Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18647 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18647 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TRISCARI GIANCARLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3332 del ruolo generale per l’anno 2011
proposto da:
Tora Tora s.n.c. di Tora Mina & c., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Casano
per procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Roma, via
Edorardo D’Onofrio, n. 43, è elettivamente domiciliata

ricorrente

contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ha domicilio

e contro

controricorrente

Data pubblicazione: 13/07/2018

t
Ministero dell’Economia e delle finanze, in persona del Ministro pro
tempore;

intimata-

e contro
Equitalia Gerit s.p.a., Gruppo Equitalia – Agente della riscossione per
la Provincia di Roma
intimata-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, n. 140/6/2010, depositata il giorno 21 luglio
2010;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2018
dal Consigliere Giancarlo Triscari;
rilevato che:
la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia
delle entrate aveva emesso nei confronti della società Tora Tora
s.n.c. di Tora Mina & c., una cartella di pagamento per complessive
euro 584,87, relative a interessi e sanzioni per versamenti periodici
IVA effettuati dalla società contribuente oltre il termine di legge;
avverso il suddetto atto aveva proposto ricorso la società
contribuente, sostenendo di avere richiesto l’annullamento dell’atto
impugnato in quanto i pagamenti richiesti a seguito della
comunicazione ricevuta erano stati eseguiti mediante accertamento
con adesione in data 16 maggio 2002; la Commissione tributaria
provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso per difetto di prova;
avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello la società
contribuente, nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate;
la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello,
ritenendo che correttamente l’ufficio aveva richiesto il pagamento
delle sole sanzioni e interessi atteso il tardivo pagamento dei tributi
dovuti nelle scadenze di legge, e che la contribuente avrebbe potuto
sanare la liquidazione effettuata in sede di ravvedimento operoso,
non riscontrata nella fattispecie;

la società Tora Tora s.n.c. di Tora Mina & c., ricorre con unico motivo
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio in epigrafe;
si è costituita l’Agenzia delle entrate con controricorso;
la ricorrente ha depositato successiva memoria del 23 dicembre
2017;
la controricorrente ha depositato memoria in data 24 gennaio 2018;

con atto del 23 dicembre 2017 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la
cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al
pagamento di quanto dovuto, come da documentazione allegata;
con memoria del 24 gennaio 2018 l’Agenzia delle entrate ha
depositato memoria con la quale ha evidenziato che la controversia
non poteva essere definita con la pronuncia di cessazione della
materia del contendere, posto che alla domanda di chiusura delle liti
fiscali minori del 14 dicembre 2012, la stessa Agenzia aveva risposto
con provvedimento negativo, e che la ricevuta di pagamento allegata
all’istanza di controparte si riferiva al pagamento della cartella e non
al versamento effettuato per la sanatoria;
ritenuto che:
la presente controversia attiene alla legittimità della cartella di
pagamento n. 09720060163319062 con la quale è stato richiesto
alla società contribuente il pagamento dell’importo di euro 584,87;
dalla documentazione prodotta dalla ricorrente di evince che la
stessa ha provveduto, in data 4 marzo 2014 al pagamento
dell’importo di euro 627,37;
dalla comunicazione del 5 dicembre 2014 di Equitalia sud spa si
evince che, relativamente alla cartella oggetto della presente
controversia è stata comunicata l’avvenuta estinzione dei debiti;
che, pertanto, l’avvenuto pagamento di quanto dovuto comporta la
cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione
del giudizio;

3

considerato che:

ritenuto sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese del
presente grado di giudizio
P.Q.M.
La Corte:

dichiara cessata la materia del contendere, con estinzione del
giudizio;
spese compensate.

Il Presidente

In Roma, addì 2 febbraio 2018.

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