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29371-2018 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

7, presso lo studio dell’avvocato ESTER PERIFANO, rappresentata e

difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

C.G. SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TARANTO, depositato il

28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. L’Avv. Carmela Liuzzi, nominata commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo della C.G. s.r.l. in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso reso dal Tribunale di Taranto il 27/28 giugno 2018, esponendo, tra l’altro che: a) la menzionata società era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo all’esito di ricorso, ex art. 161 L. Fall., del 2 marzo 2017; b) per effetto del mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 L. Fall., il tribunale, in data 4 aprile 2018, aveva dichiarato la “improcedibilità” della proposta concordataria, contestualmente pronunciando il fallimento della società predetta; c) il Tribunale di Taranto, sezione fallimentare, provvedendo con il decreto suddetto sulla sua istanza depositata il 10 aprile 2018, le aveva liquidato il compenso, nella misura di Euro 10.000,00, senza in alcun modo tener conto dell’attività di accertamento dell’attivo da lei comunque svolta.

1.1. La C.G. s.r.l. in liquidazione è rimasta solo intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico formulato motivo – rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 30 del 2012, art. 5, commi 1 e 5, in combinato disposto con il D.M. n. 30 del 2012, art. 1 e gli artt. 39,165 e 172 L. Fall., con riferimento all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – ascrive al tribunale tarantino di aver totalmente omesso la liquidazione del compenso spettante all’odierna ricorrente, quale commissario giudiziale del concordato preventivo della C.G. s.r.l. in liquidazione, con riferimento all’attivo da lei accertato nel corso della procedura.

Ritenuto che:

1. Posta l’ammissibilità dell’odierno ricorso, da intendersi evidentemente formulato ex art. 111 Cost.Cass. n. 22010 del 2007; Cass. n. 1394 del 2019), la questione posta dal descritto motivo – su cui non si rinvengono specifici precedenti di questa Corte ed in ordine alla quale va pure valutata la utilizzabilità di quanto sancito da Cass. n. 16269 del 2016 – merita un ulteriore approfondimento, sicchè, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

 

 

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