Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18648 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18648 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TRISCARI GIANCARLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10226 del ruolo generale per l’anno 2012
proposto da:
Michele Tajana, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvio D’Andrea
e Fabrizio Grassetti per procura a margine del ricorso,
elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno n. 2/b,
presso lo studio dell’avv. Fabrizio Grassetti
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ha domicilio
– controricorrente e
ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 13/07/2018

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, n. 152/24/2011, depositata il giorno 18
ottobre 2011;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio
2018 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
rilevato che:
la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia

cartella di pagamento contenente liquidazione ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973 a titolo di IVA, IRAP e IRPEF per l’anno

2005, oltre sanzioni e interessi; avverso il suddetto atto aveva
proposto ricorso il contribuente, sostenendo che la liquidazione non
aveva tenuto conto della dichiarazione correttiva da lui trasmessa
nell’anno 2009 con la quale aveva indicato le deduzioni forfetarie a
lui spettanti in quanto iscritto all’albo degli autotrasportatori di cose
per conto terzi, a norma dell’art. 21 della legge n. 289/2002 e
dell’art. 13 della legge n. 90/1990; la Commissione tributaria
provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la
documentazione integrativa era stata presentata oltre il termine di
legge e che, comunque, il ricorrente non aveva fornito idonea
prova circa le trasferte del personale per le quali aveva richiesto la
deduzione forfetaria; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto
appello il contribuente, nel contraddittorio dell’Agenzia delle
entrate;
la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato
l’appello, ritenendo che il contribuente non aveva fornito alcuna
prova dell’effettivo ammontare del suo debito e che lo stesso non
aveva riproposto la tesi che la documentazione depositata in primo
grado sarebbe stata idonea a dimostrare il suo diritto alle deduzioni
forfetarie, tesi peraltro, già confutata dal giudice di primo grado;
il contribuente Michele Tajana ricorre con due motivi per la
cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia in epigrafe;
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delle entrate ha emesso, nei confronti di Michele Tajana una

si è costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso e ricorso
incidentale affidato ad un motivo di censura;
il ricorrente ha depositato successiva memoria del 17 gennaio
2018;
considerato che:
con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per omessa
motivazione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36

comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi pronunciata
sulla domanda di dichiarazione della nullità della sentenza di primo
grado e impossibilità di produrre ulteriore documentazione in
conseguenza del difetto di notifica dell’avviso di trattazione di cui
all’art. 31 del decreto legislativo n. 546/1992;
il motivo è inammissibile;
la questione prospettata attiene alla ritenuta lesione del diritto di
difesa del contribuente nel procedimento di primo grado, non
essendo stata allo stesso comunicata l’udienza di trattazione;
controricorrente ha precisato, sul punto, che nell’atto di appello il
contribuente aveva chiesto alla Commissione tributaria regionale di
consentire il deposito dei prospetti di viaggio fuori comune quale
attività difensiva non svolta in primo grado per effetto della
mancata comunicazione dell’avviso di trattazione e consideri in tal
modo regolarizzato il contraddittorio nel secondo grado di giudizio;
la circostanza sopra riportata, unita al fatto che, come emerge
dalla pronuncia impugnata, la documentazione è stata prodotta, fa
venire meno l’interesse del ricorrente a proporre in questa sede il
vizio del procedimento di primo grado, avendo lo stesso potuto
provvedere al deposito della ulteriore documentazione, senza
lesione del suo diritto di difesa;
con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per
violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione
all’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., in particolare degli
art. 59, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 546/1992,
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del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360,

dell’art. 31, 32 e 34 del decreto legislativo n,. 546/1992 e art. 101
cod. proc. civ., dell’artt. 95, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, sia
per non avere il giudice di appello esaminato il vizio di nullità della
sentenza di primo grado sia per non avere il giudice di appello
tenuto conto della documentazione da esso prodotta;
con riferimento alla dedotta censura relativa al fatto che il giudice
di appello non ha esaminato il vizio di nullità della sentenza di

in considerazione in sede di esame del primo motivo di ricorso,
sicchè, per le medesime ragioni, lo stesso è da considerarsi
inammissibile;
con riferimento alla censura relativa all’omessa valutazione della
documentazione allegata, la stessa è inammissibile, in quanto
attiene, eventualmente, al diverso motivo di censura di cui all’art.
360, comma 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto
decisivo della controversia che, nella fattispecie, riguarderebbe la
questione della idoneità della documentazione prodotta ai fini della
fondatezza delle ragioni di appello del contribuente;
in questo contesto, tuttavia, non solo il giudice si è espressamente
pronunciato sulla documentazione prodotta in sede di appello,
evidenziando che il contribuente non aveva prospettato
nuovamente l’idoneità probatoria della documentazione già
proposta in primo grado, ma lo stesso motivo difetta di
autosufficienza, per non avere espressamente indicato quali
documenti erano stati depositati al fine di potere valutare la
decisività degli stessi al fine della valutazione della correttezza della
censura;
con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate ha
chiesto la cassazione della sentenza per violazione dell’art. 2,
comma 8 bis del d.P.R. n. 322/1988, in relazione all’art. 360,
comma primo, n. 3) cod. proc. civ., per avere ritenuto che, ai fini
del diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato per effetto di
errori od omissioni commessi dal contribuente nella dichiarazione,
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primo grado, il ricorrente ripropone le medesime censure già prese

la mancata presentazione della dichiarazione integrativa entro il
termine di legge non è fatto ostativo al riconoscimento del diritto al
rimborso;
il motivo è inammissibile;
per effetto della pronuncia di appello, parte controricorrente era
risultata totalmente vittoriosa, atteso il rigetto del gravame
proposto dal contribuente da parte del giudice di secondo grado;

di diritto relativo ad un passaggio della motivazione della sentenza,
senza che, tuttavia, possa ritenersi che, sulla base dello stesso,
fosse derivata una pronuncia, preliminare o di merito, in ordine alla
quale la stessa controricorrente era risultata soccombente e che
avrebbe potuto legittimare, in questa sede, la proposizione di un
motivo di ricorso in via incidentale condizionato;
sotto tale prospettiva, il presente motivo è stato proposto in
carenza di interesse giuridico rilevante, con conseguente
inammissibilità del medesimo (vedi Cass. civ. sez. V, sent. 13
gennaio 2006, n. 640);
ne consegue il rigetto del ricorso principale, l’inammissibilità del
ricorso incidentale, con condanna di parte ricorrente al pagamento
in favore della controricorrente delle spese di lite del presente
giudizio, liquidate in dispositivo;

P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso
incidentale, con condanna del ricorrente al pagamento in favore
della controricorrente delle spese di lite del presente grado di
giudizio che si liquidano in complessive euro 7.290,00, oltre spese
prenotate a debito.
In Roma, addì 2 febbraio 2018.

va osservato che con il presente motivo si prospetta una questione

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