Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18647 del 23/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12130/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2009 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 10/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 20 del 10 marzo 2009 la Commissione tributaria regionale delle Marche rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a. avverso l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, sulla scorta di quanto accertato dalla G.d.F. con processo verbale di constatazione del (OMISSIS), disconosceva e recuperava il credito IVA esposto nella dichiarazione relativa all’anno di imposta (OMISSIS).

Il giudice di appello, condividendo la tesi prospettata dai primi giudici, riteneva che la definizione del processo verbale di constatazione da parte della società ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, ne precludesse l’utilizzo a fini istruttori da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia con riferimento alle posizioni passive che per quelle attive.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate che prospetta un motivo, cui non replica l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e corredato da idoneo quesito di diritto, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15.

Sostiene che il giudice di appello aveva errato nel ritenere che la definizione, ai sensi della citata disposizione, del processo verbale di constatazione da cui risultava l’inesistenza del credito IVA esposto dalla società contribuente nella dichiarazione relativa all’anno di imposta (OMISSIS), costituisse preclusione all’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria, ed errate erano le conseguenze che ne aveva tratto, e cioè l’illegittimità del disconoscimento del predetto credito e dell’avviso di accertamento emesso per il recupero del medesimo.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Invero, al quesito con cui si conclude il motivo – e cioè se, nel caso in cui il contribuente abbia definito un PVC ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, l’Amministrazione, sulla base dei rilievi ivi contenuti, possa disconoscere i crediti IVA esposti in dichiarazione pur se relativi al medesimo anno di imposta oggetto di definizione in quanto la definizione in esame (L. n. 289 del 2002, art. 15) preclude all’amministrazione di richiedere ulteriori maggiori imposte ma non di disconoscere la spettanza di crediti d’imposta esposti in dichiarazione – deve darsi risposta affermativa, posto che è orientamento assolutamente consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 6982 del 2015, n. 20433 del 2014, n. 1967 del 2012, n. 375 del 2009, n. 22559 del 2008, n. 3682 del 2007) che l’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso dei crediti vantati dal contribuente, ne gli e inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto al rimborso, in quanto il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ Ufficio.

E’ questo l’esito dell’interpretazione che è stata fatta dalla giurisprudenza di questa Corte della disposizione contenuta nella L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, terzo periodo, secondo cui “La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini… dell’imposta sul valore aggiunto”; disposizione che, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito, ad esempio per accertata inesistenza dell’operazione commerciale da cui esso deriverebbe (Cass. n. 375 del 2009). Interpretazione, questa, avallata dalla Corte costituzionale che nell’ordinanza n. 340 del 2005 ha affermato che quella norma va intesa nel senso che il condono non influisce di per sè sull’ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’erario di accogliere tali richieste, allorchè la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata e di rigettarla, ove sia invece infondata. Ed ha altresì precisato il Giudice delle leggi che la disposizione contenuta nel successivo comma 10, lett. a), dell’art. 9, secondo cui il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario, va intesa nel senso che quel perfezionamento preclude bensì l’accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti.

3.1. La normativa sul condono va poi letta alla luce della pronuncia della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06, che ha ritenuto la L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, nella misura in cui integrano una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, incompatibile con l’ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati (nella specie, di IVA), per contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva in materia di IVA (del 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE), nonchè con l’art. 10 del Trattato della Comunità Europea; principio costantemente applicato da questa Corte (v. Cass. S.U., n. 20068 del 2009, poi seguita da numerosissime pronunce conformi di questa Sezione, tra cui Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 2915 del 2013; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 6982, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015, fino alle recentissime sentenze n. 406, n. 409, n. 410, n. 411, n. 416 e n. 961 del 2016) con conseguente disapplicazione di quelle disposizioni (cfr. le già citate sentenze nn. 13505 del 2012, n. 20435 del 2014, n. 2915 del 2013), cosicchè non possono porsi, in tema di rimborsi di crediti IVA, come quello oggetto dell’avviso di accertamento in esame, questioni di limiti ai poteri accertativi dell’Amministrazione finanziaria.

3.2. I principi sopra esposti con riferimento alla L. n. 289 del 2002, art. 9, nella quale oggetto di definizione è l’imposta, ben possono estendersi all’ipotesi di cui all’art. 15 della medesima legge, nella quale oggetto di definizione è, invece, la lite potenziale, come è reso evidente dal riferimento agli avvisi di accertamento per i quali non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso e ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. L’effetto della definizione di cui al citato art. 15, limitato alla “transazione” della lite potenziale, con finalità meramente deflattive e senza comportare una rinuncia all’accertamento dell’imposta, rendono indipendente il rapporto giuridico relativo ai crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano così soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio (Cass. n. 6982 del 2015). E’ stato quindi affermato che la Amministrazione ben può (e deve) disconoscere i crediti d’imposta esposti nella dichiarazione relativa ad una annualità d’imposta oggetto di definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15. Questa Corte ritiene infatti con giurisprudenza del tutto pacifica, che ogni condono o sanatoria ponga il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate o comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento fiscale ordinario. Pertanto l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, è ostativa al rimborso di crediti di imposta asseritamente spettanti (Cass. n. 22559 del 2008; conf. Cass. n. 6982 del 2015).

4. Ha, quindi, errato il giudice d’appello nel ritenere nella specie preclusa l’attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria facendone discendere l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente. La sentenza va, quindi, cassata senza necessità di rinvio potendo la causa essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente avverso l’atto impositivo.

5. Le spese processuali possono essere compensate sul rilievo che la giurisprudenza richiamata si è formata tutta in epoca successiva all’introduzione del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso, compensando le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA