Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18648 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 30/06/2021), n.18648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12187/2020 proposto da:

I.B., elettivamente domiciliato in Brescia Via Moretto, 70,

presso lo studio dell’avvocato Zuppelli Luca, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1481/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 10.10.2019, che ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale in data 5.4.2017, la quale ha a sua volta respinto l’opposizione al diniego di riconoscimento della protezione internazionale della competente commissione territoriale;

– che non svolge difese l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, spillata dopo la notificazione del ricorso e priva dei riferimenti al provvedimento impugnato;

– che, dunque, la procura non sussiste, in quanto indica genericamente di attribuire al difensore la facoltà di proporre ricorso, senza neppure indicare verso quale provvedimento, nè tantomeno contenere una data di rilascio;

– che, secondo principio consolidato (cfr., da ultimo, Cass. 13 marzo 2020, n. 7137), in tali casi “la procura non è un “tutt’uno” con il ricorso e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l’elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione”;

– che la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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