Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18646 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8974/2010 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO

II 33, presso lo studio dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RICCARDO ROCCA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI THIENE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6/2009 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 10/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto o l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 6 del 10 febbraio 2009, la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava, previa riunione, gli appelli proposti da V.A. avverso due sentenze della Commissione tributaria provinciale di Vicenza che aveva a sua volta rigettato i ricorsi proposti dal contribuente avverso due avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato i redditi ai fini IRPEF, IRPEG ed IRAP relativi agli anni di imposta (OMISSIS).

Riteneva il giudice di appello di non condividere la tesi sostenuta dal contribuente, secondo cui i due avvisi di accertamento impugnati, notificati nell’anno 2006, erano illegittimi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 4, in quanto emessi, in assenza di nuovi elementi acquisiti dall’Amministrazione finanziaria, ad integrazione di altri due avvisi di accertamento del 2005, relativi alle medesime annualità d’imposta, il cui giudizio di impugnazione era ancora pendente. Secondo i giudici d’appello la diversità delle motivazioni degli atti impositivi impugnati escludeva che questi fossero stati emessi ad integrazione di quelli del 2005, potendo detta integrazione rilevarsi soltanto con riferimento all’aliquota applicata, accresciutasi in conseguenza del maggior reddito complessivamente accertato, che l’Ufficio però aveva provveduto a rideterminare – come sostenuto nelle controdeduzioni – con riferimento al solo reddito accertato con i predetti avvisi. Per tutti gli altri motivi di impugnazione la CTR rinviava integralmente alle motivazioni della sentenza di prime cure, che dichiarava di condividere.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente che deduce quattro motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, per non avere la CTR sospeso il giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento del 2006, integrativi di quelli del 2005, in pendenza di definizione del giudizio di impugnazione di questi ultimi.

A conclusione del motivo ha formulato il seguente quesito di diritto: Dica la Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., se, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., gravi sulla Commissione Tributaria Regionale l’obbligo di sospendere il processo tributario volto alla declaratoria di nullità e/o annullamento di avvisi di accertamento in rettifica, notificati D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, comma 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, qualora penda avanti la medesima Commissione Tributaria Regionale processo tributario afferente l’accertamento della mancata illegittima notificazione degli avvisi di accertamento chiamati all’integrazione, quali atti presupposti ai primi.

2. Il motivo è inammissibile perchè il quesito non è congruente con la decisione della CTR che ha escluso che gli avvisi di accertamento emessi nel 2006 fossero integrativi di quelli del 2005, rilevando la diversità degli avvisi del 2005 rispetto a quelli del 2006, cosa che anche il contribuente in udienza ha dovuto ammettere, visto che le motivazioni dei due atti erano completamente diverse e sostenendo che l’integrazione era in effetti rilevabile solo rispetto all’aliquota che è stata applicata.

La censura in esame è quindi incentrata su un presupposto di fatto (e cioè che gli avvisi di accertamento impugnati, emessi nel 2006, fossero integrativi di quelli emessi nel 2005) la cui sussistenza è stata molto chiaramente esclusa dalla CTR, con accertamento in fatto che implicherebbe un’indagine di merito preclusa nel presente giudizio di legittimità in ragione del tipo di vizio denunciato.

3. Con il secondo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, che prevedono che fino alla scadenza del termine stabilito per la notifica delle rettifiche e degli accertamenti, questi possono essere integrati o modificati mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, specificamente indicati, a pena di nullità, unitamente agli atti o ai fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte o di quello dell’imposta sul valore aggiunto.

Sostiene il ricorrente che la CTR aveva erroneamente negato che gli avvisi di accertamento impugnati fossero integrativi di quelli del 2005, in quanto, pur essendo stati “formalmente” emessi dall’Agenzia delle entrate di Thiene sulla base di due diverse segnalazioni – quella dell’Agenzia delle entrate di Caprino Veronese del 21.2.2005 (sulla cui base erano stati emessi i due avvisi di accertamento del 2005) ed il p.v.c. della G.d.F. di Thiene redatto in data 10.11.2005 (sulla cui base erano stati invece emessi gli avvisi di accertamento del 2006) -, entrambi prendevano le mosse dalle indagini svolte dalla G.d.F. di Rovereto e compendiate nel processo verbale di constatazione notificato il 25.11.2004, poi trasmesso alla G.d.F. di Thiene, con la conseguenza che anche gli avvisi di accertamento impugnati facevano “sostanzialmente” riferimento a notizie ed atti già conosciuti dall’Amministrazione finanziaria.

4. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

4.1. E’ principio costantemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 14784 del 2015, n. 26489, n. 19306 e n. 14541 del 2014) che in base al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – che prevede che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità (…) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, che ha codificato il principio di autosufficienza, nel ricorso devono essere presenti tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 15952 del 2007). Si è perciò di nuovo ricordato che la disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, “costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione”, impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, “gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (cfr. Cass. n. 1142 del 2014).

4.2. Orbene, il ricorrente non si è attenuto ai suddetti principi. Invero, il vaglio di fondatezza della censura presuppone l’esame e, quindi, la conoscenza del contenuto degli atti cui si fa riferimento nel motivo di ricorso e cioè delle motivazioni degli avvisi di accertamento, della segnalazione dell’Agenzia delle entrate di Caprino Veronese del 21.2.2005 (sulla cui base erano stati emessi i due avvisi di accertamento del 2005), nonchè dei processi verbali di constatazione della G.d.F. di Thiene e di Rovereto. Il ricorrente, pertanto, perchè il mezzo di impugnazione proposto non incorresse nel rilevato vizio, avrebbe dovuto trascrivere le parti dei predetti atti idonee a consentire a questa Corte – cui non è consentito, in relazione al tipo di vizio denunciato (“error in iudicando”), l’accesso agli atti del giudizio di merito, – di effettuare le opportune valutazioni, rilevandosi come a tal fine sia del tutto insufficiente la parte dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Thiene nel 2005, riprodotto a pag. 20 del ricorso.

5. Con il terzo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata sulla questione inerente la novità degli elementi utilizzati dell’Agenzia delle entrate per emettere gli avvisi di accertamento impugnati.

Sostiene il ricorrente, nel quesito di fatto che conclude l’esposizione del mezzo di impugnazione, che il fatto rilevante e controverso, essenziale della vertenza ai fini del decidere stando alla domanda sviluppata dalla ricorrente, è la conoscenza da parte dell’ente impositore dell’esistenza di rapporti bancari fra IME e V. rilevati dal p.v.c. della Guardia di Finanza di Rovereto.

5.1. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte con riferimento al secondo motivo di censura.

Anche in questo caso, infatti, la mancata trascrizione nel ricorso dei processi verbali di constatazione della G.d.F. di Thiene e di Rovereto, oltre che della motivazione degli atti impositivi impugnati, preclude a questa Corte la possibilità di verificare la fondatezza delle critiche rivolte alla motivazione della sentenza gravata, carente, a detta del ricorrente, delle ragioni della ritenuta diversità dei presupposti utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per l’emissione degli avvisi di accertamenti impugnati rispetto a quelli del 2005. Nonostante la non facile intelligibilità delle censure mosse dal ricorrente con il mezzo in esame, va rilevato che proprio la mancata trascrizione degli atti di cui sopra si è detto, non consente di verificare la fondatezza della doglianza mossa alla sentenza impugnata per non aver adeguatamente considerato che l’Agenzia delle entrate di Thiene aveva emesso l’atto impositivo motivato esplicitamente con la citazione del p.v.c. di Rovereto (pag. 23 del ricorso) di cui non conosceva il contenuto. Circostanza che, peraltro, sembra contraddetta dall’affermazione fatta dallo stesso ricorrente (a pag. 2 del ricorso) secondo cui la pretesa tributaria trova fondamento, in entrambi i casi, sul processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Thiene in data 10.11.2005, a sua volta fondato su una segnalazione della Guardia di Finanza di Rovereto, la quale aveva accertato che la ditta IME di P.M. avrebbe corrisposto a V. somme per Euro 63.926,52 – nell’anno 1999 ed Euro 51.129,85 nell’anno 2000. Affermazione che lascia presumere che il contenuto sostanziale dell’accertamento risultante dal p.v.c. della G.d.F. di Rovereto fosse stato comunque trasfuso nel p.v.c. della G.d.F. di Thiene, con conseguente inutilità della conoscenza del contenuto del primo p.v.c. da parte dell’Agenzia delle entrate di Thiene.

6. Con il quarto motivo viene dedotto vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sotto un duplice profilo: a) per motivazione insufficiente, perchè fatta “per relationem” senza alcun valutazione del motivo di impugnazione; b) per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di cessioni imponibili tra il ricorrente e la IME riferibili ad assegni emessi e bonifici bancari effettuati da tale società in favore del primo, avendo la CTR omesso di considerare che dalle stesse indagini della G.d.F. emergeva che gli assegni erano stati incassati da soggetto diverso dal contribuente e che ai bonifici corrispondevano speculari movimenti bancari attestanti la restituzione di somme precedentemente incassate.

6.1. Il motivo dedotto sotto il primo profilo è inammissibile perchè con la denuncia di difetto di motivazione il ricorrente fa in realtà valere un error in procedendo. E’, infatti, orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui la sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente (così ex multis Cass. n. 20648 del 2015). E, poichè costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione l’erronea sussunzione del vizio, che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, nell’una o nell’altra fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 21165 del 2013), il motivo di ricorso in esame va dichiarato inammissibile.

6.2. Il motivo dedotto sotto il secondo profilo è inammissibile perchè difetta di autosufficienza (Cass. n. 19432 del 2015), sia per l’omessa riproduzione delle parti rilevanti degli atti da cui risulterebbero le circostanze non adeguatamente considerate dalla CTR – e, cioè, che gli assegni erano stati incassati da soggetto diverso dal contribuente e che ai bonifici corrispondevano speculari movimenti bancari attestanti la restituzione delle somme – sia per l’omessa trascrizione della motivazione della sentenza di primo grado che i giudici di Appello hanno ritenuto di condividere.

7. Conclusivamente, quindi, i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, oltre al rimborso delle spese eventualmente prenotate a debito.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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