Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18648 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22802/2010 proposto da:

G.G.L., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARCO ACCOSSANO con studio in MILANO VIA PAOLO DIACONO

6 (avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 57/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 22/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI GIORGIO per delega

dell’Avvocato ACCOSSANO che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 57 del 22 giugno 2009, la Commissione tributari regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da G.G.L. avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento di maggiori redditi ai fini IVA, IRPEF ed IRAP determinati dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’anno di imposta (OMISSIS) sulla base dell’applicazione al contribuente, esercente la professione di avvocato e di amministratore di condominio, degli studi di settore.

Sosteneva il giudice di appello che l’avviso di accertamento era stato emesso dall’Ufficio in conformità a quanto concordato in sede di accertamento con adesione con il contribuente, da questi poi non perfezionato, e che il contribuente non aveva evidenziato erroneità nell’operato dell’Amministrazione finanziaria.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente che prospetta un motivo, cui non replica l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente censura la statuizione di appello per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla questione del risultato di congruità conseguente all’applicazione di due studi di settore, relativi ad entrambe le attività professionali svolte, di avvocato e di amministratore di condominio, sostenendo che la CTR non aveva fornito alcuna spiegazione logica e si era anche contraddetta laddove aveva ritenuto giustificata l’emissione di un atto impositivo per l’attribuzione di un maggior reddito in applicazione di uno soltanto degli studi di settore, e cioè quello relativo all’attività professionale di avvocato, considerato dall’Amministrazione finanziaria prevalente rispetto a quella di amministratore di condominio, nonostante il risultato di congruità emergente, invece, dall’applicazione di entrambi quei parametri.

2. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

3. Premesso che la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 22 giugno 2009 e, quindi, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c. (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, con decorrenza dal 4 luglio 2009), osserva la Corte che poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603); momento di sintesi “dal quale deve risultare chiaramente, in modo sintetico, evidente e autonomo, senza che si renda necessaria la lettura dell’intero motivo, il fatto controverso rispetto al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, così come le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (Cass. n. 13368 del 2014).

L’indirizzo interpretativo prevalente, quindi, richiede un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo di ricorso, che consista in un’indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni di insufficienza della motivazione, che, essendo autonomamente valutabile, rispetto alle argomentazioni che illustrano la censura, consenta, di per sè, la valutazione dell’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 8897/2008, n. 22502/2010, nonchè Cass. ord. nn. 2652/2008 e 27680/2009, che hanno escluso che la norma dell’art. 366 bis c.p.c., seconda parte, interpretata nei termini appena esposti, possa essere censurata di illegittimità costituzionale).

Dal momento che la norma dell’art. 366 bis c.p.c., detta un requisito funzionale all’immediata verifica da parte del giudice di legittimità della ammissibilità del ricorso (per come è reso evidente dall’inciso “a pena di inammissibilità”, dettato a proposito dei quesiti di diritto, ma ripetuto anche per la censura dell’art. 360 c.p.c., n. 5), ritiene questa Corte che vadano ribaditi i principi espressi dai precedenti da ultimo richiamati (Cass. n. 17682 del 2011).

4. Il ricorrente nel caso di specie non si è attenuto a detti principi.

4.1. Infatti, il motivo in esame non contiene certo un “momento di sintesi” che possa distinguersi dall’illustrazione del motivo stesso in modo che da esso risulti chiaramente il fatto controverso e le ragioni che rendono inidonea o contraddittoria la motivazione. Tale requisito non è individuabile in quella parte conclusiva dell’illustrazione del motivo che segue l’affermazione Il punto decisivo è proprio questo, in cui neanche viene individuato il fatto controverso, nè ciò la Corte può ricavarla in via interpretativa dalla lettura della complessiva illustrazione del motivo (cfr. Cass. n. 13238 del 2014).

5. A tale profilo di inammissibilità si aggiunge quello del vizio di autosufficienza che pure inficia il motivo in esame perchè, in mancanza di trascrizione nel corpo del ricorso degli atti rilevanti ai fini della decisione sulla dedotta incompletezza ed incoerenza della motivazione, in particolare delle motivazione poste dall’Amministrazione finanziaria a fondamento dell’avviso di accertamento, non è concessa a questa Corte – cui è precluso l’accesso diretto agli atti di causa in ragione del vizio dedotto – la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto di quell’atto rispetto a quanto asserito dalla contribuente; ciò che comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore dell’atto impositivo in discorso (Cass. sez. 3 n. 8569 del 2013; Cass. sez. trib. n. 15138 del 2009 e n. 16010 del 2015).

6. In sintesi, il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile.

7. Non può farsi luogo a pronuncia sulle spese in assenza di costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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